CassazionesentenzaSezione FDecisione del 16 novembre 2020
Cassazione n. 38825/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 11-[OSCURATO:PERSONA]. coneEtrde per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni del ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Alessandria, che dichiarava il suddetto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 sexies e 2 bis d. Igs. n. 285 del 1992 e lo condannava alla pena di un anno di arresto e di 3.500,00 euro di ammenda, ha rideterminato la pena inflitta al medesimo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, C.d.s., in mesi 6 di arresto e 2.000,00 euro di ammenda. La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ha escluso la violazione degli artt. 62 e ss. cod. proc. pen. lamentata dalla difesa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione il difensore deduce violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., per essere stata utilizzata ai fini della decisione la deposizione dell'agente Vitrano avente come contenuto le dichiarazioni non verbalizzate rese da [OSCURATO:PERSONA], nonché vizio di motivazione. Si duole la difesa che il Tribunale si sia spinto a sostenere che nel momento in cui l'imputato dichiarava di essere alla guida dell'autovettura fuoriuscita dalla carreggiata autostradale, assumendosi la responsabilità del fatto, non era ancora raggiunto da elementi di colpevolezza tali da imporre alla Polizia giudiziaria di fornirgli gli avvisi di legge, con la diretta conseguenza che tali dichiarazioni erano utilizzabili contro l'imputato. Trascurando che all'atto del loro intervento gli agenti verificarono solo la presenza di due persone, nonché le condizioni "precarie" (stato di ebbrezza) in cui versava [OSCURATO:PERSONA]; e che senza dubbio questi, sulla base dei dati conoscitivi acquisiti dagli agenti, era individuo indiziato di reato con un elevato giudizio di possibilità, prescindendo tale qualità, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, dall'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., e comunque le sue dichiarazioni erano quantomeno indizianti. Con la conseguenza che trattandosi di dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagini, in occasione del compimento di uno specifico atto del procedimento (l'accertamento alcolemico), non potevano essere, ex art. 62 cod. proc. peri., oggetto di testimonianza da parte degli operanti, che comunque le avrebbero dovute documentare tramite verbale e avrebbero dovuto dare gli avvisi di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. Tali dichiarazioni sarebbero dunque, secondo la prospettazione difensiva, inutilizzabili ai sensi dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come indagato; e pertanto non sarebbe accertata l'identità del conducente della autovettura nel momento del sinistro e quindi dell'autore del reato. La difesa conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. La Corte territoriale, in merito alla contestata violazione degli artt. 62 e ss. cod. proc. pen., la ritiene non fondata, «visto che gli operanti, essendo sopraggiunti a incidente già avvenuto, quàndo gli occupanti della Fiat seicento erano già fuori dall'abitacolo, non erano evidentemente in grado di verificare autonomamente chi delle due persone presenti fosse l'effettivo conducente dell'autovettura al momento della sua fuoriuscita dalla carreggiata (Vitrano: "non troviamo alcuna traccia da poter collegare al sinistro") e che, pertanto, gli agenti, nel momento in cui chiedevano ai due soggetti "come era andata", non avevano alcun elemento per ritenere che alla guida della vettura ci fosse proprio l'odierno imputato (Vitrano: "abbiamo chiesto a loro come era andata un attimino la situazione...adr" [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza ci dice: "Guidavo io?", Vitrano: "si si assolutamente")». Rileva che: - «è, quindi, del tutto condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale in merito alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui rendeva siffatte dichiarazioni, non era ancora stato raggiunto da elementi di colpevolezza tali da imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di fornirgli gli avvisi di legge, tenuto conto che Vitrano e il collega non erano evidentemente in grado, nel momento in cui chiedevano ai due soggetti cosa fosse successo, di individuare quale dei due fosse alla guida dell'auto e di ritenere, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] fosse indiziato per il reato per cui si procede»; - «non è, quindi, rilevante che gli operanti percepissero, fin da subito, lo stato di ebbrezza dell'imputato, visto che gli stessi, nel momento in cui chiedevano delucidazioni sull'accaduto, non avevano elementi per ritenere che proprio [OSCURATO:PERSONA] fosse alla guida della vettura e che lo stesso fosse, pertanto, "fortemente indiziato del reato di cui all'art. 186 C.d.S."»; - «l'impossibilità degli agenti, prima che [OSCURATO:PERSONA] riferisse loro le modalità con cui si verificava l'incidente in esame, di individuare nell'odierno imputato il soggetto che era alla guida dell'auto al momento della sua fuoriuscita di strada non comportava il preventivo obbligo di fornire gli avvisi di legge e di avvertire [OSCURATO:PERSONA] che le sue dichiarazioni erano utilizzabili nei suoi confronti»; - «nel caso di specie quanto riferito dall'imputato, in merito alle modalità con cui si verificava l'incidente in esame e alla circostanza che lui si trovava alla guida dell'auto, non era, pertanto, soggetto ai divieti previsti dall'art. 62 c.p.p. e ss. tenuto conto, per condivisibile orientamento della Suprema Corte che i/ divieto di utilizzazione "erga omnes" delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato presuppone che a carico del soggetto sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni (v. Cass. n. 40786/2018) e che a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quel momento, non erano configurabili indizi di reità del reato in oggetto, in assenza di elementi che permettessero di ritenere che proprio lui era alla guida del mezzo»; - «va in ogni caso rilevato che Vitrano confermava di aver fornito all'imputato gli avvisi previsti dalla legge ("adr. Gli avete dato gli avvisi?, Vitrano: "abbiamo dato gli avvisi assolutamente di poter farsi assistere")». La difesa, ripercorrendo tali argomentazioni, insiste sul fatto che all'atto dell'intervento degli agenti due soltanto erano le persone presenti e [OSCURATO:PERSONA], trovandosi in stato di ebbrezza, era gravemente indiziato. Lamenta, quindi, che le sue dichiarazioni non potevano essere, come invece è accaduto, ex art. 62 cod. proc. pen., oggetto di testimonianza da parte degli operanti, che peraltro non le avevano verbalizzate e non avevano dato gli avvisi di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.; ed essendo quantomeno indizianti nei suoi riguardi non potevano essere utilizzate contro la sua persona. Orbene, tali doglianze non colgono nel segno. Invero, l'informazione di chi fosse alla guida del veicolo incidentato, oggetto di testimonianza, è stata tratta dall'annotazione dei verbalizzanti concernente la identificazione del soggetto coinvolto nel sinistro stradale e pertanto da un documento, avente valore fidefacente, che è preliminare alla formulazione di qualsiasi ipotesi di reato, allo stato neppure effettuabile, in assenza della misurazione del tasso alcolemico. D'altro canto la dichiarazione di conduzione del mezzo incidentato proveniente dal soggetto che non ha ancora assunto la qualità di persona sottoposta alle indagini in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza non consente di essere interpretata quale indizio del reato in contestazione, ma semmai la verifica della conduzione del mezzo costituisce atto preliminare affinchè gli operatori possano procedere alla sequenza di accertamenti di cui all'art.186 co. IV C.d.S., dai cui esiti avrebbe potuto ricavarsi la notizia di reato (si veda al riguardo Sez. 4, n.5791 del 4/12/2020, Bejenaru, non massimata). Tale indicazione provenendo da persona che, come analiticamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non era e non poteva ancora essere sottoposta ad indagini, è equiparabile alle dichiarazioni rese da terzi e,percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza, in relazione alle quali non opera il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (si veda per tutte, da ultimo, Sez. 4, n. 16830 del 10/02/2021, Weerasinghe, Rv.281073). 2. Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il r