CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 23671/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 825/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9211/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza predibattimentale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. (capo a) e 640 cod. pen. (capo b) della rubrica, perché estinti per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23671/2025 Roma, lì, 24/06/2025 difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. Con il primo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carente motivazione circa la doglianza afferente l’assenza di argomentazioni nella sentenza di secondo grado a fondamento dell’affermazione della sua responsabilità penale. Con il secondo assume violazione dello stesso art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché la decisione impugnata ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione rispetto ai reati ascritti senza fissare un’udienza nel contraddittorio tra le parti, ponendosi in contrasto con le statuizioni rese dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 111 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo è fondato, con rilevanza assorbente rispetto al primo. 2. Il tema dell'ammissibilità del proscioglimento predibattimentale in appello ai sensi dell'art. 469, ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen., e, dunque, senza contraddittorio, era stato controverso nella giurisprudenza di legittimità fino alla decisione delle Sezioni Unite che, pur ribadendo il consolidato orientamento per cui la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., avevano, tuttavia, affermato la prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risultasse evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). 3.Tale soluzione, peraltro, è stata ritenuta, nella misura in cui, per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite costituiva “diritto vivente” nell’interpretazione dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. dalla sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale, la quale ha di conseguenza dichiarato costituzionalmente illegittima l’indicata norma, laddove non consente la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'imputato avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Vi è infatti che – come attestato, peraltro, nel caso in esame, dalle censure proposte con il primo motivo – anche nell’ipotesi di prescrizione del reato l’imputato può manifestare interesse all'assoluzione con formule più ampiamente liberatorie (nonché voler rinunciare ad avvalersi della prescrizione: Sez. 6, n. 45104 del 19/10/2023, Arcieri, Rv. 285449). 4.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 03/06/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli