CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 37271/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8182-2019 proposto da: MINISTERO) DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'ANTVOCATUR.k [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1016/2018 della CORIE D'APPELLO di 1,1',CCI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, MIUR) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], dipendente A.T.A., delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'integrale considerazione dell'anzianità di servizio, anche nel periodo preruolo; 2. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre la Epifani è rimasta intimata; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'art. 569 d. Igs. 297/1994 come interpretato dalla sentenza 20.9.2018 C- 466/2017 della Corte di Giustizia, sostenendo che tra lavoratori A.T.A. assunti come supplenti e dipendenti A.T.A. di ruolo non vi sarebbero disparità di trattamento, in ragione del sistema di ricostruzione della carriera secondo i coefficienti e criteri di cui agli artt. 569 e 570 d. Igs. 297/1994; 2. il motivo è infondato; 3. non è del tutto chiaro se la pronuncia della Corte territoriale riguardi solo l'adeguamento della retribuzione nel periodo preruolo in ragione dell'anzianità di servizio maturata o anche l'adeguamento, sempre in ragione della complessiva anzianità di servizio, per i periodi successivi all'immissione in ruolo; 4. tale distinguo, rispetto agli A.T.A., è tuttavia superfluo in quanto essi, come si dirà subito di seguito hanno diritto all'integrale considerazione / dell'anzianità a fini retributivi, anche se maturata nel periodo di precariato; Ric. 2019 n. 08182 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- 5. quanto al periodo preruolo vale infatti il principio per cui «al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminate, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria» (Cass.23868/7016); 6. quanto ai periodo successivo aireventUMC irrnissione in ruolo vale invece il principio per cui «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato» (Cass. 31150/2019); 7. in definitiva l'anzianità di servizio degli A.T.A. va sempre integralmente considerata a fini retributivi, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, e ciò rende prive di rilievo le disquisizioni del motivo attorno alla disciplina di cui agli artt. 569 e 570 d. Igs. 297/1994, in quanto il regime riduttivo di cui a tale normativa va comunque disapplicato; 8. nulla spese, essendo la Epifani rimasta intimata; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2021. [OSCURATO:PERSONA] sidente dott.ssaLicia E