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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 1972

Cassazione n. 06954/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1972 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 8.4.2021 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Verona in data 27.11.2019 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.

Igs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto commesso in Sona il 14.8.2017) condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 4500 di ammenda, ha ridotto la pena a mesi due di arresto ed Euro 2500,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 533 cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dell'imputato senza aver raggiunto la prova degli elementi costitutivi della fattispecie.

3. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 116 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, trattandosi di fatto commesso in data 14.8.2017.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza della doglianza ovvero perché basata su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1972 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8.4.2021 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Verona in data 27.11.2019 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto commesso in Sona il 14.8.2017) condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 4500 di ammenda, ha ridotto la pena a mesi due di arresto ed Euro 2500,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 533 cod.proc.pen. assumendo che la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità dell'imputato senza aver raggiunto la prova degli elementi costitutivi della fattispecie. 3. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 116 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, trattandosi di fatto commesso in data 14.8.2017. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza della doglianza ovvero perché basata su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. C
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