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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49055/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26701/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 336, 635, comma 2, n. 3 cod. pen. ); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte con il primo motivo di ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che generiche, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova con riguardo ai reati contestati sub 1) e 2), oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto infine che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio; che in ogni modo esso è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26701/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 336, 635, comma 2, n. 3 cod. pen. ); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte con il primo motivo di ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che generiche, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova con riguardo ai reati contestati sub 1) e 2), oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto infine che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio; che in ogni modo esso è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 49055/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris