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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27492/2026

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co [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta alla quale si è riportato; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] .

1. Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte di appello di Messina, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Messina, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 2, comma 1 -bis, del dl. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per aver omesso di versare ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nel periodo tra il dicembre 2017 e il novembre 2018, nella misura complessiva di euro 15.290, e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa.2.

Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a quattro motivi di seguito sinteticamente riportati. 2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 -bis, del dl. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e il correlato vizio di motivazione, apparente e manifestamente illogica, in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie.

Si deduce la violazione del consolidato insegnamento del giudice di legittimità in virtù del quale senza il materiale esborso delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti non è configurabile il reato, trattandosi di un presupposto necessario della fattispecie, che può certamente essere provato dalla pubblica accusa attraverso la produzione dei modelli DM 10, valutabili però in assenza di elementi di segno contrario (si cita Sez. 3, Sentenza n. 26.579 del 20/05/2021), nel caso in esame invece emersi dal dibattimento, in specie dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -di cui è allegato il relativo verbale - che hanno riferito dell'omesso versamento delle retribuzioni, ad eccezione di qualche sporadico acconto, della situazione di decozione dell'azienda, della rateizzazione dei contributi non versati accordata dall'ente deputato alla riscossione, elementi altresì riscontrati dalla relazione a firma del primo acquisita nel giudizio d'appello e dalla documentazione ivi versata.

Evidenzia altresì, nella struttura motivazionale del provvedimento impugnato, un vizio logico costituito dalla affermata insussistenza di una causa di forza maggiore o di una crisi strutturale dell'impresa, non essendovi prova che l'imprenditore abbia posto in essere tutte le azioni possibili per recuperare le somme necessarie a onorare il debito erariale, argomentazione incoerente con riferimento alla dedotta insussistenza dell'elemento oggettivo e per di più mutuata da una sentenza della Corte -di legittimità relativa una diversa tipologia. di reato (Sez. 3, Sentenza n. 15.416 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa in materia di violazione dell'art. 10 -bis del d.lgs. 74 del 2000). 2.2 Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'alt 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 -bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e il correlato vizio di motivazione, mancante e manifestamente illogica, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie. 2Nel riproporre analogo motivo d'appello, si deduce che, attesa l'intervenuta rateizzazione per l'intero debito contributivo, accordata prima della diffida ad adempiere e comunque l'intero debito essendo stato estinto prima del dibattimento, come confermato dalla teste dell'accusa Romeo, oltre che analiticamente documentato nella relazione del dottor [OSCURATO:PERSONA] - elementi totalmente ignorati dalla Corte di merito che ha dato atto del pagamento di soli 10.338 C - non sarebbe configurabile il dolo appropriativo della fattispecie, anche considerato che la regolarizzazione era antecedente alla diffida; in ogni caso il provvedimento di ammissione alla rateizzazione, seppur come ritenuto dalla Corte non idoneo a spostare in avanti il termine per versare i contributi, deve quantomeno essere considerato, in relazione alle scadenze mensili cronologicamente superate per effetto della rateizzazione, una causa anticipata di esclusione della punibilità, rilevante ai sensi dell'art. 59, ultimo comma, cod. pen. (si veda Sez. 3, Sentenza n. 32.598 del 16/05/2014).

2.3. Col terzo motivo denuncia, ai sensi dell'alt 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 -bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il correlato vizio di motivazione, mancante e manifestamente illogica, e il travisamento della prova, in relazione alla precisa entità del debito contributivo e al superamento della soglia di punibilità.

Si denuncia una situazione di incertezza probatoria, dedotta con l'atto d'appello, quale emerge in particolare dalla deposizione della teste dell'accusa Romeo, che ha affermato di non poter stabilire il debito residuo al momento della denuncia, peraltro, secondo le verifiche effettuate dal commercialista [OSCURATO:PERSONA] - sia presso l'Inps che presso l'Agente della riscossione- certamente al di sotto della soglia di punibilità; censura specifica cui la Corte d'appello non avrebbe dato una puntuale risposta, limitandosi a richiamare un insegnamento giurisprudenziale in materia di pagamenti parziali rateizzati, che affronta la diversa problematica della configurabilità della caus-a di non punibilità di -cui al comma 1 -bis dell'art. 2 cit. (Sez. 3, Sentenza n. 20.855 del 2017) non invocata nel caso di specie, così finendo per rendere una motivazione solo apparente.

2.4. Col quarto motivo denuncia, ai sensi dell'ad 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 - bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, 131 -bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica, in relazione al denegato il riconoscimento della lieve entità del fatto. 3Si deduce che la Corte ha reso una motivazione carente oltre che manifestamente illogica, in quanto non ha preso in considerazione il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che aveva estinto il debito prima della conclusione del procedimento penale, valorizzando invece lo scostamento dalla soglia di punibilità e, soprattutto, ha erroneamente attribuito al ricorrente plurimi precedenti specifici, laddove invece, come già evidenziato con l'appello e facilmente evincibile dal casellario, questo è gravato da un solo precedente, pur specifico, per un fatto risalente al lontano 1998; si configura pertanto anche un travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

1.1. Va prioritariamente richiamato il consolidato principio di diritto, che alimenta anche la deduzione difensiva, secondo cui il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez.

U, n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri, Rv. 224609; Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272120 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 38271 del 25/09/2007 Rv. 237829 - 01) 1.2.La prova della materiale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti può essere validamente tratta, in assenza di elementi contrari, anche dalla sola presentazione degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10) i quali hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, sicché la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3 - , Sentenza n. 28672 del 24/09/2020 Ud. (dep. 15/10/2020 ) Rv. 280089 - 01; Sez. 3, n. 3730 del 15/07/2014, Valenza, Rv. 259909; Sei 3, n. 37145 del 10/04/2013, Deiana, Rv. 256957) ed è valutabile, in assenza di elementi. di segno contrario, quale prova della effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori (Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272120 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 43602 del 09/09/2015, Rv. 265272 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 14/04/2015, Rv. 263665 - 01).

I modelli DM10, infatti, costituiscono, anche secondo la costante giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione, confessione stragiudiziale della pretesa (Sez.

L., n. 6795 del 20/01/1998; Sez.

L., n. 1466 del 22/11/2011 - dep. 2012) sicché, in sede penale, è onere dell'imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essi rappresentata (Sez. 43, n. 32848 del 08/07/2005, Smedile, Rv. 232393; Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258851), e la loro presentazione, se l'imputato non ne contesti l'invio, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell'ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale (sul punto si veda, al già citata, Sez. 3, Sentenza n. 43602 del 09/09/2015, Rv. 265272 - 01).

1.3. Tanto premesso, osserva il Collegio, che, nel caso in esame, è stata apertamente contestata dal ricorrente, con specifico motivo di appello, non solo e non tanto la presentazione dei singoli modelli DM10, di cui, come risulta a pagina 4 della sentenza impugnata, è stato in ogni caso prodotto un compendio riassuntivo, ma, in radice, l'effettivo pagamento, quantomeno in misura integrale, non esclusi modesti acconti, delle retribuzioni nei periodi di riferimento, quale sarebbe stato escluso dai testi della difesa, il consulente del lavoro della società di cui l'imputato era legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], e la consulente fiscale, [OSCURATO:PERSONA], esaminati nel primo grado di giudizio.

La Corte territoriale, di converso, ha affermato, da una parte, che il prospetto riassuntivo dei modelli DM 10 è sufficiente a comprovare la presentazione dei singoli modelli all'ente da parte della società amministrata, ciò che, alla luce dei principi sopra richiamati, ed in presenza di elementi di segno contrario, non è però sufficiente ad affermare l'effettiva retribuzione nella misura integrale e conseguentemente l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nell'esatta misura di euro 15.290 oggetto di contestazione; dall'altra, ha considerato che dalla documentazione acquisita emergeva comunque il versamento di 800 C mensili a una pluralità di soggetti, seppur a periodi alterni, per cui doveva ritenersi accertata la corresponsione di acconti in favore dei dipendenti.

Argomentazione quest'ultima intrinsecamente contraddittoria posto che, anche ammesso che i destinatari di tali somme fossero certamente i dipendenti della ditta, se si dà per accertato che questi abbiano ricevuto soltanto degli acconti sulle retribuzion'i e soprattutto che qu- esto non sia avvenuio tutti i mesi ma a periodi alterni, non può ritenersi comprovata la corresponsione delle retribuzioni in misura tale da generare l'obbligo contributivo quale oggetto della contestazione.

Oltretutto, la medesima incertezza probatoria fonda un ragionevole dubbio in ordine al superamento, nel periodo in contestazione, della soglia di punibilità di euro 10.000 annui introdotta dall'art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Si veda, tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 649 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 268813 - 01, secondo la quale il reato in esame si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si 5atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo; nonché Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 03/12/2024 dep. 21/01/2025, Rv. 287476 - 02, in ordine alla operatività del principio del ragionevole dubbio con riguardo al superamento delle soglie di punibilità in genere).

2. La sentenza deve quindi annullarsi sul punto, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Messina chiamata ad accertare e determinare l'entità dei contributi evasi anche ai fini del superamento della soglia di punibilità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta alla quale si è riportato; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] . 1. Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte di appello di Messina, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Messina, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 2, comma 1 -bis, del dl. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per aver omesso di versare ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nel periodo tra il dicembre 2017 e il novembre 2018, nella misura complessiva di euro 15.290, e lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa.2. Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a quattro motivi di seguito sinteticamente riportati. 2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 -bis, del dl. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e il correlato vizio di motivazione, apparente e manifestamente illogica, in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie. Si deduce la violazione del consolidato insegnamento del giudice di legittimità in virtù del quale senza il materiale esborso delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti non è configurabile il reato, trattandosi di un presupposto necessario della fattispecie, che può certamente essere provato dalla pubblica accusa attraverso la produzione dei modelli DM 10, valutabili però in assenza di elementi di segno contrario (si cita Sez. 3, Sentenza n. 26.579 del 20/05/2021), nel caso in esame invece emersi dal dibattimento, in specie dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -di cui è allegato il relativo verbale - che hanno riferito dell'omesso versamento delle retribuzioni, ad eccezione di qualche sporadico acconto, della situazione di decozione dell'azienda, della rateizzazione dei contributi non versati accordata dall'ente deputato alla riscossione, elementi altresì riscontrati dalla relazione a firma del primo acquisita nel giudizio d'appello e dalla documentazione ivi versata. Evidenzia altresì, nella struttura motivazionale del provvedimento impugnato, un vizio logico costituito dalla affermata insussistenza di una causa di forza maggiore o di una crisi strutturale dell'impresa, non essendovi prova che l'imprenditore abbia posto in essere tutte le azioni possibili per recuperare le somme necessarie a onorare il debito erariale, argomentazione incoerente con riferimento alla dedotta insussistenza dell'elemento oggettivo e per di più mutuata da una sentenza della Corte -di legittimità relativa una diversa tipologia. di reato (Sez. 3, Sentenza n. 15.416 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], resa in materia di violazione dell'art. 10 -bis del d.lgs. 74 del 2000). 2.2 Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell'alt 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 -bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e il correlato vizio di motivazione, mancante e manifestamente illogica, in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie. 2Nel riproporre analogo motivo d'appello, si deduce che, attesa l'intervenuta rateizzazione per l'intero debito contributivo, accordata prima della diffida ad adempiere e comunque l'intero debito essendo stato estinto prima del dibattimento, come confermato dalla teste dell'accusa Romeo, oltre che analiticamente documentato nella relazione del dottor [OSCURATO:PERSONA] - elementi totalmente ignorati dalla Corte di merito che ha dato atto del pagamento di soli 10.338 C - non sarebbe configurabile il dolo appropriativo della fattispecie, anche considerato che la regolarizzazione era antecedente alla diffida; in ogni caso il provvedimento di ammissione alla rateizzazione, seppur come ritenuto dalla Corte non idoneo a spostare in avanti il termine per versare i contributi, deve quantomeno essere considerato, in relazione alle scadenze mensili cronologicamente superate per effetto della rateizzazione, una causa anticipata di esclusione della punibilità, rilevante ai sensi dell'art. 59, ultimo comma, cod. pen. (si veda Sez. 3, Sentenza n. 32.598 del 16/05/2014). 2.3. Col terzo motivo denuncia, ai sensi dell'alt 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, comma 1 -bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il correlato vizio di motivazione, mancante e manifestamente illogica, e il travisamento della prova, in relazione alla precisa entità del debito contributivo e al superamento della soglia di punibilità. Si denuncia una situazione di incertezza probatoria, dedotta con l'atto d'appello, quale emerge in particolare dalla deposizione della teste dell'accusa Romeo, che ha affermato di non poter stabilire il debito residuo al momento della denuncia, peraltro, secondo le verifiche effettuate dal commercialista [OSCURATO:PERSONA] - sia presso l'Inps che presso l'Agente della riscossione- certamente al di sotto della soglia di punibilità; censura specifica cui la Corte d'appello non avrebbe dato una puntuale risposta, limitandosi a richiamare un insegnamento giurisprudenziale in materia di pagamenti parziali rateizzati, che affronta la diversa problematica della configurabilità della caus-a di non punibilità di -cui al comma 1 -bis dell'art. 2 cit. (Sez. 3, Sentenza n. 20.855 del 2017) non invocata nel caso di specie, così finendo per rendere una motivazione solo apparente. 2.4. Col quarto motivo denuncia, ai sensi dell'ad 606, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 - bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, 131 -bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica, in relazione al denegato il riconoscimento della lieve entità del fatto. 3Si deduce che la Corte ha reso una motivazione carente oltre che manifestamente illogica, in quanto non ha preso in considerazione il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che aveva estinto il debito prima della conclusione del procedimento penale, valorizzando invece lo scostamento dalla soglia di punibilità e, soprattutto, ha erroneamente attribuito al ricorrente plurimi precedenti specifici, laddove invece, come già evidenziato con l'appello e facilmente evincibile dal casellario, questo è gravato da un solo precedente, pur specifico, per un fatto risalente al lontano 1998; si configura pertanto anche un travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 1.1. Va prioritariamente richiamato il consolidato principio di diritto, che alimenta anche la deduzione difensiva, secondo cui il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638 non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri, Rv. 224609; Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272120 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 38271 del 25/09/2007 Rv. 237829 - 01) 1.2.La prova della materiale corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti può essere validamente tratta, in assenza di elementi contrari, anche dalla sola presentazione degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10) i quali hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, sicché la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3 - , Sentenza n. 28672 del 24/09/2020 Ud. (dep. 15/10/2020 ) Rv. 280089 - 01; Sez. 3, n. 3730 del 15/07/2014, Valenza, Rv. 259909; Sei 3, n. 37145 del 10/04/2013, Deiana, Rv. 256957) ed è valutabile, in assenza di elementi. di segno contrario, quale prova della effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori (Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272120 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 43602 del 09/09/2015, Rv. 265272 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 14/04/2015, Rv. 263665 - 01). I modelli DM10, infatti, costituiscono, anche secondo la costante giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione, confessione stragiudiziale della pretesa (Sez. L., n. 6795 del 20/01/1998; Sez. L., n. 1466 del 22/11/2011 - dep. 2012) sicché, in sede penale, è onere dell'imputato dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in essi rappresentata (Sez. 43, n. 32848 del 08/07/2005, Smedile, Rv. 232393; Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258851), e la loro presentazione, se l'imputato non ne contesti l'invio, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell'ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale (sul punto si veda, al già citata, Sez. 3, Sentenza n. 43602 del 09/09/2015, Rv. 265272 - 01). 1.3. Tanto premesso, osserva il Collegio, che, nel caso in esame, è stata apertamente contestata dal ricorrente, con specifico motivo di appello, non solo e non tanto la presentazione dei singoli modelli DM10, di cui, come risulta a pagina 4 della sentenza impugnata, è stato in ogni caso prodotto un compendio riassuntivo, ma, in radice, l'effettivo pagamento, quantomeno in misura integrale, non esclusi modesti acconti, delle retribuzioni nei periodi di riferimento, quale sarebbe stato escluso dai testi della difesa, il consulente del lavoro della società di cui l'imputato era legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], e la consulente fiscale, [OSCURATO:PERSONA], esaminati nel primo grado di giudizio. La Corte territoriale, di converso, ha affermato, da una parte, che il prospetto riassuntivo dei modelli DM 10 è sufficiente a comprovare la presentazione dei singoli modelli all'ente da parte della società amministrata, ciò che, alla luce dei principi sopra richiamati, ed in presenza di elementi di segno contrario, non è però sufficiente ad affermare l'effettiva retribuzione nella misura integrale e conseguentemente l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nell'esatta misura di euro 15.290 oggetto di contestazione; dall'altra, ha considerato che dalla documentazione acquisita emergeva comunque il versamento di 800 C mensili a una pluralità di soggetti, seppur a periodi alterni, per cui doveva ritenersi accertata la corresponsione di acconti in favore dei dipendenti. Argomentazione quest'ultima intrinsecamente contraddittoria posto che, anche ammesso che i destinatari di tali somme fossero certamente i dipendenti della ditta, se si dà per accertato che questi abbiano ricevuto soltanto degli acconti sulle retribuzion'i e soprattutto che qu- esto non sia avvenuio tutti i mesi ma a periodi alterni, non può ritenersi comprovata la corresponsione delle retribuzioni in misura tale da generare l'obbligo contributivo quale oggetto della contestazione. Oltretutto, la medesima incertezza probatoria fonda un ragionevole dubbio in ordine al superamento, nel periodo in contestazione, della soglia di punibilità di euro 10.000 annui introdotta dall'art. 3, comma sesto, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Si veda, tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 649 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 268813 - 01, secondo la quale il reato in esame si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si 5atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo; nonché Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 03/12/2024 dep. 21/01/2025, Rv. 287476 - 02, in ordine alla operatività del principio del ragionevole dubbio con riguardo al superamento delle soglie di punibilità in genere). 2. La sentenza deve quindi annullarsi sul punto, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Messina chiamata ad accertare e determinare l'entità dei contributi evasi anche ai fini del superamento della soglia di punibilità. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27492/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris