CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'ECONOMIA E [OSCURATO:PERSONA] P.T. nei confronti di: (11 IT gPI AunrN nArn I 9girrv1a7q avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto al predetto, a titolo d'indennizzo, la somma di euro 40.235,22, condannando il Ministero dell'Economia e Finanza alla corresponsione di tale somma. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La domanda di riparazione, sostiene il ricorrente, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Il richiedente, invero, era stato prosciolto dal reato di cui all'art. 611 cod.pen., in relazione all'art. 339 cod.pen. (capo C dell'imputazione), poiché estinto per intervenuta prescrizione. Anche per tale titolo di reato il G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia, in data 22.09.2000, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ipotesi di processo avente ad oggetto una pluralità d'imputazioni, allorchè il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contestazioni, la condanna od il proscioglimento con formula non di merito anche per una sola di esse, che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà, impediscono il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento con formula di merito per le altre imputazioni II) Inosservanza o erronea applicazione degli art. 314 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1227, comma 2, cod. civ. e 2055, comma 3, cod. civ.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello di Firenze, pure ammettendo che il richiedente aveva reso dichiarazioni ambigue e reticenti in sede d'interrogatorio, ha escluso la ricorrenza del dolo o della colpa grave, individuando soltanto una colpa lieve. La decisione sarebbe censurabile sotto diversi profili. Dalla documentazione in atti (cfr. pagg. 16-18 della sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia) risulta che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 22.09.2000, [OSCURATO:PERSONA] abbia espressamente negato di conoscere [OSCURATO:PERSONA], mentre dalla relazione di servizio redatta in data 18/09/2000 da agenti della Questura di Pistoia risultava la presenza dei due sul luogo in cui erano avvenute le minacce in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], come dalla stessa riferito. Dalle false dichiarazioni si sarebbe dovuta trarre la convinzione che, in sede d'interrogatorio, l'indagato abbia inteso volontariamente ostacolare le investigazioni e non, come sostiene la Corte di merito, che egli abbia semplicemente dimenticato di riferire la circostanza dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] nel giorno in cui la stessa riceveva pesanti minacce. Il ricorrente, dunque, si era posto volontariamente nella situazione di essere incriminato e, negando decisamente di conoscere il [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia, non poteva che rafforzare la ragionevole convinzione degli inquirenti del suo coinvolgimento nell'attività delittuosa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Tale contegno, in uno con le dichiarazioni confuse, contraddittorie e prive di riscontro rilasciate, che il G.i.p. non ha esitato a definire inattendibili, rappresentano un comportamento consapevole e volontario che ha svolto una funzione sinergica nell'emanazione del provvedimento restrittivo della libertà e nel mantenimento dello stato di custodia cautelare. Dunque non sarebbe configurabile una colpa lieve, ma un atteggiamento intenzionale, riconducibile al dolo, ostativo al riconoscimento del richiesto indennizzo. Anche la ritrattazione della teste [OSCURATO:PERSONA] non è stata adeguatamente vagliata nella ordinanza. Dagli atti del procedimento risulta la non genuinità della ritrattazione della teste Tarallo, riconosciuta dal Tribunale di Pistoia, che ha emesso ordinanza ai sensi dell'art 500, comma 4, cod. proc. pen., affermando in sentenza (pag. 13) che la ritrattazione non è stata spontanea. Analoghe considerazioni sono contenute nella sentenza della Corte appello di Firenze, che, a pag. 17, concorda con il Tribunale circa la non spontaneità della ritrattazione. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che in dibattimento si siano sottratti all'esame o abbiano ritrattato, sulla base di una valutazione in ordine alla genuinità di tali condotte (Sez. 4, del 21/11/2018, n. 3239; Sez. 4, 23/10/2018, n. 49392; Sez. 4, 19/07/2018, n. 39748). Da tutto quanto precede l'ordinanza impugnata dovrebbe essere cassata con ogni conseguente pronuncia sulle spese del procedimento. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati. 2. Occorre premettere che l'istante, in seguito a fermo di P.G., era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Pistoia del 22/9/2000, per i seguenti reati: capo A) artt.81, 110, 629 cpv. in relazione all'articolo 628, comma 3 n. 1 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza alla persona, consistita nel percuotere violentemente [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), con calci e pugni in data 12/8/2000 ed in epoca anteriore e prossima al 16 settembre 2000, minacciandola di mali peggiori qualora non avesse soddisfatto per intero le richieste avanzate, costringeva la predetta [OSCURATO:PERSONA] a consegnare la somma di cinque milioni di lire in data 12/8/2000 e di tre milioni di lire in data anteriore e prossima al 16/9/2000; capo B) artt. 110 c.p., 611 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in più persone riunite, usava violenza e minaccia per costringere [OSCURATO:PERSONA] a commettere i reati di falsa testimonianza e di autocalunnia, inducendola a ritrattare le dichiarazioni rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di sfruttamento della prostituzione ed altro. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa in data 19/6/2008, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo A) e dichiarava non doversi procedere in relazione al reato sub capo B) per essersi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Faceva seguito l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze per il delitto sub capo A) della rubrica. All'esito di annullamento con rinvio della pronuncia assolutoria da parte della Corte di Cassazione, adita dalla Procura Generale, la Corte d'appello di Firenze assolveva in via definitiva il Gjuta dalla suddetta accusa. La Corte di merito, come ha correttamente lamentato il Ministero ricorrente, non ha valutato, nell'esaminare la richiesta di indennizzo, l'orientamento consolidato di questa Corte, in base al quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su molteplici imputazioni, la condanna od il proscioglimento con formula non di merito anche per una sola di esse, che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento con formula di merito per le altre imputazioni [così, ex multis, Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258607 - 01; Sez. 4, n. 31393 del 18/4/2013, Rv.257778-01; Sez. 4 n. 27466 del 16/3/2009, Rv. 245108-01; Sez. 4, n. 46472 del 7/10/2003, Rv. 226730-01). Il titolo di reato di cui all'art. 611 cod. pen., per il quale è intervenuta pronuncia di estinzione per prescrizione, punito con pena massima di anni 5 di reclusione, risultava idoneo a giustificare il provvedimento restrittivo. Ciò anche a seguito della modifica apportata all'art. 280, comma 2, cod.proc.pen., dal dl. 1 luglio 2013 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 94, che ha innalzato da quattro a cinque anni di reclusione il limite di pena per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere, essendo tale previsione successiva alla vicenda cautelare in esame e, pertanto, non applicabile al caso in esame (in argomento si veda Sez. 6, n. 48462 del 08/10/2013, Rv. 258042 - 01 che ha limitato ai soli procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore la nuova disciplina dell'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 relativamente ad un caso di applicazione della custodia in carcere per il delitto di violenza privata). 3. Benchè abbia valore assorbente l'accoglimento del primo motivo di ricorso, risultano fondate anche le ulteriori doglianze espresse dall'Avvocatura. Nella valutazione circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della riparazione, la Corte di merito non ha considerato che la ritrattazione dei testimoni in dibattimento può costituire elemento ostativo ai fini della concessione dell'indennizzo ove si accerti, nell'ambito del procedimento ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., che tali ritrattazioni non siano state spontanee e genuine [ex multis Sez. 4, n. 3239 del 21/11/2018, dep. 23/01/2019, Rv. 275194 - 01: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, supportate, nella fase delle indagini preliminari, da altre dichiarazioni testimoniali poi fatte oggetto di ritrattazione ritenuta non genuina dal giudice della riparazione)"; Sez. 4, n. 39748 del 19/07/2018, Rv. 273832 - 01]. Inoltre, è erroneo il passaggio nel quale si afferma che la colpa sinergica abbia effetto esclusivamente sul quantum debeatur, avendo essa pari rilievo nella formulazione della norma di cui all'art. 314 cod. proc. pen., che equipara l'avere dato causa all'evento detenzione al fatto di avere concorso a darvi causa.4. In ordine poi alla ricorrenza del dolo o della colpa ed al giudizio sulla entità della colpa, occorre rilevare come, per consolidato orientamento della Corte di legittimità "In tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso" (Sez. U, Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Rv. 203637 - 01). A tal riguardo la Corte di merito non ha espresso una valutazione adeguata in ordine al grado della colpa, affermando, in modo apodittico e non giustificato, che il richiedente era incorso in una colpa lieve. 5. Da quanto precede discende l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, cui demanda anche la regolament