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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41680/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri. e che inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi, essendo intervenuta rinuncia ai motivi in punto di responsabilità (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il primo e il terzo motivo del ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in punto di trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che le ulteriori doglianze difensive, che deducono violazioni di legge e/o vizi motivazionali in relazione agli artt. 416-bis.1, 114 e 81, secondo comma, cod. pen., non sono consentiti all'esito della rinuncia ai motivi assolutori (correttamente, invero, la Corte di appello afferma che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, ivi compreso quella del metodo mafioso, o la disciplina del reato continuato, in quanto relativi a un punto della .decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio — cfr., in termini, Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. peri. e che inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi, essendo intervenuta rinuncia ai motivi in punto di responsabilità (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il primo e il terzo motivo del ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in punto di trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); osservato che le ulteriori doglianze difensive, che deducono violazioni di legge e/o vizi motivazionali in relazione agli artt. 416-bis.1, 114 e 81, secondo comma, cod. pen., non sono consentiti all'esito della rinuncia ai motivi assolutori (correttamente, invero, la Corte di appello afferma che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, ivi compreso quella del metodo mafioso, o la disciplina del reato continuato, in quanto relativi a un punto della .decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio — cfr., in termini, Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 se
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