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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49604/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, in ordine alla determinazione della pena ha osservato come la stessa si rivelasse congrua in ragione della concreta consistenza della contestazione (detenzione con finalità di spaccio di circa 100 dosi di sostanza stupefacente) e la personalità del ricorrente per come tratteggiata dal Tribunale che aveva rilavato il precedente arresto e condanna per detenzione ai fini dispaccio di 300 grammi di marijuana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, in ordine alla determinazione della pena ha osservato come la stessa si rivelasse congrua in ragione della concreta consistenza della contestazione (detenzione con finalità di spaccio di circa 100 dosi di sostanza stupefacente) e la personalità del ricorrente per come tratteggiata dal Tribunale che aveva rilavato il precedente arresto e condanna per detenzione ai fini dispaccio di 300 grammi di marijuana; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/1
Sentenza Cassazione n. 49604/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris