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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11510/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30157/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. peri.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione e all'erronea valutazione delle prove in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, che non si confrontano con la motivazione della Corte d'Appello, coerente e immune da fratture logiche (pagg. 1-2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 542 6 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3812/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30157/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30157/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. peri.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione e all'erronea valutazione delle prove in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, che non si confrontano con la motivazione della Corte d'Appello, coerente e immune da fratture logiche (pagg. 1-2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] identeMaria [OSCURATO:PERSONA] ostanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] identeMaria [OSCURATO:PERSONA] ostanzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30157/2025 [OSCURATO:PERSONA]        OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. peri.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto  che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione e all'erronea valutazione delle prove in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, che non si confrontano con la motivazione della Corte d'Appello, coerente e immune da fratture logiche (pagg. 1-2 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           1 1 542     6 [OSCURATO:PERSONA]                 - Presidente -        Ord. n. sez. 3812/2026 [OSCURATO:PERSONA]               - Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 30157/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 30157/2025 [OSCURATO:PERSONA]        OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. peri.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto  che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione e all'erronea valutazione delle prove in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, che non si confrontano con la motivazione della Corte d'Appello, coerente e immune da fratture logiche (pagg. 1-2 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MIl Consigliere estensore                                [OSCURATO:PERSONA] identeMaria [OSCURATO:PERSONA]     ostanzo 2P.Q.MIl Consigliere estensore                                [OSCURATO:PERSONA] identeMaria [OSCURATO:PERSONA]     ostanzo 2
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