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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24723/2026

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e [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza, con restituzione degli atti alTribunale di Pordenone per l’ulteriore corsoRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pordenone ha applicato aXXXXXXXXXXXXXXXX, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cuiall’art. 570-bis cod. pen. – previo riconoscimento delle attenuanti generiche edapplicata la diminuente per il rito - la pena concordata di giorni 14 di reclusioneed euro 70,00 di multa, prevedendone la sostituzione con pena pecuniaria, aisensi dell’art. 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, al valore nominale dieuro 75,00 pro die, per complessivi euro 1050,00 di multa, da pagare in diecirate mensili di pari importo.2.

Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello diTrieste, nel quale è articolato un unico motivo di illegalità della pena applicata, inquanto la pena detentiva - prima della disposta sostituzione - è inferiore allamisura minima di giorni

15.3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con il rito cartolareCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.

In primis deve osservarsi che, venendo in rilievo una sentenza dipatteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazionesoggiace ai limiti di ammissibilità posti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., essendo con esso deducibili i soli motivi attinenti all'espressione dellavolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.3.Con riferimento alla nozione di pena illegale, deve osservarsi che, inassenza di una chiara norma definitoria, tale nozione viene dedotta “in negativo”dal principio di legalità della pena - cristallizzato dall’art. 25 Cost. e dall'art. 7della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, nonché dall’art. 1 cod. pen., che ne costituisce la proiezionecodicistica – ed è stata oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza dilegittimità che, in un percorso evolutivo ancora in divenire, ne ha ridisegnato iconfini, pervenendo a teorizzare, accanto ad una illegalità “originaria”, unaillegalità “sopravvenuta”.In rapida sintesi può osservarsi che illegale è, anzitutto, la pena chepresenti ab origine tale connotazione, ossia la pena diversa per specie da quellache la legge stabilisce per il reato, ovvero inferiore o superiore per quantità airelativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2,n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729); così caratterizzata, essa si colloca,difatti, al di fuori dell’assetto normativo vigente.Di contro, si è ritenuto estraneo all’ambito concettuale della illegalità ilvizio che infici il percorso argomentativo attraverso il quale il giudice giunge allaconclusiva determinazione dell'entità della condanna; ossia l’errore – sia esso difatto o di diritto - che attenga al procedimento di calcolo, allorquando alla stessapena finale sarebbe stato possibile giungere attraverso una diversa modulazionedelle varie determinazioni intermedie, inerenti alla individuazione della pena basee degli aumenti e diminuzioni da operare a titolo di tentativo, di circostanze, dicontinuazione.Diversamente opinando - si è argomentato - qualunque errore di dirittocompiuto nel computo della pena andrebbe corretto d'ufficio, così da snaturare ilmeccanismo stesso dell'impugnazione di legittimità, che è invece retto dalprincipio devolutivo di cui al primo comma dell’art. 609, cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, DePaola, Rv. 266080; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322).In relazione alla nozione di illegalità, ancora le Sezioni Unite hannoevidenziato che gli errori commessi nella determinazione di una pena comunquelegittima nel suo valore finale più strettamente ineriscono alla c.d. legalitàprocessuale, che fuoriesce dall’ambito del principio di legalità di cui all’art. 25Cost., chiamando piuttosto in causa i principi regolativi del giusto processo exart. 111 Cost; così come deve escludersi che rientrino nella nozione di penaillegale le pene ingiuste o eccessive, per le quali potrebbe porsi, semmai, unproblema di coerenza con altri parametri costituzionali, quali quelli diuguaglianza, di proporzionalità, di ragionevolezza (Sez.

U, n. 46653 del26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110).Le coeve Sez.

U, n. 47766 del 26/5/2015, Butera, Rv. 265108, hannoribadito che l’illegalità a tal fine rilevante sussiste quando la pena irrogata nonsia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità,risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraversoil quale essa è stata determinata, salvo che sia frutto di errore macroscopico(ipotesi che ricorre quando la sanzione sia abnorme, in quanto frutto di erroremarchiano non giustificabile, e non invece di una argomentata, per quantodiscutibile, valutazione, ovvero quando sia il frutto di un palese errore di calcolo).Una significativa espansione della categoria della pena illegale ha avutoimpulso, poi, da altri arresti della Corte di nomofilachia, che vi hanno ricondottoentità ontologicamente anche molto diverse.Si sono ricostruite ipotesi di illegalità c.d. sopravvenuta, legate alladeclaratoria di illegittimità costituzionale di norme incidenti sul trattamentosanzionatorio, sul presupposto logico-giuridico che una norma dichiaratacostituzionalmente illegittima è tamquam non esset e ne vanno rimossi gli effetti(Sez.

U, 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez.

U n. 33040 del 26/2/2015,Jazouli, Rv. 264207; Sez.

U, n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, Rv. 264857-858-859; Sez.

U, 26 febbraio 2015, n. 22471, Sebbar, Rv. 263715; Sez.

U n. 47766del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108).Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, avendoaffermato che è pena illegale anche quella irrogata per un delitto in misurainferiore al limite minimo di giorni quindici di reclusione, che non può esseresuperato sia ai fini del computo finale della sanzione da applicare, sia ai fini delcalcolo intermedio.

Tale pena non è riducibile neppure con il computo delladiminuzione derivante dalla scelta di un rito speciale, ne' con la determinazionedella sanzione sostitutiva, dato che il giudice può operare la sostituzione neilimiti fissati dalla legge (Sez. 6, n. 40601 del 03/10/2024, Faye, Rv. 287119 –01; Sez. 5, n. 1743 del 19/04/1999, Pm, Rv. 213209 - 01).Alla stregua di tali direttrici ermeneutiche vanno dunque scrutinate lecensure proposte in ricorso.4.

Tanto premesso, il calcolo della pena è stato formulato nei seguentitermini: pena base: mesi 1 di reclusione ed euro 150,00 di multa; ridotta agiorni 20 di reclusione ed euro 100,00 di multa per la concessione dellecircostanze attenuanti generiche, ulteriormente ridotta per il rito a giorni 14 edeuro 70,00 di multa (la conversione è stata operata secondo le direttrici tracciatedalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 12 gennaio 2022, che hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge n.689 del 1981, stabilendo che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 delcodice penale», secondo il parametro delineato dall’art. 459, comma 1-bis, cod.proc. pen. per il decreto penale di condanna).La pena detentiva concordata risulta, dunque, pari a 14 giorni ed èillegale in quanto inferiore al limite minimo di 15 giorni previsto per la reclusionedall’art. 23 cod. pen.Va disposto, all’esito, l’annullamento della sentenza impugnata senzarinvio, essendo venuto meno l’accordo delle parti su cui è stata fondata ladecisione.Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Pordenone per ulteriore corso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza, con restituzione degli atti alTribunale di Pordenone per l’ulteriore corsoRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pordenone ha applicato aXXXXXXXXXXXXXXXX, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cuiall’art. 570-bis cod. pen. – previo riconoscimento delle attenuanti generiche edapplicata la diminuente per il rito - la pena concordata di giorni 14 di reclusioneed euro 70,00 di multa, prevedendone la sostituzione con pena pecuniaria, aisensi dell’art. 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, al valore nominale dieuro 75,00 pro die, per complessivi euro 1050,00 di multa, da pagare in diecirate mensili di pari importo.2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello diTrieste, nel quale è articolato un unico motivo di illegalità della pena applicata, inquanto la pena detentiva - prima della disposta sostituzione - è inferiore allamisura minima di giorni 15.3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza con il rito cartolareCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. In primis deve osservarsi che, venendo in rilievo una sentenza dipatteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazionesoggiace ai limiti di ammissibilità posti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., essendo con esso deducibili i soli motivi attinenti all'espressione dellavolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza.3.Con riferimento alla nozione di pena illegale, deve osservarsi che, inassenza di una chiara norma definitoria, tale nozione viene dedotta “in negativo”dal principio di legalità della pena - cristallizzato dall’art. 25 Cost. e dall'art. 7della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, nonché dall’art. 1 cod. pen., che ne costituisce la proiezionecodicistica – ed è stata oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza dilegittimità che, in un percorso evolutivo ancora in divenire, ne ha ridisegnato iconfini, pervenendo a teorizzare, accanto ad una illegalità “originaria”, unaillegalità “sopravvenuta”.In rapida sintesi può osservarsi che illegale è, anzitutto, la pena chepresenti ab origine tale connotazione, ossia la pena diversa per specie da quellache la legge stabilisce per il reato, ovvero inferiore o superiore per quantità airelativi limiti edittali (Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2,n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729); così caratterizzata, essa si colloca,difatti, al di fuori dell’assetto normativo vigente.Di contro, si è ritenuto estraneo all’ambito concettuale della illegalità ilvizio che infici il percorso argomentativo attraverso il quale il giudice giunge allaconclusiva determinazione dell'entità della condanna; ossia l’errore – sia esso difatto o di diritto - che attenga al procedimento di calcolo, allorquando alla stessapena finale sarebbe stato possibile giungere attraverso una diversa modulazionedelle varie determinazioni intermedie, inerenti alla individuazione della pena basee degli aumenti e diminuzioni da operare a titolo di tentativo, di circostanze, dicontinuazione.Diversamente opinando - si è argomentato - qualunque errore di dirittocompiuto nel computo della pena andrebbe corretto d'ufficio, così da snaturare ilmeccanismo stesso dell'impugnazione di legittimità, che è invece retto dalprincipio devolutivo di cui al primo comma dell’art. 609, cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, DePaola, Rv. 266080; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322).In relazione alla nozione di illegalità, ancora le Sezioni Unite hannoevidenziato che gli errori commessi nella determinazione di una pena comunquelegittima nel suo valore finale più strettamente ineriscono alla c.d. legalitàprocessuale, che fuoriesce dall’ambito del principio di legalità di cui all’art. 25Cost., chiamando piuttosto in causa i principi regolativi del giusto processo exart. 111 Cost; così come deve escludersi che rientrino nella nozione di penaillegale le pene ingiuste o eccessive, per le quali potrebbe porsi, semmai, unproblema di coerenza con altri parametri costituzionali, quali quelli diuguaglianza, di proporzionalità, di ragionevolezza (Sez. U, n. 46653 del26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110).Le coeve Sez. U, n. 47766 del 26/5/2015, Butera, Rv. 265108, hannoribadito che l’illegalità a tal fine rilevante sussiste quando la pena irrogata nonsia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità,risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraversoil quale essa è stata determinata, salvo che sia frutto di errore macroscopico(ipotesi che ricorre quando la sanzione sia abnorme, in quanto frutto di erroremarchiano non giustificabile, e non invece di una argomentata, per quantodiscutibile, valutazione, ovvero quando sia il frutto di un palese errore di calcolo).Una significativa espansione della categoria della pena illegale ha avutoimpulso, poi, da altri arresti della Corte di nomofilachia, che vi hanno ricondottoentità ontologicamente anche molto diverse.Si sono ricostruite ipotesi di illegalità c.d. sopravvenuta, legate alladeclaratoria di illegittimità costituzionale di norme incidenti sul trattamentosanzionatorio, sul presupposto logico-giuridico che una norma dichiaratacostituzionalmente illegittima è tamquam non esset e ne vanno rimossi gli effetti(Sez. U, 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez. U n. 33040 del 26/2/2015,Jazouli, Rv. 264207; Sez. U, n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, Rv. 264857-858-859; Sez. U, 26 febbraio 2015, n. 22471, Sebbar, Rv. 263715; Sez. U n. 47766del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108).Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, avendoaffermato che è pena illegale anche quella irrogata per un delitto in misurainferiore al limite minimo di giorni quindici di reclusione, che non può esseresuperato sia ai fini del computo finale della sanzione da applicare, sia ai fini delcalcolo intermedio. Tale pena non è riducibile neppure con il computo delladiminuzione derivante dalla scelta di un rito speciale, ne' con la determinazionedella sanzione sostitutiva, dato che il giudice può operare la sostituzione neilimiti fissati dalla legge (Sez. 6, n. 40601 del 03/10/2024, Faye, Rv. 287119 –01; Sez. 5, n. 1743 del 19/04/1999, Pm, Rv. 213209 - 01).Alla stregua di tali direttrici ermeneutiche vanno dunque scrutinate lecensure proposte in ricorso.4. Tanto premesso, il calcolo della pena è stato formulato nei seguentitermini: pena base: mesi 1 di reclusione ed euro 150,00 di multa; ridotta agiorni 20 di reclusione ed euro 100,00 di multa per la concessione dellecircostanze attenuanti generiche, ulteriormente ridotta per il rito a giorni 14 edeuro 70,00 di multa (la conversione è stata operata secondo le direttrici tracciatedalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 12 gennaio 2022, che hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge n.689 del 1981, stabilendo che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 delcodice penale», secondo il parametro delineato dall’art. 459, comma 1-bis, cod.proc. pen. per il decreto penale di condanna).La pena detentiva concordata risulta, dunque, pari a 14 giorni ed èillegale in quanto inferiore al limite minimo di 15 giorni previsto per la reclusionedall’art. 23 cod. pen.Va disposto, all’esito, l’annullamento della sentenza impugnata senzarinvio, essendo venuto meno l’accordo delle parti su cui è stata fondata ladecisione.Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Pordenone per ulteriore corso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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