CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 05830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26153/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ex lege -resistenti- avverso il PROVVEDIMENTO d el TRIBUNALE di POTENZA R. G. n. 2394/2021depositato i l 10/09/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimentodel 10 settembre 2021 il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di convalida del trattenimento disposto dal Questore di Potenza in data 25-8- 2021, convalidato dal Tribunale in data 27-8-2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fakar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del cittadino straniero. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Potenza e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. 3. All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 18947/2023, con cui era disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione dei ricorsi rimessi alla pubblica udienza del 30-3-2023 in ordine alla questione concernenti i riflessi della violazione dei termini ex art.28 bis d. lgs.n.25 del 2008, il ricorso è stato nuovamente fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico articolato motivo di ricorso è denunciata la v iolazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. – Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, ed in particolare (a) dell’art. 15 Direttiva 2008/115/CE e dell'art. 9, 2, lett. b), della direttiva 2008/115/CE , perché il Giudice del Tribunale di Potenza non avrebbe dovuto convalidare il trattenimento disposto dal questore presso il C.P.R. di [OSCURATO:PERSONA], basato esclusivamente su esigenze tecniche collegate all’organizzazione del rimpatrio, ma avrebbe dovuto applicare le misure non coercitive previste dall'art. 14 comma 1 bis, del T.U.I., disapplicando la normativa nazionale che risulta essere in contrasto con quella comunitaria sufficientemente determinata, e dunque auto applicativa, mentre rispetto a tale doglianza, il Tribunale aveva completamente omesso di pronunciarsi; (b) dell’art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE per avere il Tribunale completamente omesso dipronunciarsi sulle doglianze contenute nel ricorso, confermando il provvedimento di convalida senza riesaminare le ragioni alla base della sua adozione alla luce dei nuovi elementi e dei nuovi documenti prodotti dal ricorrente a corredo del suo ricorso di riesame (dichiarazione di ospitalità); (c) dell’art. 28/bis, comma 2, del D. Lgs. 25/2008, in quanto risultavano violati i termini previsti dalla cd. “procedura accelerata” pari a giorni 7+2, atteso che l’odierno ricorrente aveva manifestato la sua volontà di richiedere protezione internazionale in data 18.08.2021, la stessa era stata formalizzata dalla Questura di Potenza, mediante materiale redazione del modello C3, solo in data 24.08.2021, la sua audizione avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Salernoera avvenuta in data 02.09.2021 e il provvedimento di rigetto era di data 06.09.2021; a tale riguardo rileva il ricorrente che il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata, pur non inficiando il procedimento, comporta delle conseguenze immediate a vantaggio del richiedente che, nel caso di specie, è quello di far venir meno il trattenimento del richiedente medesimo; (d) dell’art. 6 del D. Lgs. 142/2015 e dell’art. 35/bis, comma 4, D. Lgs. 25/2008, poiché il Tribunale non aveva preso in considerazione le motivazioni addotte dal difensore del trattenuto, ed in special modo aveva omesso di verificare la sussistenza dei gravi motivi richiesti per il trattenimento in pendenza di procedura di protezione; (e) dell’art. 14 del D. Lgs. 286/1998, che pr evede la possibilità di richiedere la proroga della permanenza nel C.P.R. per un periodo ulteriore rispetto alla prima frazione temporale concessa in sede di convalida, unicamente in caso di gravi difficoltà con riferimento all’accertamento sull’identità e della nazionalità del trattenuto, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio, mentre, ad avviso del ricorrente, non erano stati indicati, né provati elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione ovvero che fosse necessaria un’ulteriore frazione temporale al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio; in particolare la Questura di Potenza non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell’odierno ricorrente; (f) della legge 17.10.2017 n.161, poiché la pericolosità sociale dell’odierno ricorrente, ritenuta sussistente dalla Questura, era stata fermamente contestata dalla difesa del trattenuto, atteso che la misura cautelare custodiale applicata al ricorrente era stato oggetto di annullamento ad opera del Tribunale del Riesame di Roma con Ordinanza n. 566/2021 R.G. Libertà del 06.04.2021, prodotta in atti, per difetto di indizi di colpevolezza, mentre il Tribunale aveva affermato che non ricorrevano fatti nuovi a sostegno dell’istanza di riesame e non era stato effettuato alcun accertamento sulla pericolosità concreta ed attuale dell’odierno ricorrente, come necessario in base alla giurisprudenza di questa Corte che richiama. 2. Il motivoè fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda diriesame del provvedimento di convalida o di proroga deltrattenimento dello straniero presso un Cen tro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione self-executing), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento diconvalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del ne bis in idem, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art.111 Cost., non per la naturadecisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale (Cass. 24721/2021; Cass.27076/2019; Cass. 22932/2017). I primi due profili di censura, con cui il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulle doglianze espresse nell’istanza di riesame, meritano accoglimento. Il ricorrente riporta con sufficiente specificità le argomentazioni svolte nell’istanza di riesame, anche in ordine alla richiesta di applicazione di misure non coercitive e alla valutazione della sua pericolosità sociale,rimarcando che quest’ultima era stata ritenuta insussistente dal Tribunale del riesamedi Roma con ordinanza del 6 - 4-2021. Per contro l’ordinanza impugnata si è limitata ad un mero richiamo all’ordinanza di convalida del trattenimento emessa in data 27-8- 2021 dallo stesso Tribunale, senza indicare neppure sommariamente le ragioni di condivisione di detto provvedimento e senza un’effettiva e compiutadisamina delle deduzioni difensive svolte con l’istanza di riesame, prendendo in considerazione solo la dichiarazione di ospitalità. Il Tribunale non si è, pertanto, attenuto ai principi suesposti, in base ai quali sull’istanza di riesame si impone, data la natura del provvedimento di trattenimento, vale a dire di carattere restrittivo e incidente sulla libertà personale, un rinnovato ed effettivo scrutinio delle ragioni giustificative del provvedimento stesso, anche in relazione a fatti o deduzioni nuovi. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso, restando assorbiti gli altri profili di doglianza e anche le questioni prospettate con l’ordinanza interlocutoria n.18947/2023. Di conseguenza va cassata senza rinvio l’ordinanza impugnata, essendo il termine del trattenimento ormai scaduto. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto gi à sancito, tra le tante , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonchéCass., SU, n. 24413 del 2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liqui