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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 luglio 2025

Cassazione n. 27663/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1077/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9028/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di L’[OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 febbraio 2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per aver omesso di comunicare all’I.N.P.S. informazioni dovute, in particolare di aver riportato una condanna divenuta definitiva in data 01/11/2023 per i delitti di associazione mafiosa, estorsione e usura in concorso, nonché di essere sottoposto al regime di detenzione domiciliare dal 17/05/2016, così riuscendo a percepire indebitamente il beneficio di cui all’art. 3 d.l. n. 4 del 2019 da novembre 2020 a gennaio 2021.

Con sentenza del 24 ottobre 2024, la Corte di appello di L’[OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 cod. pen., 7 d.l. n. 4 del 2019 e 8 d.l. n. 203 del 1991, chiedendo sollevarsi incidente di costituzionalità.

In sintesi, la difesa deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, lo status di collaboratore di giustizia rivestito dal ricorrente sin dal 2011 e riconosciuto nella sentenza della Corte di appello di Napoli, divenuta definitiva il 05/04/2014, che, nel concedere al ricorrente la circostanza attenuante della collaborazione ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991, ha rappresentato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27663/2025 Roma, lì, 28/07/2025 l’efficace riscontro del fatto che il percorso di collaborazione fosse stato concreto, effettivo e reale.

L’acquisizione dello status di collaboratore, ad avviso della difesa, avrebbe fondato, nel ricorrente, la convinzione che il riconoscimento di tale status avrebbe eliso le conseguenze delle precedenti condanne, ivi inclusa l’ostatività rispetto alla concessione del reddito di cittadinanza: se, infatti, il decorso di un periodo di dieci anni dall’ultima condanna definitiva era stato previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 4 del 2019 al fine di verificare l’effettività dell’allontanamento del condannato dal circuito criminale, la stessa finalità è perseguita con lo status di collaboratore di giustizia riconosciuto nella sentenza definitiva della Corte di appello di Napoli con la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991, per cui il ricorrente agì convinto di non violare la norma non provvedendo a comunicare la condanna precedentemente subìta.

In ogni caso, la difesa chiede di sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 7 d.lgs. n. 4 del 2019 per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui non esclude che il soggetto condannato per reati ostativi, che abbia intrapreso un percorso di collaborazione e goduto della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, debba attendere il passaggio di dieci anni dalla sentenza di condanna, come il condannato degli stessi reati che non abbia mai fornito un contributo alla giustizia nella lotta alla criminalità organizzata.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 cod. pen., 7 d.l. n. 4 del 2019 e 8 d.l. n. 203 del 1991.

In sintesi, la difesa deduce che la sentenza impugnata ha omesso di affrontare il tema della abrogazione della norma incriminatrice di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, dal momento che i criteri di cui all’art. 2 cod. pen. devono decorrere dal momento dell’entrata in vigore della norma abrogatrice.

Consegue che, poichè la norma abrogatrice (art. 1, comma 318, l. n. 197 del 2022) è entrata in vigore il 01/01/2023, mentre la norma che rende nuovamente perseguibili i fatti (art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023) è entrata in vigore il 05/05/2023, ci si trova di fronte ad una abrogazione di tutti i fatti commessi sino al momento dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023, vale a dire sino al 04/05/2023; sarebbero invece perseguibili solo le condotte commesse nel periodo di tempo intercorrente tra il 05/05/2023 e il 31/12/2023.

2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod. pen., per non aver la sentenza impugnata considerato che al ricorrente era stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991 dalla sentenza della Corte di appello di Napoli, definitiva il 05/04/2014, risultando quindi pacifico che il ricorrente avesse fornito un contributo rilevante per agevolare le indagini e per la definizione dei processi, per cui la fattiva attività di collaborazione dell’imputato non consentiva di ritenere che l’episodio oggetto di giudizio potesse considerarsi significativo di una proclività a delinquere e giustificare l’applicazione della recidiva.

2.4. Con il quarto motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., poiché la Corte territoriale aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con una formula stereotipica ed impersonale (“in assenza di elementi positivamente valutabili ed in presenza di precedenti penali di cui si è detto”) e senza accertare l’intervenuta restituzione delle somme in favore dell’I.N.P.S. non costituitosi parte civile, nè valutare gli elementi positivi di valutazione indicati nei motivi di gravame.

2.5. Con il quinto motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen., censurando l’erroneo aumento per la continuazione, posto che la violazione del precetto (omissione di comunicazione all’I.N.P.S.) risulta consumata in una data precisa e unica, il 29/10/2020, mentre si era considerata erroneamente condotta penalmente rilevante la percezione delle tre mensilità del reddito di cittadinanza da novembre 2020 a gennaio 2021.

3. Il ricorrente ha proposto un secondo ricorso per cassazione tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sollevando due motivi.

3.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta erronea applicazione dell’art. 5 cod. pen. e mancanza della motivazione.

Deduce la difesa che il ricorrente aveva introdotto la domanda di ammissione al beneficio avvalendosi dei servizi del C.A.F., per cui la sentenza impugnata non si era confrontata con la circostanza che il ricorrente aveva corrisposto alle voci del modulo preconfezionato sottopostogli dall’operatore del CAF e con le conoscenze e le capacità dell’agente.

3.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta, ai fini della recidiva, il difetto di prova del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, dal momento che il ricorrente aveva goduto della circostanza attenuante di cui alla dissociazione attuosa e la mancata revoca del beneficio della collaborazione attestava che il contributo offerto dal ricorrente era stato fruttuoso e non erano state accertate a suo carico condotte sintomatiche della ricaduta nel delitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo proposto con il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], da esaminarsi congiuntamente perché entrambi incentrati sull’elemento soggettivo, sia pure attraverso prospettazioni differenti, sono infondati.

1.1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 4 del 2019 il beneficio del reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, di vari requisiti, tra i quali la lettera c-bis) della menzionata disposizione normativa include, per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3, d.lgs. cit., vale a dire per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 e per quelli previsti dagli artt. 270- bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640- bis,

644. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen., dall’art. 3 l. n. 75 del 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per i reati di cui all’art. 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché all’art. 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e per i reati di cui all’art. 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter e comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998.

La Corte territoriale ha precisato, in sintonia con i principi affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413; Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, n.m.), che l’omissione informativa dovuta atteneva ad una circostanza di facile comprensione relativa alle condanne riportate dal dichiarante con riferimento a determinati reati, il cui carattere di immediata percezione e, dunque, la mancanza di connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto esclude il carattere inevitabile dell’ignoranza della legge penale.

Per altro verso, la Corte di merito ha aggiunto che la comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell’I.N.P.S. ricevuta dal ricorrente conteneva l’obbligo di notiziare l’Istituto circa le condanne definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta di beneficio, missiva che, seppur non contemplando la specificazione dei delitti preclusivi, non consentiva di poter sostenere la mancanza dell’elemento soggettivo.

1.2. Né è sostenibile, come fa il ricorrente, un legittimo affidamento sugli effetti del riconoscimento dello status di collaboratore di giustizia, tali da elidere le conseguenze delle precedenti condanne, ivi inclusa l’ostatività rispetto alla concessione del reddito di cittadinanza.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 122 del 2020, nel precisare che con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misure cautelari personali, alla base della scelta legislativa vi è una valutazione evidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive (infra-decennali) per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale, ha affermato, infatti, che il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura cautelare personale a carico del richiedente o del beneficiario, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata soggezione a tali misure, così come l'assenza di una condanna per taluni specifici reati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisiti essenziali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, beneficio rispetto al quale, tra l’altro, l’interessato non può vantare alcun diritto precostituito in assenza della legge istitutiva del beneficio stesso.

Tanto premesso, la questione di costituzionalità per come dalla difesa prospettata è, nel caso di specie, irrilevante: il ricorrente risulta gravato da vari precedenti penali definitivi intervenuti nei dieci anni che precedono la richiesta del beneficio economico, elencati alla pagina 4 della sentenza di primo grado, solo per alcuni dei quali è stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (disposizione oggi trasfusa nell’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.), sicchè la questione di costituzionalità afferirebbe soltanto a quei precedenti relativi a delitti di criminalità mafiosa (reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. o reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso) per i quali la dissociazione attuosa attesterebbe, nei congrui casi, la dissociazione dall’ambiente criminale mafioso, ma non spiegherebbe alcuna influenza riguardo agli altri reati commessi e irrevocabilmente giudicati nei dieci anni antecedenti la richiesta, per i quali continuerebbe a essere vigente la condizione ostativa prevista dalla norma e rispetto ai quali non sono prospettate ulteriori controargomentazioni.

Del resto, il requisito richiesto è stato qualificato dalla Corte costituzionale come requisito morale di onorabilità legato alla mancanza di misure cautelari personali o condanne definitive per reati specifici, ribadendo, nella recente pronuncia n. 31 del 2025, la non incoerenza della sospensione del reddito di cittadinanza per il venir meno degli specifici requisiti di onorabilità necessari sia per accedere che per mantenere il beneficio, ovvero la mancata soggezione a una misura cautelare personale e l'assenza di condanna per taluni specifici reati intervenuta nei dieci anni antecedenti, affermata nelle precedenti sentenze n. 169 del 2023, n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020.

2. Il secondo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che la formale abrogazione della norma incriminatrice di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'1 gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma 2, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma 3, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951; Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964).

Ed invero il d.l. n. 48/2023, nel "sostituire", a decorrere dal 1 gennaio 2024 la misura del reddito di cittadinanza con quella dell'"assegno di inclusione" (art 1), ha previsto, all'art. 8, commi 1 e 2, nuova fattispecie di reato e ipotesi di responsabilità contabile e disciplinare, contestualmente prevedendo che al reddito di cittadinanza continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

Le argomentazioni del ricorrente non si confrontano criticamente con l’orientamento di questa Corte di legittimità, avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024), che ha già affermato a più riprese, sul punto, che la disposizione sopravvenuta fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina.

La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione: essa assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. n. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964; in senso conforme, Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, non mass.; Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951).

3. Il terzo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], incentrati sulla recidiva, sono manifestamente infondati, perché generici. [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 35738 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247838) hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262).

Tanto premesso, i giudici del merito, le cui argomentazioni si saldano tra loro, costituendo un unico corpo motivazionale, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, hanno non illogicamente ancorato il giudizio di maggiore pericolosità alla presenza di condanne per delitti di rara gravità (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione usura, tentato omicidio, incendio), indicativi per questo di una perdurante inclinazione al delitto, sottolineandone l’influenza quale fattore criminogeno rispetto al delitto per cui si procede.

Rispetto a tali argomenti, le censure proposte si palesano generiche, non confrontandosi adeguatamente con essi, avendo la Corte territoriale, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, non illogicamente ritenuto che lo status di collaboratore di giustizia non fosse tale da elidere la più accentuata spinta criminogena, in assenza di ulteriori elementi deponenti per un radicale mutamento di prospettiva di vita, non essendo dato conoscere il contributo effettivamente reso, nonché la sorte e la fruttuosità del medesimo.

Di qui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, dovendosi ricordare che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

4. Il quarto motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Deve ricordarsi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).

La difesa svolge generici rilievi sul punto, senza considerare che la Corte d'appello, condividendo le motivazioni espresse dal giudice di primo grado, ha legittimamente attribuito rilevanza, oltre che alla mancanza di elementi positivamente valutabili, alla negativa personalità dell'imputato, desumibile dai precedenti penali, sottolineando infine che l’intento restitutorio manifestato dall’imputato in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. era rimasto inattuato, non essendovi prova della restituzione dell’indebito indennizzo percepito.

In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, nè frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

5. Il quinto motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché nuovo, non risultando che sia stato proposto con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066).

Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

Nella motivazione della pronuncia Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, da ultimo citata, è stato infatti precisato che "il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale".

Per completezza, deve essere comunque rilevato che non ricorre una ipotesi di illegalità della pena rilevabile d’ufficio, dal momento che, nei casi in cui si denuncia l’erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, come nella fattispecie in esame, l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni; diversamente, nei casi in cui la pena inflitta non sia prevista dall'ordinamento, ovvero sia superiore o inferiore ai limiti edittali previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689; Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990).

Sez.

U, Savini, nel ribadire la nozione anzidetta di pena illegale, ha argomentato che è solamente la violazione delle cornici edittali - che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale, e che «ogni altra violazione delle regole che occorre potere commisurativo e dà luogo a una pena che è illegittima», ma non illegale (Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818).

6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1077/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9028/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di appello di L’[OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnatedal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, per aver omesso di comunicare all’I.N.P.S. informazioni dovute, in particolare di aver riportato una condanna divenuta definitiva in data 01/11/2023 per i delitti di associazione mafiosa, estorsione e usura in concorso, nonché di essere sottoposto al regime di detenzione domiciliare dal 17/05/2016, così riuscendo a percepire indebitamente il beneficio di cui all’art. 3 d.l. n. 4 del 2019 da novembre 2020 a gennaio 2021. Con sentenza del 24 ottobre 2024, la Corte di appello di L’[OSCURATO:PERSONA] confermava la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 cod. pen., 7 d.l. n. 4 del 2019 e 8 d.l. n. 203 del 1991, chiedendo sollevarsi incidente di costituzionalità. In sintesi, la difesa deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, lo status di collaboratore di giustizia rivestito dal ricorrente sin dal 2011 e riconosciuto nella sentenza della Corte di appello di Napoli, divenuta definitiva il 05/04/2014, che, nel concedere al ricorrente la circostanza attenuante della collaborazione ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991, ha rappresentato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27663/2025 Roma, lì, 28/07/2025 l’efficace riscontro del fatto che il percorso di collaborazione fosse stato concreto, effettivo e reale. L’acquisizione dello status di collaboratore, ad avviso della difesa, avrebbe fondato, nel ricorrente, la convinzione che il riconoscimento di tale status avrebbe eliso le conseguenze delle precedenti condanne, ivi inclusa l’ostatività rispetto alla concessione del reddito di cittadinanza: se, infatti, il decorso di un periodo di dieci anni dall’ultima condanna definitiva era stato previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. n. 4 del 2019 al fine di verificare l’effettività dell’allontanamento del condannato dal circuito criminale, la stessa finalità è perseguita con lo status di collaboratore di giustizia riconosciuto nella sentenza definitiva della Corte di appello di Napoli con la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991, per cui il ricorrente agì convinto di non violare la norma non provvedendo a comunicare la condanna precedentemente subìta. In ogni caso, la difesa chiede di sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 7 d.lgs. n. 4 del 2019 per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui non esclude che il soggetto condannato per reati ostativi, che abbia intrapreso un percorso di collaborazione e goduto della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, debba attendere il passaggio di dieci anni dalla sentenza di condanna, come il condannato degli stessi reati che non abbia mai fornito un contributo alla giustizia nella lotta alla criminalità organizzata. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 cod. pen., 7 d.l. n. 4 del 2019 e 8 d.l. n. 203 del 1991. In sintesi, la difesa deduce che la sentenza impugnata ha omesso di affrontare il tema della abrogazione della norma incriminatrice di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, dal momento che i criteri di cui all’art. 2 cod. pen. devono decorrere dal momento dell’entrata in vigore della norma abrogatrice. Consegue che, poichè la norma abrogatrice (art. 1, comma 318, l. n. 197 del 2022) è entrata in vigore il 01/01/2023, mentre la norma che rende nuovamente perseguibili i fatti (art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023) è entrata in vigore il 05/05/2023, ci si trova di fronte ad una abrogazione di tutti i fatti commessi sino al momento dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 13, comma 3, d.l. n. 48 del 2023, vale a dire sino al 04/05/2023; sarebbero invece perseguibili solo le condotte commesse nel periodo di tempo intercorrente tra il 05/05/2023 e il 31/12/2023. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99 cod. pen., per non aver la sentenza impugnata considerato che al ricorrente era stata riconosciuta la circostanza attenuante della collaborazione ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991 dalla sentenza della Corte di appello di Napoli, definitiva il 05/04/2014, risultando quindi pacifico che il ricorrente avesse fornito un contributo rilevante per agevolare le indagini e per la definizione dei processi, per cui la fattiva attività di collaborazione dell’imputato non consentiva di ritenere che l’episodio oggetto di giudizio potesse considerarsi significativo di una proclività a delinquere e giustificare l’applicazione della recidiva. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen., poiché la Corte territoriale aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con una formula stereotipica ed impersonale (“in assenza di elementi positivamente valutabili ed in presenza di precedenti penali di cui si è detto”) e senza accertare l’intervenuta restituzione delle somme in favore dell’I.N.P.S. non costituitosi parte civile, nè valutare gli elementi positivi di valutazione indicati nei motivi di gravame. 2.5. Con il quinto motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen., censurando l’erroneo aumento per la continuazione, posto che la violazione del precetto (omissione di comunicazione all’I.N.P.S.) risulta consumata in una data precisa e unica, il 29/10/2020, mentre si era considerata erroneamente condotta penalmente rilevante la percezione delle tre mensilità del reddito di cittadinanza da novembre 2020 a gennaio 2021. 3. Il ricorrente ha proposto un secondo ricorso per cassazione tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sollevando due motivi. 3.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta erronea applicazione dell’art. 5 cod. pen. e mancanza della motivazione. Deduce la difesa che il ricorrente aveva introdotto la domanda di ammissione al beneficio avvalendosi dei servizi del C.A.F., per cui la sentenza impugnata non si era confrontata con la circostanza che il ricorrente aveva corrisposto alle voci del modulo preconfezionato sottopostogli dall’operatore del CAF e con le conoscenze e le capacità dell’agente. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta, ai fini della recidiva, il difetto di prova del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, dal momento che il ricorrente aveva goduto della circostanza attenuante di cui alla dissociazione attuosa e la mancata revoca del beneficio della collaborazione attestava che il contributo offerto dal ricorrente era stato fruttuoso e non erano state accertate a suo carico condotte sintomatiche della ricaduta nel delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo proposto con il ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], da esaminarsi congiuntamente perché entrambi incentrati sull’elemento soggettivo, sia pure attraverso prospettazioni differenti, sono infondati. 1.1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 4 del 2019 il beneficio del reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, di vari requisiti, tra i quali la lettera c-bis) della menzionata disposizione normativa include, per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3, d.lgs. cit., vale a dire per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 e per quelli previsti dagli artt. 270- bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640- bis, 644. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen., dall’art. 3 l. n. 75 del 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per i reati di cui all’art. 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché all’art. 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e per i reati di cui all’art. 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter e comma 3 d.lgs. n. 286 del 1998. La Corte territoriale ha precisato, in sintonia con i principi affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413; Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, n.m.), che l’omissione informativa dovuta atteneva ad una circostanza di facile comprensione relativa alle condanne riportate dal dichiarante con riferimento a determinati reati, il cui carattere di immediata percezione e, dunque, la mancanza di connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto esclude il carattere inevitabile dell’ignoranza della legge penale. Per altro verso, la Corte di merito ha aggiunto che la comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell’I.N.P.S. ricevuta dal ricorrente conteneva l’obbligo di notiziare l’Istituto circa le condanne definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta di beneficio, missiva che, seppur non contemplando la specificazione dei delitti preclusivi, non consentiva di poter sostenere la mancanza dell’elemento soggettivo. 1.2. Né è sostenibile, come fa il ricorrente, un legittimo affidamento sugli effetti del riconoscimento dello status di collaboratore di giustizia, tali da elidere le conseguenze delle precedenti condanne, ivi inclusa l’ostatività rispetto alla concessione del reddito di cittadinanza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 122 del 2020, nel precisare che con particolare riferimento alla mancata sottoposizione a misure cautelari personali, alla base della scelta legislativa vi è una valutazione evidentemente diversa da quella relativa alla mancanza di condanne definitive (infra-decennali) per reati concernenti il fraudolento conseguimento di erogazioni pubbliche o qualificati di particolare allarme sociale, ha affermato, infatti, che il provvedimento di sospensione del reddito di cittadinanza, nel caso di sopravvenuta misura cautelare personale a carico del richiedente o del beneficiario, appare trasparentemente collegato alla circostanza che la mancata soggezione a tali misure, così come l'assenza di una condanna per taluni specifici reati (intervenuta nei dieci anni antecedenti), costituiscano due requisiti essenziali per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, beneficio rispetto al quale, tra l’altro, l’interessato non può vantare alcun diritto precostituito in assenza della legge istitutiva del beneficio stesso. Tanto premesso, la questione di costituzionalità per come dalla difesa prospettata è, nel caso di specie, irrilevante: il ricorrente risulta gravato da vari precedenti penali definitivi intervenuti nei dieci anni che precedono la richiesta del beneficio economico, elencati alla pagina 4 della sentenza di primo grado, solo per alcuni dei quali è stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (disposizione oggi trasfusa nell’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.), sicchè la questione di costituzionalità afferirebbe soltanto a quei precedenti relativi a delitti di criminalità mafiosa (reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. o reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso) per i quali la dissociazione attuosa attesterebbe, nei congrui casi, la dissociazione dall’ambiente criminale mafioso, ma non spiegherebbe alcuna influenza riguardo agli altri reati commessi e irrevocabilmente giudicati nei dieci anni antecedenti la richiesta, per i quali continuerebbe a essere vigente la condizione ostativa prevista dalla norma e rispetto ai quali non sono prospettate ulteriori controargomentazioni. Del resto, il requisito richiesto è stato qualificato dalla Corte costituzionale come requisito morale di onorabilità legato alla mancanza di misure cautelari personali o condanne definitive per reati specifici, ribadendo, nella recente pronuncia n. 31 del 2025, la non incoerenza della sospensione del reddito di cittadinanza per il venir meno degli specifici requisiti di onorabilità necessari sia per accedere che per mantenere il beneficio, ovvero la mancata soggezione a una misura cautelare personale e l'assenza di condanna per taluni specifici reati intervenuta nei dieci anni antecedenti, affermata nelle precedenti sentenze n. 169 del 2023, n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020. 2. Il secondo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel ritenere che la formale abrogazione della norma incriminatrice di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'1 gennaio 2024, non integra un'ipotesi di "abolitio criminis", di cui all'art. 2, comma 2, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma 3, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita al reddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951; Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964). Ed invero il d.l. n. 48/2023, nel "sostituire", a decorrere dal 1 gennaio 2024 la misura del reddito di cittadinanza con quella dell'"assegno di inclusione" (art 1), ha previsto, all'art. 8, commi 1 e 2, nuova fattispecie di reato e ipotesi di responsabilità contabile e disciplinare, contestualmente prevedendo che al reddito di cittadinanza continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. Le argomentazioni del ricorrente non si confrontano criticamente con l’orientamento di questa Corte di legittimità, avallato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 54 del 2024), che ha già affermato a più riprese, sul punto, che la disposizione sopravvenuta fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al principio di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019, ma questa deroga non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una del tutto ragionevole giustificazione: essa assicura tutela penale all'erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presupposti previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale beneficio, così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. n. 48/2023, che, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, continua a prevedere il medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all'ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964; in senso conforme, Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, D’Aniello, non mass.; Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951). 3. Il terzo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], incentrati sulla recidiva, sono manifestamente infondati, perché generici. [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35738 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247838) hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262). Tanto premesso, i giudici del merito, le cui argomentazioni si saldano tra loro, costituendo un unico corpo motivazionale, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, hanno non illogicamente ancorato il giudizio di maggiore pericolosità alla presenza di condanne per delitti di rara gravità (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione usura, tentato omicidio, incendio), indicativi per questo di una perdurante inclinazione al delitto, sottolineandone l’influenza quale fattore criminogeno rispetto al delitto per cui si procede. Rispetto a tali argomenti, le censure proposte si palesano generiche, non confrontandosi adeguatamente con essi, avendo la Corte territoriale, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, non illogicamente ritenuto che lo status di collaboratore di giustizia non fosse tale da elidere la più accentuata spinta criminogena, in assenza di ulteriori elementi deponenti per un radicale mutamento di prospettiva di vita, non essendo dato conoscere il contributo effettivamente reso, nonché la sorte e la fruttuosità del medesimo. Di qui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, dovendosi ricordare che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 4. Il quarto motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Deve ricordarsi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). La difesa svolge generici rilievi sul punto, senza considerare che la Corte d'appello, condividendo le motivazioni espresse dal giudice di primo grado, ha legittimamente attribuito rilevanza, oltre che alla mancanza di elementi positivamente valutabili, alla negativa personalità dell'imputato, desumibile dai precedenti penali, sottolineando infine che l’intento restitutorio manifestato dall’imputato in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. era rimasto inattuato, non essendovi prova della restituzione dell’indebito indennizzo percepito. In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale, nè frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 5. Il quinto motivo del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché nuovo, non risultando che sia stato proposto con il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066). Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Nella motivazione della pronuncia Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, da ultimo citata, è stato infatti precisato che "il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale". Per completezza, deve essere comunque rilevato che non ricorre una ipotesi di illegalità della pena rilevabile d’ufficio, dal momento che, nei casi in cui si denuncia l’erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, come nella fattispecie in esame, l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni; diversamente, nei casi in cui la pena inflitta non sia prevista dall'ordinamento, ovvero sia superiore o inferiore ai limiti edittali previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689; Sez. 5, n. 34216 del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990). Sez. U, Savini, nel ribadire la nozione anzidetta di pena illegale, ha argomentato che è solamente la violazione delle cornici edittali - che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale, e che «ogni altra violazione delle regole che occorre potere commisurativo e dà luogo a una pena che è illegittima», ma non illegale (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). 6. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27663/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris