CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in data 16 settembre 2022, aveva esteso l'applicazione della misura degli arresti donniciliari rispetto ai reati consumati di estorsione e turbata libertà degli incanti, così qualificando, alla luce di fatti sopravvenuti, le originarie imputazioni di tentativo di estorsione e turbata libertà degli incanti che avevano già legittimato l'imposizione di identica misura cautelare nei confronti del ricorrente giusta precedente ordinanza del 20 aprile 2022, non oggetto, in allora, di impugnazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per avere il Tribunale confermato la misura degli arresti domiciliari nonostante si fosse formato il giudicato cautelare in ordine ai fatti oggetto della misura commessi dal ricorrente durante il regime di arresti donniciliari, trattandosi degli stessi fatti presi in esame dall'originario provvedimento coercitivo, con consequenziale violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. Il Tribunale di Ancona, infatti, con ordinanza del 23 agosto 2022, aveva reputato che le condotte commesse dal ricorrente in regime di arresti domiciliari non fossero tali da giustificare l'aggravamento della misura richiesto dal Pubblico ministero; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale confermato la misura senza fare cenno delle ragioni che ne avevano impedito l'aggravamento contenute nel provvedimento del 23 agosto 2022 emesso dallo stesso Tribunale e senza tenere conto delle giustificazioni fornite dall'indagato; 3) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione consumata senza tenere conto che le persone offese avevano rinunciato all'aggiudicazione del bene per ragioni diverse rispetto alle minacce in ipotesi loro rivolte dal ricorrente, circostanza che avrebbe in ogni caso dovuto comportare una diversa valutazione anche delle esigenze di cautela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, deve premettersi che il ricorrente non aveva impugnato la prima ordinanza cautelare che aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione alle imputazioni di tentata estorsione e tentata libertà degli incanti, commesse allo scopo di dissuadere le persone offese dall'aggiudicarsi un immobile oggetto di procedura esecutiva già appartenuto all'indagato. Pertanto, ogni riferimento alla sussistenza degli elementi indiziari relativi al primo segmento della vicenda cautelare non possono trovare ingresso, essendo preclusi dal cosiddetto giudicato cautelare. 1.2. La misura in atto è stata estesa alle nuove contestazioni di estorsione consumata e di turbata libertà degli incanti consumata, che il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza del 16 settembre 2022, aveva ritenuto sussistenti, sul piano indiziario, alla luce delle condotte commesse dal ricorrente kyy mentre si trovava in regime di arresti domiciliari, consistite nell'effettuare minacce attraverso il social network Facebook ritenute indirizzate alle persone offese affinché desistessero dal portare a termine la procedura esecutiva per l'aggiudicazione dell'immobile attraverso la rinuncia al pagamento del saldo del prezzo, cosa che era realmente avvenuta. Si tratta, come ha correttamente sottolineato anche il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, di fatto nuovo, idoneo a portare a piena consumazione i delitti tentati siccome inizialmente contestati, commesso con condotte diverse verificatesi in epoca successiva a quella che aveva dato luogo all'originaria imputazione ed alla primigenia imposizione della misura cautelare. In relazione a tali nuove condotte, non può, pertanto, invocarsi alcuna violazione del divieto di bis in idem, il quale, anche in fase cautelare, può riguardare soltanto il caso in cui il fatto non sia mutato - così come può avvenire nella normale dinamica delle indagini preliminari - e si discuta, quindi, del medesimo fatto, secondo i principi idonei ad identificarlo tracciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati). La "preclusione processuale", che si forma a seguito delle pronunce emesse dalla Corte di cassazione o dal Tribunale all'esito del procedimento incidentale di impugnazione avverso la misura cautelare, rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto di quello annullato qualora la situazione di fatto sia rimasta immutata. (Nella specie, la Corte ha precisato che il divieto di "bis in idem" comporta, in tema di sequestro probatorio, l'impossibilità di disporre o confermare un provvedimento in base agli stessi elementi posti a fondamento di un precedente già annullato, ma non preclude la possibilità di imporre la misura cautelare reale sulla base di elementi non valutati, anche se già in precedenza a disposizione dell'accusa) (Sez. 2, n. 34607 del 26/06/2008, Pavan, Rv. 240703; nello stesso senso, Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta, Rv. 272776). 1.3. La circostanza che il Tribunale di Ancona - chiamato a decidere se le nuove condotte poste in essere dal ricorrente fossero idonee a supportare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, già disposto dal Giudice per le indagini preliminari ex art. 276 cod. proc. pen. con ordinanza impugnata dal ricorrente - avesse statuito, in data 23 agosto 2022, in senso favorevole all'indagato, non determina alcuna preclusione processuale.Infatti, al 23 agosto del 2022 non era stata ancora elevata la nuova imputazione per i reati consumati, avvenuta con la successiva ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 16 settembre 2022. Inoltre, la valutazione delle condotte "nuove" da parte del Tribunale in sede di appello, attenevano soltanto alla loro incidenza sulle esigenze cautelari all'interno del perimetro tracciato dall'art. 276 cod. proc. pen., come è stato correttamente evidenziato anche a fg. 2 del provvedimento impugnato (con riferimento alla efficacia deterrente della custodia inframuraria ed alla cancellazione della pagina Facebook da parte del ricorrente). 2. Anche il secondo motivo è infondato. Per un verso, ed in relazione alle ragioni esplicitate con riguardo al precedente motivo, non è foriero di alcun vizio logico della motivazione dell'ordinanza impugnata la circostanza che il Tribunale non abbia fatto riferimento al contenuto del provvedimento reso in sede di appello il 23 agosto 2022, come si è detto inerente alla sola questione in ordine all'aggravamento della misura, tenuto conto della già segnalata diversità degli ambiti valutativi dei due contesti nei quali è stata esercitata la giurisdizione. Per altro verso, il Tribunale ha superato le obiezioni difensive in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati consumati inerenti alle condotte "nuove" commesse dal ricorrente in regime di arresti domiciliari, sottolineando la loro, anche cronologica, attinenza con il procedimento esecutivo in corso, nonché quanto rappresentato dalle vittime, tramite il proprio legale, al giudice dell'esecuzione con riguardo alla causale della loro rinuncia nel portare a termine l'aggiudicazione dell'immobile, dipendente proprio dalle minacce ricevute dal ricorrente (fg. 3 dell'ordinanza impugnata). Le diverse argomentazioni difensive, in proposito, ineriscono al merito del giudizio, non rilevandosi alcun vizio logico-ricostruttivo nella statuizione del Tribunale. 3. Il terzo motivo rimane assorbito, anche in relazione al profilo inerente al pericolo di reiterazione dei reati, reso attuale dalla commissione di plurime condotte recentissime aventi requisiti di gravità anche per il fatto di essere state commesse dall'indagato quando si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, come è stato messo in evidenza dal Tribunale con argomentazioni ineccepibili. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.01.2023.Il Consigliere estens