CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e D'AQUINOLUCIA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti-avverso la ORDINANZA della CORTE DI CASSAZIONE n. 12614/2025,depositata il 12/05/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20499/2023Numero sezionale 2681/2025Numero di raccolta generale 15128/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte,letto il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggettoistanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza diquesta Corte n. 12614/2025 depositata il 12.05.2025, che ha rigettatoil ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.2683/2023, depositata il 12/06/2023;[OSCURATO:PERSONA]:- il ricorso è stato ritualmente notificato ai controricorrenti inepigrafe e la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione deldecreto di fissazione dell’adunanza camerale;− gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;[OSCURATO:PERSONA]:− il ricorso è fondato, dovendosi rilevare che l’ordinanza di questaCorte n. 12614/2025, rigettando il ricorso avverso la menzionatasentenza della Corte d’Appello di Napoli, ha disposto il pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio,antistataria, digitando, tuttavia il cognome dell’avvocato«D’Ambrosio», invece di «Ambrosio»;− tale indicazione è frutto di un mero errore materiale, comedesumibile anche dall’intestazione della sentenza;− l'erronea indicazione del cognome dell’avvocatessa antistatariapuò essere corretta su istanza della parte interessata;− nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agliartt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronunciasulle spese processuali (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del22.06.2020; Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 9438 del 27.06.2002). P.Q.MLa Corte in accoglimento del ricorso per correzione di erroremateriale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dispone che l’ordinanza di2 di 3Numero registro generale 20499/2023Numero sezionale 2681/2025Numero di raccolta generale 15128/2026Data pubblicazione 19/05/2026questa Corte n. 12614/2025 depositata il 12.05.2025 sia corretta nelsenso che alla pagina 6, righi 5 e 8 del dispositivo, dove il medesimoreca scritto «[OSCURATO:PERSONA]Ambrosio» deve intendersi e ritenersi scritto«[OSCURATO:PERSONA]».Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza dicorrezione sull’originale della ordinanza di questa Corte n. 12614/2025depositata il 12.05.2025.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 6 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3