Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 10476/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NISCO-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CARLA D'ALTERIO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella CAMPANIA n. 1473/2024 depositata il 27/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità dellaNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026documentazione prodotta con memoria 3/4/2026 e per il rigetto delricorso.Udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento dell’istanza di cessazione della materia del contendere e, insubordine, per l’accoglimento del ricorso.Il Comune di Napoli notificò alla contribuente 4 avvisi d’accertamentorelativi all’IMU per le annate impositive dal 2016 al 2019, in relazione adue cespiti siti in [OSCURATO:PERSONA] di quel capoluogo.

La contribuentepropose ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napolilamentando l’erroneità della consistenza catastale come denunciata da unprofessionista (ing.

Capasso) in relazione alla provenienza dei cespiti chenegava essere una divisione ereditaria.

Secondo la ricorrente non vi erastata autorizzazione alla variazione catastale, non potendosi inoltreavvisi quanto ai criteri di calcolo, vizi procedurali per mancata richiesta dipagamenti per gli anni precedenti e vizi di motivazione degli attiimpugnati.Il primo giudice, con la sentenza n. 12700 del 29 dicembre 2022 e nelcontraddittorio con il Comune, accolse il ricorso ritenendo che ladocumentazione depositata dalla contribuente fosse idonea a superare lepresunzioni derivanti dalle visure catastali.Avverso la predetta pronuncia il Comune ha proposto appello avanti allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che, con lasentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con la contribuente cheha proposto altresì appello incidentale, ha accolto il primo respingendo ilsecondo.A parere del giudice d’appello:- la mera intestazione catastale non è di per sé sufficiente agiustificare la soggezione a imposta, benché faccia sorgere unaNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze (Cass.14420/2010), ponendo a carico della contribuente l'onere di fornirela prova contraria;- ne deriva che, una volta rilevata dalle risultanze catastali la titolaritàdell'immobile in capo ad un soggetto, il Comune può legittimamentechiedere a questi il pagamento dell'imposta, ove il contribuente nonvinca il valore indiziario dei dati contenuti nei registri catastali,dando adeguata dimostrazione di quanto diversamente sostenuto alriguardo;- nel caso specifico, dalla documentazione versata in atti (nota ditrascrizione 12/12/1953) risulta che la contribuente è proprietariadei cespiti oggetto di accertamento sicché, in relazione all'impostarichiesta, il Comune ha emesso l'avviso d'accertamento nel pienorispetto dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 504/92, secondo il quale gliUffici tributari devono procedere alla liquidazione dell'impostarelativa ai fabbricati iscritti in catasto sulla base delle renditecatastali in atti al 1° gennaio dell'anno di imposizione;- l’eventuale erroneità della consistenza dei cespiti accertati verte suun'operazione catastale rispetto alla quale il Comune è, per legge,del tutto estraneo e l'errata rappresentazione della realtà non èimputabile all'ente ma al mancato aggiornamento catastale chesarebbe stato onere della parte effettuare, in mancanza del qualebene ha fatto il Comune a computare l’imposta assumendo a basedel calcolo i dati catastali forniti dall'Agenzia del Territorio;- la doglianza nei confronti della pratica dell’ing.

Capasso è ritenutagenerica né risultando la prospettata denuncia penale nei confrontidel professionista;- la consulenza di parte prodotta dalla contribuente (arch.

Lai) non èritenuta sufficiente a superare la presunzione essendoassolutamente generica nell’elaborato e nelle conclusioni limitandosiNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026ad affermare che i cespiti sarebbero materialmente inferiori aquanto risultante dai dati catastali;- analogamente quanto alla diffida inviata dal legale di AlfredoCapasso;- la motivazione degli avvisi è da ritenersi più che idonea atteso che inessi è contenuta l’analitica descrizione dei crediti vantati, conl’indicazione dell’ente impositore, della causale della pretesatributaria, dei riferimenti normativi, regolamentari e deliberativisulla base dei quali si è pervenuti alla determinazione del valoreimponibile, delle sanzioni per omesso/tardivo versamento, degliinteressi, tutti espressamente dettagliati con apposito prospettoanalitico di calcolo, nonché del nominativo del funzionarioresponsabile e del dirigente del Servizio;- i cespiti non possono ritenersi mere pertinenze dell’abitazioneprincipale, atteso che la contribuente non è proprietaria d’alcunaunità abitativa adibita ad abitazione principale, né tantomenol’agevolazione in questione può essere riconosciuta al sig. [OSCURATO:PERSONA] virtù di accordi tra le parti del tutto irrilevanti ai fini fiscali.Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di undici motivi integratida successiva memoria con la quale, tra l’altro, chiede pronunciarsisentenza di cessazione della materia del contendere.Resiste il Comune con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato una memoria il 14/3/2026,concludendo per il rigetto del ricorso, così come ha fatto il Comunecontroricorrente in data 23/3/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va innanzi tutto esaminata l’eccezione pregiudiziale, sollevata con lamemoria illustrativa depositata il 3 aprile 2026, con cui la contribuenteNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026oggi ricorrente evidenzia una sopravvenuta rettifica catastale e si chiede lacessazione della materia del contendere.La ricorrente ha evidenziato d’avere formulato un’istanza di variazionecatastale e annullamento avvisi, attuata con posta elettronica certificata14/11/2025 (doc.

M) inviata all’Agenzia delle Entrate di Napoli conrichiesta di rettifica, chiedendo la correzione del riaccatastamentoavvenuto nel 1970 e sulla base dell’atto di divisione ereditaria del 1953 erelativa perizia di stima.

L’Agenzia destinataria ha risposto con PEC del16/1/2026 (doc.

N) accogliendo l’istanza tanto che, dalla visura catastaleaggiornata al 27/3/2026 (doc.

O), si desume che il sub 37 è ridotto da mq100 a 10 e il sub 38 da 830 a 83, in sostanza a un decimo dell’originariasuperficie.

Sostiene che i documenti siano producibili in questa fase ex art.372 c.p.c. e che la correzione abbia efficacia retroattiva facendo veniremeno la materia del contendere nel presente procedimento.1.2 La documentazione depositata, contrariamente a quanto sostenuto dalProcuratore Generale, non può ritenersi inammissibile atteso che, ai sensidell’art. 372 c.p.c., è ammessa la produzione di documenti riguardantil’ammissibilità del ricorso; nel caso specifico la sussistenza d’una causa dicessazione della materia del contendere può ritenersi tale, determinandola sopravvenuta inammissibilità del ricorso per venir meno dell’oggettostesso della lite.1.3 L’istanza non può però essere accolta, atteso che i documenti nonprovano la circostanza.

Va ricordato che, secondo costante giurisprudenzadi questa Corte, va dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia delcontendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che nonsussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e checonseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà dellalegge nel caso concreto (Cass. Sez. 2, 23/07/2019, n. 19845, Rv. 654975– 01).

Nel caso specifico come in quello esaminato nella citata pronuncia,la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere,Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non può comunqueessere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicitadichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedereall'accertamento giudiziale del diritto controverso.

Del tutto immotivata èinfatti la pretesa di attribuire efficacia retroattiva al riconoscimento dellapredetta riduzione, peraltro ad opera d’Autorità diversa da quella ingiudizio, permanendo la contestazione sul diritto sostanziale dedotto.1.4 Con il primo motivo la ricorrente lamenta, la violazione di legge ex art.3, comma 1, d.lgs. 504/1992, 832 e segg., 1140 e segg., 2679, 2730,2729 e segg., 1362 e segg., 1470 c.c., 115, 116 in relazione all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c.

Ribadisce di non essere proprietaria delle unitàoggetto degli avvisi di rettifica immobili sub. 37 e 38: la titolarità e ilpossesso delle unità immobiliari oggetto degli avvisi opposti sarebbe incapo a terzi soggetti (sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Evidenziacome i documenti e le prove acquisite in atti e contrarie alla presunzionedi proprietà dei cespiti alla Cristiano, effettuata sulla sola base della visuracatastale da parte della Comune di Napoli, avrebbero dimostratol’esistenza d’una rivendicazione da parte d’[OSCURATO:PERSONA] e AlbertoCapasso della proprietà del terraneo n. 5 (dalla divisione) sub. 37 e delsottoscala sub.38.

Gli stessi avrebbero affermato che sono stati lorovenduti dalla ricorrente e che ne hanno il possesso.1.5 Il motivo è inammissibile.1.6 La censura sollecita infatti un’inammissibile rivalutazione delle proverelativi alla proprietà in capo alla contribuente e al mancato assolvimentodell’onere probatorio a lei in capo, come si è detto evidenziando ilcontenuto della nota di trascrizione 12/12/1953, la genericità dell’acquistoa favore d’[OSCURATO:PERSONA] (che non menziona tali locali), lacorrispondenza ai dati catastali, all’imputabilità alla stessa contribuentedella eventuale non corrispondenza alla situazione di diritto, alla genericitàNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026degli errori addebitati a tale ing.

Capasso e soprattutto a quella dellaconsulenza di parte dell’architetto Lai, che “si limita ad affermare che icespiti risultano essere materialmente inferiori a quanto indicato nellavisura catastale, senza tuttavia indicare la loro presunta realeconsistenza”.

Come sopra indicato, è inoltre giustificata la mancatavalorizzazione della diffida da parte del legale di [OSCURATO:PERSONA] attesoche “non indica sulla base di quali elementi è stata calcolata la consistenzadei cespiti”.1.7 Ne deriva che, al di là del profluvio di norme alla cui presuntaviolazione è ricollegato il motivo, la critica involve la motivazione dellasentenza e l’apprezzamento che la Corte di merito ha effettuato dellerisultanze probatorie con conseguente sua inammissibilità.2.

Con il secondo motivo si duole della nullità della sentenza permotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ed in parteomessa, ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 4, c.p.c.

Si tratterebbe di sentenza apparente e illogica, inviolazione degli artt. 111 commi primo e secondo, 6 Cost., 6 CEDU, 115,116, 132, comma secondo, 253, 254, 257 e 359 c.p.c.

Sarebbe erronea lamotivazione in riferimento alla diffida di Alfredo e [OSCURATO:PERSONA].

Dovrebbe invece ritenersi che la stessa costituisca “confessionedel terzo” d’avere acquistato gli specifici immobili in questione dal 1984.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 Si è già richiamata la motivazione per la quale la Corte di merito haritenuto irrilevante la diffida come richiamata, in relazione alla mancataindicazione degli elementi sulla base dei quali sarebbe stata calcolata laconsistenza dei cespiti, dando perfettamente conto in modo comprensibilee coerente del percorso logico compiuto rispetto alle evidenze processuali.2.3 Del tutto improprio è poi il richiamo a una “confessione” in esso ìnsita,fatti sfavorevoli a terzi.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20263.

Con il terzo motivo di gravame, svolto in via subordinata, lamentaviolazione di legge per avere l’Amministrazione ammesso che vi sarebbeuna problematica di mancato frazionamento e che poteva chiedere l’interasomma ad un solo erede e cioè alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai 7di cui all’atto di divisione depositato in giudizio.

Si duole pertanto dellaviolazione degli artt. 1314 c.c., 1, 3 e segg. d.lgs. 504/1992, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

Lamenta, in particolare, che la Cortedi merito abbia svalutato la difformità tra la rappresentazione catastale ela situazione di diritto, imputando alla contribuente il mancatoaggiornamento catastale.

Il Comune avrebbe ammesso tale difformità sinodalle controdeduzioni nel giudizio di primo grado, affermando che, sino aun frazionamento di quei cespiti a seguito di un atto di divisione, gli stessisarebbero da ritenersi correttamente accertati in capo alla ricorrente.3.1 Anche questo motivo è inammissibile.3.2 Se infatti non è dubbio che i singoli proprietari debbano rispondere proquota dell’imposta, la Corte di merito si è correttamente basata sulprincipio dell’onere probatorio: atteso che dai dati catastali emergeva laproprietà in capo alla contribuente, ha ritenuto corretta l’operazione delComune di calcolare l’imposta sulla base di quelli, non avendo lacontribuente, per le ragioni più volte richiamate, fornito prove sufficienti diuna diversa situazione.

Come sopra richiamato, la motivazione della Cortedi merito è analitica, si sofferma su tutte le questioni sollevate dallacontribuente e non si sottrae all’accertamento fattuale in merito alla provaofferta dalla stessa, rendendosi così insindacabile nel giudizio dilegittimità.3.3 Anche questa censura quindi, lungi dal rappresentare effettiveviolazioni di diritto, sollecita una rivalutazione del materiale probatorio alfine d’affermare che la contribuente avrebbe adempiuto al suo oneresuperando le risultanze catastali.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20264.

Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 162, della legge 296/2006, 11, comma1, d.lgs. 594/92, 7 legge 212/2000 e 3 l. 241/90 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.

Lamenta la carenza e illegittimità della motivazionedella richiesta di rettifica e pagamento dell’IMU per gli anni 2016-2019.Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che l’atto impugnato fossesufficientemente motivato con gli elementi indicati nella pronuncia.Lamenta che non sarebbe stata indicata la rendita catastale e laconsistenza catastale che ha ritenuto di applicare, che costituirebbero labase di calcolo per l’IMU.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Secondo il constante orientamento di questa Corte, in tema di impostacomunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamentodeve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato postoin grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.

Inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, checonsentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva (Cass. Sez. 5, 08/11/2017, n. 26431, Rv. 646218 – 01- Cass. Sez. 5, 20/11/2024, n. 29845, Rv. 673081 – 01).Ogni ulteriore considerazione, relativa a presunti errori procedimento dicalcolo, si inserisce nel medesimo e inammissibile schema che sollecitauna rivalutazione del materiale probatorio.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20265.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 5, commi 1 e 2, 11, comma 2 e 3, del d.lgs504/92, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n.3 c.p.c.

Si duole che la Corte di merito non abbia valorizzato il fatto cheil Comune, nelle sue deduzioni in primo e secondo grado, abbia ammessol’errata consistenza catastale dei cespiti da cui scaturisce ladeterminazione della rendita catastale per il calcolo dell’imposta.

In piùnon avrebbe contestato la rilevanza probatoria dei documenti depositatidalla contribuente.

Lamenta la violazione delle regole sull’onere probatorioquando è formalmente convenuta nel processo tributario.

Evidenzia poi leragioni in fatto che renderebbero evidente l’erroneità della visura catastalesu cui l’ente locale ha basato la sua pretesa.

A fronte di ciò, il Comune, nelsuo atto d’appello, ha affermato che tale errore non sarebbe a essoimputabile bensì al mancato aggiornamento da parte della contribuente eche i cespiti sarebbero stati ritenuti nella consistenza senzafrazionamento.5.1 Anche questo motivo è infondato.5.2 Va precisato che, con le affermazioni richiamate, il Comune non haammesso alcunché, ma si è limitato a indicare come, nell’ipotesi in cui lerisultanze catastali fossero state erronee, tale errore non sarebbe a luiimputabile, ripetendo negli atti, come trascritti in ricorso, che la tesidell’erroneità era alla base del ricorso della contribuente.5.2 La questione fondante di questo come in sostanza dei motiviprecedenti, è sempre quella relativa alla ripartizione dell’onere probatorionell’ambito del giudizio tributario.

In tal senso va richiamatol’orientamento pacifico di questa Corte secondo cui in tema di IMU,l'iscrizione di un'unità immobiliare, preesistente o di nuova costruzione, alcatasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamentodel bene all'imposta municipale (a volte neppure necessario vv Cass. Sez.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20265, 15/06/2025, n. 15975, Rv. 675104 – 02, Sez. 5, Sentenza n. 8781 del30/04/2015, Rv. 635335 – 01).

Va quindi ribadito il principio più volteaffermato in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) secondo cui laproprietà o altro diritto reale sull'immobile, che rappresentano, ex art. 3del d.lgs n. 504 del 1992 il presupposto impositivo del tributo, possonoessere provati dall'ente impositore anche in base alle annotazioni risultantidai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, inquanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere unapresunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendo a caricodel contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass., 22 febbraio2019, n. 5316; Cass., 24 maggio 2017, n. 13061; Cass., 15 giugno 2010,n. 14420).

Pur trattandosi di principio adottato in tema di ICI, aconsustanziale identità di tratti regolativi dell’IMU si rende senz’altroapplicabile il medesimo principio di diritto.5.3 Ove, come nel caso specifico, il giudice del merito abbia ritenuto conmotivazione logica e coerente che la contribuente non abbia superato talepresunzione, non residuano spazi per un sindacato di legittimità sul punto.6.

Con il sesto motivo la ricorrente prospetta un vizio di percezione dellevisure catastali, “rapportato” all’art. 115, in relazione all’art. 360, comma1, n.4 c.p.c.

Sostiene che dall’esame delle visure catastali sarebberisultata evidente l’erroneità del loro contenuto e che la stessarisulterebbe anche dall’elaborato del consulente di parte arch.

Lai.6.1 Il motivo è inammissibile.6.2 Esso prospetta una censura ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4c.p.c, pur senza mai prospettare la nullità della sentenza, lamentando untravisamento “delle risultanze probatorie” cercando d’evitare la censurad’inammissibilità per “travisamento del fatto”.

Infatti, il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionaleNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale». (Cass. Sez.

U., 05/03/2024, n. 5792, Rv.670391 - 01, conf., di recente, Cassazione civile sez.

III, 16/05/2025,n.13085).6.3 Anche prescindendo dall’osservazione secondo cui, pure ammettendotrattarsi di verifica logica, si verterebbe in una questione sostanziale e nonprocessuale, pertanto da censurarsi ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, c.p.c., rimane il principio, condivisibilmente richiamato anche dalProcuratore Generale, secondo cui, una volta che il giudice di merito abbiafondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazionenella sua oggettività, pena la rettifica dell’errore a mezzo dellarevocazione, e abbia adottato la propria decisione sulla based’informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto dauna motivazione rispettosa dell’esigenza costituzionale di motivazione, si èdinanzi a una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderlaaccettabile, al di là della sua condivisibilità nel merito.7.

Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione del d.P.R. 23/3/1998 n. 138, degli artt. 65 e 66, comma 1,d.lgs. 31 marzo 1998 n.112, 74, commi 1 e 3, legge 342/2000 e d.m.c.p.c.

Lamenta che la Corte abbia condiviso la tesi di contropartesull’estraneità del Comune alla prospettata erroneità delle risultanzecatastali.

Richiama le normative suindicate in ordine agli obblighi dell’entelocale in ordine alla valutazione del patrimonio immobiliare.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20267.1 Anche questo motivo, che è una sostanziale riproposizione deiprecedenti, è inammissibile.7.2 La censura non indica infatti una specifica violazione compiuta dallaCorte di merito, in quanto non è individuata la normativa che avrebbeimposto al Comune, prima di emettere l’avviso impugnato, di controllarela veridicità dei dati catastali essendo invece previsto, come da pronuncesuccitate, che l’ente locale possa basarsi su tali dati spettando poi alcontribuente provare l’eventuale loro inattendibilità, prova che, siribadisce, è stata ritenuta insufficiente dal giudice di merito conmotivazione che insindacabile in questa sede.8.

Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge degliartt. 817 e segg., 832 e segg. e 1140 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.

Si duole che non sia stato dato rilievo al rapportopertinenziale tra l’appartamento cespite foglio 6 particella 64 sub 11,piano I, asseritamente posseduto da Alfredo e [OSCURATO:PERSONA] e ilterraneo sub. 37 e il sottoscala sub.

38. Sostiene che, trattandosi di unoscantinato e di una cantina, dovrebbero ritenersi pertinenzedell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] 206.8.1 Anche questo motivo, per ragioni analoghe ai precedenti, èinammissibile.8.2 Va ricordato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, intema di IMU, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonomatassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità dipertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, cioè sulla destinazioneeffettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, inapplicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nellavolontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevil'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale; perciò,anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provarela ricorrenza in concreto dei predetti presupposti (Cass. Sez. 5,Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/202604/06/2025, n. 14904, Rv. 675084 – 01, Sez. 5, Sentenza n. 18470 del21/09/2016 (Rv. 640976 – 01).8.3 Nel caso specifico, la Corte di merito ha esaurientemente motivatosulle ragioni per cui non è stata raggiunta la prova di tale vincolo dipertinenzialità, non essendo la contribuente proprietaria di alcuna unitàabitativa adibita ad abitazione principale, essendo irrilevanti eventualiaccordi privati con i signori Capasso.

Tale motivazione non è in alcunmodo censurata non potendosi fondatamente sostenere che “l’eccepitanon esistenza della qualità di proprietaria della contribuente invested’errore la statuizione in esame”.

Il fatto che la contribuente sostenga dinon essere proprietaria delle aree in questione nulla porta alla prova dellaloro pertinenzialità.9.

Con il nono motivo la ricorrente censura, la violazione di legge (rectiusomesso esame di un fatto decisivo n.d.r.) in relazione all’istanza diConsulenza Tecnica di Ufficio per accertare l’errore della consistenzacatastale e della rendita dei cespiti Sub. 37 e sub 38, trattandosi di fattocontroverso in ordine alla denunciata erroneità dei dati catastali rispettoalla realtà edilizia dei cespiti sub 37 e sub 38, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.

Ribadendo la tesi dell’ammissione dell’errore daparte dell’ente locale, sostiene che sarebbe stato doveroso per il giudice dimerito disporre la richiesta CTU per accertare l’errore in questione.9.1 Il motivo è inammissibile.9.2 La stessa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente evidenzia, da unlato, la possibile utilità di una CTU come fonte di prova e come il vizio dimotivazione possa sussistere per omessa ammissione di una provatestimoniale o di altra prova, ma tali insegnamenti non si attagliano alcaso specifico tenuto conto che:- la CTU pacificamente non è un mezzo di prova, non avendo la funzionedi determinare direttamente il convincimento del giudice circa la verità oNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026meno di determinati fatti, offrendo al giudice l’ausilio di cognizioni tecnicheche il giudice di solito non possiede;- essendo mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, è sottrattoalla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento delgiudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione didisporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventualediniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamentedesumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dallavalutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. Sez.6, 13/01/2020, n. 326, Rv. 656801 – 01, Sez.

L, Ordinanza n. 18299 del04/07/2024, Rv. 671862 – 01).Ne consegue che non è la prospettata utilità della CTU o la sua presuntanatura di prova a renderla indispensabile, ma la valutazione operata dalgiudice di merito in ordine alla possibilità di decidere la lite sulla base delmateriale probatorio in atti.9.3 Va inoltre richiamato l’insegnamento secondo cui il suddetto mezzo diindagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornirela prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora laparte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni oofferte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricercadi elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Sez. 3, 31/03/2025, n.8498, Rv. 674241 – 02).9.4 Nel caso specifico, va ribadito e lungi dall’omettere l’esame dellaquestione quale “fatto decisivo” ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., il giudice di merito ha ritenuto sufficiente il materiale probatorio e,sulla base dello stesso, ha valutato che la contribuente non avesse assoltoall’onere probatorio che le incombeva, sulla base di una motivazione che,va ribadito, non presenta evidenti errori logici e giuridici rendendoinammissibile la prospettata censura.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/202610.

Con il decimo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt.102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Sostieneche sarebbe violato il necessario litisconsorzio, non essendo stata evocatain giudizio l’Agenzia delle Entrate.10.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.10.2 La censura non indica infatti in alcun modo la ragione per la quale,dalle disposizioni indicate, dovrebbe trarsi la convinzione secondo cuil’Agenzia delle Entrate andrebbe necessariamente convenuta in unacontroversia tra l’ente locale e la contribuente riguardo all’atto impositivoIMU.10.2 In ogni caso la censura è infondata atteso che questa Corte ha in piùoccasioni evidenziato come, non essendo stato impugnato l’attod’attribuzione della rendita catastale, nessun litisconsorzio necessariosussiste con l’Ufficio finanziario.

Secondo tale pacifico orientamento, nelgiudizio di impugnazione dell'atto impositivo (in materia d’ICI ma come siè detto il principio è identico quanto all’IMU) promosso nei confronti delComune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione dellarendita (nonché ai criteri per la sua determinazione) non dà luogo ad unlitisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio (oggi Agenzia delleEntrate), con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio aisensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il Comune estraneo alladeterminazione della rendita (che costituisce soltanto il presupposto difatto su cui si fonda l'atto impositivo), sussiste un mero rapporto dilitisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazionedell'Agenzia nello stesso processo in cui è citato il Comune per unatrattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttaviaautonome (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1439 del 20/01/2017, Cass.,Sez. 5, Sentenza n. 10571 del 30/04/2010).Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/202611.

Con l’undicesimo motivo di ricorso evidenzia la necessaria riformadella statuizione della doppia condanna per spese subita dallaContribuente per il primo e secondo grado di giudizio a cagione dellasentenza impugnata.11.1 Il motivo, pur inammissibile non indicando le norme che si assumonoviolate e carente di specificità non precisando il tipo di motivo ex art. 360,comma primo, c.p.c., è comunque assorbito dalla reiezione dei precedenti.12.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della presente fase a favore del Comune controricorrente, daliquidarsi come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.Mrespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NISCO-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CARLA D'ALTERIO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella CAMPANIA n. 1473/2024 depositata il 27/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità dellaNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026documentazione prodotta con memoria 3/4/2026 e per il rigetto delricorso.Udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha concluso perl’accoglimento dell’istanza di cessazione della materia del contendere e, insubordine, per l’accoglimento del ricorso.Il Comune di Napoli notificò alla contribuente 4 avvisi d’accertamentorelativi all’IMU per le annate impositive dal 2016 al 2019, in relazione adue cespiti siti in [OSCURATO:PERSONA] di quel capoluogo. La contribuentepropose ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napolilamentando l’erroneità della consistenza catastale come denunciata da unprofessionista (ing. Capasso) in relazione alla provenienza dei cespiti chenegava essere una divisione ereditaria. Secondo la ricorrente non vi erastata autorizzazione alla variazione catastale, non potendosi inoltreavvisi quanto ai criteri di calcolo, vizi procedurali per mancata richiesta dipagamenti per gli anni precedenti e vizi di motivazione degli attiimpugnati.Il primo giudice, con la sentenza n. 12700 del 29 dicembre 2022 e nelcontraddittorio con il Comune, accolse il ricorso ritenendo che ladocumentazione depositata dalla contribuente fosse idonea a superare lepresunzioni derivanti dalle visure catastali.Avverso la predetta pronuncia il Comune ha proposto appello avanti allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che, con lasentenza indicata in epigrafe e nel contraddittorio con la contribuente cheha proposto altresì appello incidentale, ha accolto il primo respingendo ilsecondo.A parere del giudice d’appello:- la mera intestazione catastale non è di per sé sufficiente agiustificare la soggezione a imposta, benché faccia sorgere unaNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026presunzione de facto sulla veridicità di tali risultanze (Cass.14420/2010), ponendo a carico della contribuente l'onere di fornirela prova contraria;- ne deriva che, una volta rilevata dalle risultanze catastali la titolaritàdell'immobile in capo ad un soggetto, il Comune può legittimamentechiedere a questi il pagamento dell'imposta, ove il contribuente nonvinca il valore indiziario dei dati contenuti nei registri catastali,dando adeguata dimostrazione di quanto diversamente sostenuto alriguardo;- nel caso specifico, dalla documentazione versata in atti (nota ditrascrizione 12/12/1953) risulta che la contribuente è proprietariadei cespiti oggetto di accertamento sicché, in relazione all'impostarichiesta, il Comune ha emesso l'avviso d'accertamento nel pienorispetto dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 504/92, secondo il quale gliUffici tributari devono procedere alla liquidazione dell'impostarelativa ai fabbricati iscritti in catasto sulla base delle renditecatastali in atti al 1° gennaio dell'anno di imposizione;- l’eventuale erroneità della consistenza dei cespiti accertati verte suun'operazione catastale rispetto alla quale il Comune è, per legge,del tutto estraneo e l'errata rappresentazione della realtà non èimputabile all'ente ma al mancato aggiornamento catastale chesarebbe stato onere della parte effettuare, in mancanza del qualebene ha fatto il Comune a computare l’imposta assumendo a basedel calcolo i dati catastali forniti dall'Agenzia del Territorio;- la doglianza nei confronti della pratica dell’ing. Capasso è ritenutagenerica né risultando la prospettata denuncia penale nei confrontidel professionista;- la consulenza di parte prodotta dalla contribuente (arch. Lai) non èritenuta sufficiente a superare la presunzione essendoassolutamente generica nell’elaborato e nelle conclusioni limitandosiNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026ad affermare che i cespiti sarebbero materialmente inferiori aquanto risultante dai dati catastali;- analogamente quanto alla diffida inviata dal legale di AlfredoCapasso;- la motivazione degli avvisi è da ritenersi più che idonea atteso che inessi è contenuta l’analitica descrizione dei crediti vantati, conl’indicazione dell’ente impositore, della causale della pretesatributaria, dei riferimenti normativi, regolamentari e deliberativisulla base dei quali si è pervenuti alla determinazione del valoreimponibile, delle sanzioni per omesso/tardivo versamento, degliinteressi, tutti espressamente dettagliati con apposito prospettoanalitico di calcolo, nonché del nominativo del funzionarioresponsabile e del dirigente del Servizio;- i cespiti non possono ritenersi mere pertinenze dell’abitazioneprincipale, atteso che la contribuente non è proprietaria d’alcunaunità abitativa adibita ad abitazione principale, né tantomenol’agevolazione in questione può essere riconosciuta al sig. [OSCURATO:PERSONA] virtù di accordi tra le parti del tutto irrilevanti ai fini fiscali.Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di undici motivi integratida successiva memoria con la quale, tra l’altro, chiede pronunciarsisentenza di cessazione della materia del contendere.Resiste il Comune con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato una memoria il 14/3/2026,concludendo per il rigetto del ricorso, così come ha fatto il Comunecontroricorrente in data 23/3/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va innanzi tutto esaminata l’eccezione pregiudiziale, sollevata con lamemoria illustrativa depositata il 3 aprile 2026, con cui la contribuenteNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026oggi ricorrente evidenzia una sopravvenuta rettifica catastale e si chiede lacessazione della materia del contendere.La ricorrente ha evidenziato d’avere formulato un’istanza di variazionecatastale e annullamento avvisi, attuata con posta elettronica certificata14/11/2025 (doc. M) inviata all’Agenzia delle Entrate di Napoli conrichiesta di rettifica, chiedendo la correzione del riaccatastamentoavvenuto nel 1970 e sulla base dell’atto di divisione ereditaria del 1953 erelativa perizia di stima. L’Agenzia destinataria ha risposto con PEC del16/1/2026 (doc. N) accogliendo l’istanza tanto che, dalla visura catastaleaggiornata al 27/3/2026 (doc. O), si desume che il sub 37 è ridotto da mq100 a 10 e il sub 38 da 830 a 83, in sostanza a un decimo dell’originariasuperficie. Sostiene che i documenti siano producibili in questa fase ex art.372 c.p.c. e che la correzione abbia efficacia retroattiva facendo veniremeno la materia del contendere nel presente procedimento.1.2 La documentazione depositata, contrariamente a quanto sostenuto dalProcuratore Generale, non può ritenersi inammissibile atteso che, ai sensidell’art. 372 c.p.c., è ammessa la produzione di documenti riguardantil’ammissibilità del ricorso; nel caso specifico la sussistenza d’una causa dicessazione della materia del contendere può ritenersi tale, determinandola sopravvenuta inammissibilità del ricorso per venir meno dell’oggettostesso della lite.1.3 L’istanza non può però essere accolta, atteso che i documenti nonprovano la circostanza. Va ricordato che, secondo costante giurisprudenzadi questa Corte, va dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia delcontendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che nonsussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e checonseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà dellalegge nel caso concreto (Cass. Sez. 2, 23/07/2019, n. 19845, Rv. 654975– 01). Nel caso specifico come in quello esaminato nella citata pronuncia,la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere,Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non può comunqueessere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicitadichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedereall'accertamento giudiziale del diritto controverso. Del tutto immotivata èinfatti la pretesa di attribuire efficacia retroattiva al riconoscimento dellapredetta riduzione, peraltro ad opera d’Autorità diversa da quella ingiudizio, permanendo la contestazione sul diritto sostanziale dedotto.1.4 Con il primo motivo la ricorrente lamenta, la violazione di legge ex art.3, comma 1, d.lgs. 504/1992, 832 e segg., 1140 e segg., 2679, 2730,2729 e segg., 1362 e segg., 1470 c.c., 115, 116 in relazione all’art. 360,comma 1, n.3, c.p.c. Ribadisce di non essere proprietaria delle unitàoggetto degli avvisi di rettifica immobili sub. 37 e 38: la titolarità e ilpossesso delle unità immobiliari oggetto degli avvisi opposti sarebbe incapo a terzi soggetti (sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Evidenziacome i documenti e le prove acquisite in atti e contrarie alla presunzionedi proprietà dei cespiti alla Cristiano, effettuata sulla sola base della visuracatastale da parte della Comune di Napoli, avrebbero dimostratol’esistenza d’una rivendicazione da parte d’[OSCURATO:PERSONA] e AlbertoCapasso della proprietà del terraneo n. 5 (dalla divisione) sub. 37 e delsottoscala sub.38. Gli stessi avrebbero affermato che sono stati lorovenduti dalla ricorrente e che ne hanno il possesso.1.5 Il motivo è inammissibile.1.6 La censura sollecita infatti un’inammissibile rivalutazione delle proverelativi alla proprietà in capo alla contribuente e al mancato assolvimentodell’onere probatorio a lei in capo, come si è detto evidenziando ilcontenuto della nota di trascrizione 12/12/1953, la genericità dell’acquistoa favore d’[OSCURATO:PERSONA] (che non menziona tali locali), lacorrispondenza ai dati catastali, all’imputabilità alla stessa contribuentedella eventuale non corrispondenza alla situazione di diritto, alla genericitàNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026degli errori addebitati a tale ing. Capasso e soprattutto a quella dellaconsulenza di parte dell’architetto Lai, che “si limita ad affermare che icespiti risultano essere materialmente inferiori a quanto indicato nellavisura catastale, senza tuttavia indicare la loro presunta realeconsistenza”. Come sopra indicato, è inoltre giustificata la mancatavalorizzazione della diffida da parte del legale di [OSCURATO:PERSONA] attesoche “non indica sulla base di quali elementi è stata calcolata la consistenzadei cespiti”.1.7 Ne deriva che, al di là del profluvio di norme alla cui presuntaviolazione è ricollegato il motivo, la critica involve la motivazione dellasentenza e l’apprezzamento che la Corte di merito ha effettuato dellerisultanze probatorie con conseguente sua inammissibilità.2. Con il secondo motivo si duole della nullità della sentenza permotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile ed in parteomessa, ai sensi dell’art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 4, c.p.c. Si tratterebbe di sentenza apparente e illogica, inviolazione degli artt. 111 commi primo e secondo, 6 Cost., 6 CEDU, 115,116, 132, comma secondo, 253, 254, 257 e 359 c.p.c. Sarebbe erronea lamotivazione in riferimento alla diffida di Alfredo e [OSCURATO:PERSONA]. Dovrebbe invece ritenersi che la stessa costituisca “confessionedel terzo” d’avere acquistato gli specifici immobili in questione dal 1984.2.1 Il motivo è inammissibile.2.2 Si è già richiamata la motivazione per la quale la Corte di merito haritenuto irrilevante la diffida come richiamata, in relazione alla mancataindicazione degli elementi sulla base dei quali sarebbe stata calcolata laconsistenza dei cespiti, dando perfettamente conto in modo comprensibilee coerente del percorso logico compiuto rispetto alle evidenze processuali.2.3 Del tutto improprio è poi il richiamo a una “confessione” in esso ìnsita,fatti sfavorevoli a terzi.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20263. Con il terzo motivo di gravame, svolto in via subordinata, lamentaviolazione di legge per avere l’Amministrazione ammesso che vi sarebbeuna problematica di mancato frazionamento e che poteva chiedere l’interasomma ad un solo erede e cioè alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai 7di cui all’atto di divisione depositato in giudizio. Si duole pertanto dellaviolazione degli artt. 1314 c.c., 1, 3 e segg. d.lgs. 504/1992, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Lamenta, in particolare, che la Cortedi merito abbia svalutato la difformità tra la rappresentazione catastale ela situazione di diritto, imputando alla contribuente il mancatoaggiornamento catastale. Il Comune avrebbe ammesso tale difformità sinodalle controdeduzioni nel giudizio di primo grado, affermando che, sino aun frazionamento di quei cespiti a seguito di un atto di divisione, gli stessisarebbero da ritenersi correttamente accertati in capo alla ricorrente.3.1 Anche questo motivo è inammissibile.3.2 Se infatti non è dubbio che i singoli proprietari debbano rispondere proquota dell’imposta, la Corte di merito si è correttamente basata sulprincipio dell’onere probatorio: atteso che dai dati catastali emergeva laproprietà in capo alla contribuente, ha ritenuto corretta l’operazione delComune di calcolare l’imposta sulla base di quelli, non avendo lacontribuente, per le ragioni più volte richiamate, fornito prove sufficienti diuna diversa situazione. Come sopra richiamato, la motivazione della Cortedi merito è analitica, si sofferma su tutte le questioni sollevate dallacontribuente e non si sottrae all’accertamento fattuale in merito alla provaofferta dalla stessa, rendendosi così insindacabile nel giudizio dilegittimità.3.3 Anche questa censura quindi, lungi dal rappresentare effettiveviolazioni di diritto, sollecita una rivalutazione del materiale probatorio alfine d’affermare che la contribuente avrebbe adempiuto al suo oneresuperando le risultanze catastali.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20264. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 162, della legge 296/2006, 11, comma1, d.lgs. 594/92, 7 legge 212/2000 e 3 l. 241/90 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. Lamenta la carenza e illegittimità della motivazionedella richiesta di rettifica e pagamento dell’IMU per gli anni 2016-2019.Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che l’atto impugnato fossesufficientemente motivato con gli elementi indicati nella pronuncia.Lamenta che non sarebbe stata indicata la rendita catastale e laconsistenza catastale che ha ritenuto di applicare, che costituirebbero labase di calcolo per l’IMU.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Secondo il constante orientamento di questa Corte, in tema di impostacomunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamentodeve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato postoin grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. Inparticolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazionedegli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, checonsentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'enteimpositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardantil'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva (Cass. Sez. 5, 08/11/2017, n. 26431, Rv. 646218 – 01- Cass. Sez. 5, 20/11/2024, n. 29845, Rv. 673081 – 01).Ogni ulteriore considerazione, relativa a presunti errori procedimento dicalcolo, si inserisce nel medesimo e inammissibile schema che sollecitauna rivalutazione del materiale probatorio.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20265. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 5, commi 1 e 2, 11, comma 2 e 3, del d.lgs504/92, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n.3 c.p.c. Si duole che la Corte di merito non abbia valorizzato il fatto cheil Comune, nelle sue deduzioni in primo e secondo grado, abbia ammessol’errata consistenza catastale dei cespiti da cui scaturisce ladeterminazione della rendita catastale per il calcolo dell’imposta. In piùnon avrebbe contestato la rilevanza probatoria dei documenti depositatidalla contribuente. Lamenta la violazione delle regole sull’onere probatorioquando è formalmente convenuta nel processo tributario. Evidenzia poi leragioni in fatto che renderebbero evidente l’erroneità della visura catastalesu cui l’ente locale ha basato la sua pretesa. A fronte di ciò, il Comune, nelsuo atto d’appello, ha affermato che tale errore non sarebbe a essoimputabile bensì al mancato aggiornamento da parte della contribuente eche i cespiti sarebbero stati ritenuti nella consistenza senzafrazionamento.5.1 Anche questo motivo è infondato.5.2 Va precisato che, con le affermazioni richiamate, il Comune non haammesso alcunché, ma si è limitato a indicare come, nell’ipotesi in cui lerisultanze catastali fossero state erronee, tale errore non sarebbe a luiimputabile, ripetendo negli atti, come trascritti in ricorso, che la tesidell’erroneità era alla base del ricorso della contribuente.5.2 La questione fondante di questo come in sostanza dei motiviprecedenti, è sempre quella relativa alla ripartizione dell’onere probatorionell’ambito del giudizio tributario. In tal senso va richiamatol’orientamento pacifico di questa Corte secondo cui in tema di IMU,l'iscrizione di un'unità immobiliare, preesistente o di nuova costruzione, alcatasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamentodel bene all'imposta municipale (a volte neppure necessario vv Cass. Sez.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20265, 15/06/2025, n. 15975, Rv. 675104 – 02, Sez. 5, Sentenza n. 8781 del30/04/2015, Rv. 635335 – 01). Va quindi ribadito il principio più volteaffermato in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) secondo cui laproprietà o altro diritto reale sull'immobile, che rappresentano, ex art. 3del d.lgs n. 504 del 1992 il presupposto impositivo del tributo, possonoessere provati dall'ente impositore anche in base alle annotazioni risultantidai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, inquanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere unapresunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendo a caricodel contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass., 22 febbraio2019, n. 5316; Cass., 24 maggio 2017, n. 13061; Cass., 15 giugno 2010,n. 14420). Pur trattandosi di principio adottato in tema di ICI, aconsustanziale identità di tratti regolativi dell’IMU si rende senz’altroapplicabile il medesimo principio di diritto.5.3 Ove, come nel caso specifico, il giudice del merito abbia ritenuto conmotivazione logica e coerente che la contribuente non abbia superato talepresunzione, non residuano spazi per un sindacato di legittimità sul punto.6. Con il sesto motivo la ricorrente prospetta un vizio di percezione dellevisure catastali, “rapportato” all’art. 115, in relazione all’art. 360, comma1, n.4 c.p.c. Sostiene che dall’esame delle visure catastali sarebberisultata evidente l’erroneità del loro contenuto e che la stessarisulterebbe anche dall’elaborato del consulente di parte arch. Lai.6.1 Il motivo è inammissibile.6.2 Esso prospetta una censura ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4c.p.c, pur senza mai prospettare la nullità della sentenza, lamentando untravisamento “delle risultanze probatorie” cercando d’evitare la censurad’inammissibilità per “travisamento del fatto”. Infatti, il travisamento delcontenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernenteil fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionaleNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se ilfatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensidell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fattoprocessuale o sostanziale». (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792, Rv.670391 - 01, conf., di recente, Cassazione civile sez. III, 16/05/2025,n.13085).6.3 Anche prescindendo dall’osservazione secondo cui, pure ammettendotrattarsi di verifica logica, si verterebbe in una questione sostanziale e nonprocessuale, pertanto da censurarsi ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5, c.p.c., rimane il principio, condivisibilmente richiamato anche dalProcuratore Generale, secondo cui, una volta che il giudice di merito abbiafondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazionenella sua oggettività, pena la rettifica dell’errore a mezzo dellarevocazione, e abbia adottato la propria decisione sulla based’informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto dauna motivazione rispettosa dell’esigenza costituzionale di motivazione, si èdinanzi a una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderlaaccettabile, al di là della sua condivisibilità nel merito.7. Con il settimo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione del d.P.R. 23/3/1998 n. 138, degli artt. 65 e 66, comma 1,d.lgs. 31 marzo 1998 n.112, 74, commi 1 e 3, legge 342/2000 e d.m.c.p.c. Lamenta che la Corte abbia condiviso la tesi di contropartesull’estraneità del Comune alla prospettata erroneità delle risultanzecatastali. Richiama le normative suindicate in ordine agli obblighi dell’entelocale in ordine alla valutazione del patrimonio immobiliare.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/20267.1 Anche questo motivo, che è una sostanziale riproposizione deiprecedenti, è inammissibile.7.2 La censura non indica infatti una specifica violazione compiuta dallaCorte di merito, in quanto non è individuata la normativa che avrebbeimposto al Comune, prima di emettere l’avviso impugnato, di controllarela veridicità dei dati catastali essendo invece previsto, come da pronuncesuccitate, che l’ente locale possa basarsi su tali dati spettando poi alcontribuente provare l’eventuale loro inattendibilità, prova che, siribadisce, è stata ritenuta insufficiente dal giudice di merito conmotivazione che insindacabile in questa sede.8. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge degliartt. 817 e segg., 832 e segg. e 1140 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. Si duole che non sia stato dato rilievo al rapportopertinenziale tra l’appartamento cespite foglio 6 particella 64 sub 11,piano I, asseritamente posseduto da Alfredo e [OSCURATO:PERSONA] e ilterraneo sub. 37 e il sottoscala sub. 38. Sostiene che, trattandosi di unoscantinato e di una cantina, dovrebbero ritenersi pertinenzedell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] 206.8.1 Anche questo motivo, per ragioni analoghe ai precedenti, èinammissibile.8.2 Va ricordato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, intema di IMU, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonomatassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità dipertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, cioè sulla destinazioneeffettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, inapplicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nellavolontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevil'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale; perciò,anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provarela ricorrenza in concreto dei predetti presupposti (Cass. Sez. 5,Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/202604/06/2025, n. 14904, Rv. 675084 – 01, Sez. 5, Sentenza n. 18470 del21/09/2016 (Rv. 640976 – 01).8.3 Nel caso specifico, la Corte di merito ha esaurientemente motivatosulle ragioni per cui non è stata raggiunta la prova di tale vincolo dipertinenzialità, non essendo la contribuente proprietaria di alcuna unitàabitativa adibita ad abitazione principale, essendo irrilevanti eventualiaccordi privati con i signori Capasso. Tale motivazione non è in alcunmodo censurata non potendosi fondatamente sostenere che “l’eccepitanon esistenza della qualità di proprietaria della contribuente invested’errore la statuizione in esame”. Il fatto che la contribuente sostenga dinon essere proprietaria delle aree in questione nulla porta alla prova dellaloro pertinenzialità.9. Con il nono motivo la ricorrente censura, la violazione di legge (rectiusomesso esame di un fatto decisivo n.d.r.) in relazione all’istanza diConsulenza Tecnica di Ufficio per accertare l’errore della consistenzacatastale e della rendita dei cespiti Sub. 37 e sub 38, trattandosi di fattocontroverso in ordine alla denunciata erroneità dei dati catastali rispettoalla realtà edilizia dei cespiti sub 37 e sub 38, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. Ribadendo la tesi dell’ammissione dell’errore daparte dell’ente locale, sostiene che sarebbe stato doveroso per il giudice dimerito disporre la richiesta CTU per accertare l’errore in questione.9.1 Il motivo è inammissibile.9.2 La stessa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente evidenzia, da unlato, la possibile utilità di una CTU come fonte di prova e come il vizio dimotivazione possa sussistere per omessa ammissione di una provatestimoniale o di altra prova, ma tali insegnamenti non si attagliano alcaso specifico tenuto conto che:- la CTU pacificamente non è un mezzo di prova, non avendo la funzionedi determinare direttamente il convincimento del giudice circa la verità oNumero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/2026meno di determinati fatti, offrendo al giudice l’ausilio di cognizioni tecnicheche il giudice di solito non possiede;- essendo mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, è sottrattoalla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento delgiudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione didisporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventualediniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamentedesumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dallavalutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. Sez.6, 13/01/2020, n. 326, Rv. 656801 – 01, Sez. L, Ordinanza n. 18299 del04/07/2024, Rv. 671862 – 01).Ne consegue che non è la prospettata utilità della CTU o la sua presuntanatura di prova a renderla indispensabile, ma la valutazione operata dalgiudice di merito in ordine alla possibilità di decidere la lite sulla base delmateriale probatorio in atti.9.3 Va inoltre richiamato l’insegnamento secondo cui il suddetto mezzo diindagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornirela prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora laparte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni oofferte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricercadi elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. Sez. 3, 31/03/2025, n.8498, Rv. 674241 – 02).9.4 Nel caso specifico, va ribadito e lungi dall’omettere l’esame dellaquestione quale “fatto decisivo” ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., il giudice di merito ha ritenuto sufficiente il materiale probatorio e,sulla base dello stesso, ha valutato che la contribuente non avesse assoltoall’onere probatorio che le incombeva, sulla base di una motivazione che,va ribadito, non presenta evidenti errori logici e giuridici rendendoinammissibile la prospettata censura.Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/202610. Con il decimo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt.102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Sostieneche sarebbe violato il necessario litisconsorzio, non essendo stata evocatain giudizio l’Agenzia delle Entrate.10.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.10.2 La censura non indica infatti in alcun modo la ragione per la quale,dalle disposizioni indicate, dovrebbe trarsi la convinzione secondo cuil’Agenzia delle Entrate andrebbe necessariamente convenuta in unacontroversia tra l’ente locale e la contribuente riguardo all’atto impositivoIMU.10.2 In ogni caso la censura è infondata atteso che questa Corte ha in piùoccasioni evidenziato come, non essendo stato impugnato l’attod’attribuzione della rendita catastale, nessun litisconsorzio necessariosussiste con l’Ufficio finanziario. Secondo tale pacifico orientamento, nelgiudizio di impugnazione dell'atto impositivo (in materia d’ICI ma come siè detto il principio è identico quanto all’IMU) promosso nei confronti delComune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione dellarendita (nonché ai criteri per la sua determinazione) non dà luogo ad unlitisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio (oggi Agenzia delleEntrate), con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio aisensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il Comune estraneo alladeterminazione della rendita (che costituisce soltanto il presupposto difatto su cui si fonda l'atto impositivo), sussiste un mero rapporto dilitisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazionedell'Agenzia nello stesso processo in cui è citato il Comune per unatrattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttaviaautonome (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1439 del 20/01/2017, Cass.,Sez. 5, Sentenza n. 10571 del 30/04/2010).Numero registro generale 21619/2024Numero sezionale 246/2026Numero di raccolta generale 10476/2026Data pubblicazione 21/04/202611. Con l’undicesimo motivo di ricorso evidenzia la necessaria riformadella statuizione della doppia condanna per spese subita dallaContribuente per il primo e secondo grado di giudizio a cagione dellasentenza impugnata.11.1 Il motivo, pur inammissibile non indicando le norme che si assumonoviolate e carente di specificità non precisando il tipo di motivo ex art. 360,comma primo, c.p.c., è comunque assorbito dalla reiezione dei precedenti.12. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese della presente fase a favore del Comune controricorrente, daliquidarsi come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrespinge il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comunecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.Il Consigliere est. Il PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]