CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 03654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROVIGO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Rovigo in data 21 gennaio 2021, emanato in relazione ad una serie di reati di truffa e riciclaggio. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 355 comma secondo codice di procedura penale lamentando una motivazione per relationem del tutto illegittima in quanto il ricorrente non aveva avuto contezza della richiesta del pubblico ministero se non in prossimità dell'udienza di discussione del riesame al fine di valutare la presenza di un'effettiva autonomia motivazionale. In particolare, il ricorrente segnala la mancanza di "un adeguato scostamento dalle conclusioni del PM" e comunque di una motivazione sufficiente. 2.2. Violazione dell'articolo 355 comma secondo codice di procedura penale in relazione all'omessa motivazione sul sequestro delle quote sociali. Il ricorrente lamenta la mancata notifica del sequestro all'amministratore o ai soci e comunque la mancanza di motivazione né in ordine al periculum in mora né in ordine al fatto che il compendio sequestrato potesse effettivamente essere ritenuto bene pertinente al reato a seguito della contestata mancanza di strumentalità dello stesso rispetto alla condotta criminosa. In particolare, anche a ritenere il ricorrente coinvolto nella vicenda criminosa, il fatto che lo stesso non appartenga al novero dei soci dovrebbe escludere la possibilità di riconnettere lo svolgimento dell'attività eventualmente illecita oggetto dell'indagine. t 2.3. Violazione dell'articolo 355 comma secondo "relazione all'omessa Pi motivazione del sequestro su beni non afferenti all'indagine. Il ricorrente rileva come l'ente le cui quote sono state sequestrate sarebbe titolare anche di beni non riguardanti l'indagine che comunque sarebbero travolti del vincolo posto con il provvedimento impugnato. Tale situazione determinerebbe una generalizzata illegittimità del vincolo stesso. 2.4. Violazione dell'articolo 321 codice di procedura penale in relazione alla non segue stabilità dei beni costituiti in trust in quanto non nella materiale disponibilità del ricorrente. Infatti, i beni conferiti in trust risultavano gestiti da altra società il cui amministratore non solo non risulta indagato ma rivestiva anche la veste di guardiano del trust stesso. Si trattava in particolare di un cosiddetto trust auto- dichiarato, in cui settlor e trustee risultava essere la stessa entità e il cui protector era l'amministratore della persona giuridica che rivestiva contemporaneamente il ruolo di settlor e trustee. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va premesso che questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. E), (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv 226710 ss.; Sez. 5, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Rv 248129). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, ha compiutamente indicato gli elementi valorizzati al fine dell'astratta configurazione del reato provvisoriamente ipotizzato, e le ragioni per le quali è stata ritenuta la necessità della misura. Il tutto con motivazione certamente non carente ne' meramente apparente. 2.1. Il primo motivo di ricorso risulta inoltre essere del tutto generico e comunque sorretto da considerazioni prive di fondamento giuridico. Il ricorrente, infatti, nemmeno si confronta con il tenore del provvedimento del PM e della documentazione cui ha comunque avuto accesso, regolarmente presente nel fascicolo processuale, lamentando in maniera del tutto apodittica l'impossibilità di valutarne tempestivamente il contenuto. Il ricorrente nemmeno indica i profili, pur se successivamente conosciuti, di rilevanza della documentazione in ottica difensiva. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. Quanto alla mancata notifica del provvedimento ai soci e all'amministratore, sussiste specifica motivazione sul punto nel provvedimento impugnato (pag. 8 e s.) con cui il ricorrente nemmeno si confronta e che materialmente nemmeno contesta. Sussiste per il resto nel provvedimento impugnato adeguata motivazione in ordine al ruolo svolto dall'imputato e dalla società dal medesimo gestite nella commissione delle condotte riciclatorie successive alla commissione delle truffe. Tale ruolo deriva anche dallo svolgimento dell'attività gestionale da parte del ricorrente e la ripetizione delle condotte che vedono coinvolta la società amministrata dal TANKO palesano come proprio tale compagine sociale fosse strumento stabilmente asservito alla commissione delle condotte di riciclaggio contestate. Allo stesso modo, sussiste adeguata e specifica motivazione in ordine al ruolo del trust su cui i beni sono ulteriormente confluiti e al periculurri in mora a fondamento del sequestro che, occorre segnalare aveva (anche) natura di sequestro impeditivo. 2.3. Quanto ai profili di non disponibilità da parte del ricorrente del trust oggetto di sequestro e alla mancanza di effettiva possibilità di disperdere i beni conferiti nel trust medesimo, deve rilevarsi, in primo luogo, come si tratti di considerazioni che riguardano soggetto Oef giuridico del tutto distinto dal ricorrente e rispetto a cui lo stesso non risulta avere interesse. Risulta comunque qualificante il fatto che la stessa formulazione del motivo di ricorso rende palese la sussistenza del periculum in mora già indicato dal GIP e dal Tribunale del riesame cautelare reale. In particolare, l' identità tra settlor e trustee e il fatto che il ruolo del guardiano sia svolto da soggetto pacificamente intraneo alla persona giuridica che riveste contemperamento il ruolo di settlor e trustee, unitamente alla considerazione della mancata enunciazione della finalità del trust e alla mancata deduzione di alcuna norma pattizi ct che limiti la disponibilità dei beni, rende evidente come non vi siano limiti effettivi da parte di soggetti terzi alla disponibilità dei beni oggetto di condotte di riciclaggio. 2.4. Quanto poi alla rilevanza delle dichiarazioni raccolte in ordine ai tentativi di alienare i beni, non sussistono allo stato profili che ne contrastino il contenuto tanto più in una fattispecie in cui nemmeno il ricorrente ha mai opposto la buona fede degli accipentes di fronte a una fattispecie in cui effetto dissimulatorio delle condotte e crescente pericolo di dispersione sono palesi. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre