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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18685/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpé ha concluso chiedendo je vP-14.v i ueo il difensore P-e. /L- ff.9-"42 - CAMERALIZZATA < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro dì reclusione e di euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli articoli 624, 625 n. 2 cod. pen. (perché, dopo aver forzato la recinzione del deposito delle Ferrovie dello Stato, si impossessava di 207 litri di gasolio contenuti all'interno dei serbatoi ivi installati, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi.

2.1. Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 56 cod. pen. in relazione all'articolo 624 cod. pen., lamentando la mancata derubricazione del reato nella più tenue forma del tentativo.

2.2. Col secondo motivo lamenta la mancata qualificazione dei fatti in furto semplice previa esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose, cui avrebbe dovuto conseguire la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in difetto di querela 2.3.Col terzo motivo lamenta che il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la contestata aggravante sia stato effettuato in termini di equivalenza e non di prevalenza. 2.4.Col quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.64, n. 2 cod. pen. e del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.Quanto al primo motivo emerge chiaramente dalla pronuncia impugnata che l'imputato allorquando fu fermato dagli agenti aveva già caricato sulla sua autovettura diverse taniche di gasolio sicché la circostanza secondo cui egli fu colto mentre ne stava riempiendo delle altre non esclude che rispetto a quelle già riempite ed acquisite il reato dovesse ritenersi consumato, essendo sufficiente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di furto, che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (cfr. tra tante, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 — 01). 4.2.Quanto all'aggravante della violenza sulle cose, la censura mossa al riguardo è parimenti aspecifica, avendo la corte territoriale precisato che la forzatura della grata, il piegamento del chiavistello della serratura e la rottura dei fili non potevano che essere stati commessi dal Picardi in quanto attività strettamente collegate alla sottrazione del gasolio dalla cisterna che lo conteneva, sicché non poteva assumere decisiva rilevanza in senso contrario la circostanza del mancato rinvenimento di attrezzi da scasso. 4.3.11 giudizio espresso dai giudici di merito e già convalidato anche in sede di appello con motivazione congrua che fa espresso riferimento oltre che alla condotta contestata alla congruità della pena inflitta — mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa - non è, pertanto, qui sindacabile.

Ed invero, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258874). 4.4.Quanto all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità la corte territoriale ha osservato che nel caso di specie la entità del anno non si caratterizza affatto per la minima rilevanza (d'altronde il valore del gasolio è stato quantificato dallo stesso ricorrente in euro 310,00).

Del tutto generica è infine la censura relativa al beneficio della non menzione nel certificato penale, avendo la sentenza impugnata dato conto — attenendosi ai principi dettati al riguardo da questa Corte — delle ragioni che non consentono di riconoscerlo nel caso di specie — identificate sostanzialmente nelle modalità della condotta ritenute indicative di una personalità spregiudicata.

D'altronde il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/3/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente enata [OSCURATO:PERSONA] , .9- CORTE DI C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cpé ha concluso chiedendo je vP-14.v i ueo il difensore P-e. /L- ff.9-"42 - CAMERALIZZATA < [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro dì reclusione e di euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli articoli 624, 625 n. 2 cod. pen. (perché, dopo aver forzato la recinzione del deposito delle Ferrovie dello Stato, si impossessava di 207 litri di gasolio contenuti all'interno dei serbatoi ivi installati, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 56 cod. pen. in relazione all'articolo 624 cod. pen., lamentando la mancata derubricazione del reato nella più tenue forma del tentativo. 2.2. Col secondo motivo lamenta la mancata qualificazione dei fatti in furto semplice previa esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose, cui avrebbe dovuto conseguire la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in difetto di querela 2.3.Col terzo motivo lamenta che il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la contestata aggravante sia stato effettuato in termini di equivalenza e non di prevalenza. 2.4.Col quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.64, n. 2 cod. pen. e del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1.Quanto al primo motivo emerge chiaramente dalla pronuncia impugnata che l'imputato allorquando fu fermato dagli agenti aveva già caricato sulla sua autovettura diverse taniche di gasolio sicché la circostanza secondo cui egli fu colto mentre ne stava riempiendo delle altre non esclude che rispetto a quelle già riempite ed acquisite il reato dovesse ritenersi consumato, essendo sufficiente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della consumazione del delitto di furto, che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente (cfr. tra tante, Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 — 01). 4.2.Quanto all'aggravante della violenza sulle cose, la censura mossa al riguardo è parimenti aspecifica, avendo la corte territoriale precisato che la forzatura della grata, il piegamento del chiavistello della serratura e la rottura dei fili non potevano che essere stati commessi dal Picardi in quanto attività strettamente collegate alla sottrazione del gasolio dalla cisterna che lo conteneva, sicché non poteva assumere decisiva rilevanza in senso contrario la circostanza del mancato rinvenimento di attrezzi da scasso. 4.3.11 giudizio espresso dai giudici di merito e già convalidato anche in sede di appello con motivazione congrua che fa espresso riferimento oltre che alla condotta contestata alla congruità della pena inflitta — mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa - non è, pertanto, qui sindacabile. Ed invero, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 258874). 4.4.Quanto all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità la corte territoriale ha osservato che nel caso di specie la entità del anno non si caratterizza affatto per la minima rilevanza (d'altronde il valore del gasolio è stato quantificato dallo stesso ricorrente in euro 310,00). Del tutto generica è infine la censura relativa al beneficio della non menzione nel certificato penale, avendo la sentenza impugnata dato conto — attenendosi ai principi dettati al riguardo da questa Corte — delle ragioni che non consentono di riconoscerlo nel caso di specie — identificate sostanzialmente nelle modalità della condotta ritenute indicative di una personalità spregiudicata. D'altronde il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/3/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente enata [OSCURATO:PERSONA] , .9- CORTE DI C
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