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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09667/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 del GIUDICE di PACE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 maggio 2022 del Giudice di Pace di Biella, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, per essersi illegalmente trattenuto sul territorio dello Stato pur essendo privo di permesso di soggiorno o di titolo equivalente; accertato in Biella il 24/11/2020.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale - con riferimento all'art. 420 quater cod. proc. pen. - per l'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato e la mancata sospensione del processo.

Censura il ricorrente che il giudice non abbia compiuto alcuna verifica della regolare costituzione in giudizio dell'imputato, sicché non avrebbe dovuto procedere in sua assenza, considerato che la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è condizione sufficiente ad assicurare la conoscenza del processo da parte dell'interessato, mancando ulteriori elementi da cui dedurre l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'assistito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La difesa ha dedotto la violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen., con riferimento alla incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato e alla mancata sospensione del processo, per non avere il giudice di pace accertato che costui avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento.

1.1. è noto che, già prima dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domicilia- tario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez.

U, n. 23948 del 28/111/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420-01).

Tale principio è stato successivamente positivizzato nell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., che ha introdotto come condizione di efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio l'assenso del difensore domiciliatario, al fine di rendere effettiva la conoscenza del processo da parte del soggetto assistito dal difensore d'ufficio in dipendenza della designazione operata dall'autorità giudiziaria o di polizia che procede e che, non derivando da una scelta fiduciaria dell'interessato, di cui il legale sia consapevole, non assicura quei contatti e quelle comunicazioni che sono necessari per garantire il pieno dispiegamento della difesa.

In altri termini, la disposizione in esame si inserisce in un contesto normativo orientato a garantire che l'assenza dal processo dell'imputato sia ascrivibile ad una rinuncia volontaria ed informata, e non alle disfunzioni che possono crearsi nel rapporto professionale con un difensore d'ufficio, privo di contenuto concreto.

1.2. Nella specie, a smentita di quanto riporta l'intestazione dell'impu- gnata sentenza, non figura in atti alcun mandato fiduciario, bensì risulta soltanto che - in sede di identificazione - [OSCURATO:PERSONA] ha eletto domicilio presso il difensore di ufficio (annotandosi anche che l'interessato non comprende la lingua italiana), il che non consente di presumere che l'imputato abbia avuto sicura conoscenza del procedimento grazie all'effettiva instaurazione del rapporto di assistenza legale e alla condivisione di informazioni relative al processo.

2. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Biella, in diversa persona fisica, affinché proceda nuovamente nei confronti dell'imputato, previa verifica della regolare vocatio in iudicium dello stesso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Biella in diversa composizione.

Così deciso il giorno 17 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 del GIUDICE di PACE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 maggio 2022 del Giudice di Pace di Biella, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, per essersi illegalmente trattenuto sul territorio dello Stato pur essendo privo di permesso di soggiorno o di titolo equivalente; accertato in Biella il 24/11/2020. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale - con riferimento all'art. 420 quater cod. proc. pen. - per l'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato e la mancata sospensione del processo. Censura il ricorrente che il giudice non abbia compiuto alcuna verifica della regolare costituzione in giudizio dell'imputato, sicché non avrebbe dovuto procedere in sua assenza, considerato che la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è condizione sufficiente ad assicurare la conoscenza del processo da parte dell'interessato, mancando ulteriori elementi da cui dedurre l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La difesa ha dedotto la violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen., con riferimento alla incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato e alla mancata sospensione del processo, per non avere il giudice di pace accertato che costui avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento. 1.1. è noto che, già prima dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domicilia- tario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez. U, n. 23948 del 28/111/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 279420-01). Tale principio è stato successivamente positivizzato nell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., che ha introdotto come condizione di efficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio l'assenso del difensore domiciliatario, al fine di rendere effettiva la conoscenza del processo da parte del soggetto assistito dal difensore d'ufficio in dipendenza della designazione operata dall'autorità giudiziaria o di polizia che procede e che, non derivando da una scelta fiduciaria dell'interessato, di cui il legale sia consapevole, non assicura quei contatti e quelle comunicazioni che sono necessari per garantire il pieno dispiegamento della difesa. In altri termini, la disposizione in esame si inserisce in un contesto normativo orientato a garantire che l'assenza dal processo dell'imputato sia ascrivibile ad una rinuncia volontaria ed informata, e non alle disfunzioni che possono crearsi nel rapporto professionale con un difensore d'ufficio, privo di contenuto concreto. 1.2. Nella specie, a smentita di quanto riporta l'intestazione dell'impu- gnata sentenza, non figura in atti alcun mandato fiduciario, bensì risulta soltanto che - in sede di identificazione - [OSCURATO:PERSONA] ha eletto domicilio presso il difensore di ufficio (annotandosi anche che l'interessato non comprende la lingua italiana), il che non consente di presumere che l'imputato abbia avuto sicura conoscenza del procedimento grazie all'effettiva instaurazione del rapporto di assistenza legale e alla condivisione di informazioni relative al processo. 2. Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Biella, in diversa persona fisica, affinché proceda nuovamente nei confronti dell'imputato, previa verifica della regolare vocatio in iudicium dello stesso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Biella in diversa composizione. Così deciso il giorno 17 gennaio 202
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