CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il provvedimento impugnato. Ritenuto che la riparazione, con motivazione non manifestamente illogica, è stata parzialmente negata, a fronte di carcerazione patita presso il Carcere di Agrigento in cella collettiva che assicurava a ciascun occupante uno spazio individuale di libero movimento superiore ai 3 metri quadrati, in assenza di criticità ulteriori della vita carceraria sotto il profilo logistico-trattamentale e previo scomputo degli arredi fissi; Considerato poi che le deduzioni relative al riscaldamento risultano del tutto generiche e che quelle relative all'acqua corrente sono state sollevate inammissibilmente soltanto con il presente ricorso; Ritenuto che il ricorrente sviluppa critiche che debordano nel merito, o sono da riportare all'ambito della mera adeguatezza motivazionale, non sconfinante nell'assenza o apparenza della motivazione stessa. Si tratta di contestazioni non ammesse in questa sede, ove il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge (Sez. 1, n. 53011 del 27/11/2014, Ministero della Giustizia, Rv. 262353-01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 20