CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23578/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i plurimi reati di furto aggravato tentato o consumato a lei contestati per essersi, quelli di cui ai capi a) e c), estinti per intervenuta remissione di querela e per essere quello di cui al capo b) improcedibile per difetto di querela ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito alla conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata dal giudice di primo grado. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non abbia in alcun modo considerato le censure proposte dalla difesa sul punto con il gravame di merito. 3. Il difensore dell'imputata ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Non è dubbio che, una volta riformata la sentenza di primo grado dichiarando non doversi procedere per tutti i reati per i quali l'imputata era stata condannata, la conferma nel dispositivo della pronunzia d'appello della statuizione relativa all'applicazione alla Eleuteri della misura di sicurezza sia frutto di un mero errore della Corte territoriale, proprio alla luce del verdetto d'appello e tenuto conto del disposto degli artt. 210, 229 e 230 c.p. Non di meno, per quanto illegittimamente pronunziata, la conferma della suddetta statuizione non può essere emendata mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, esprimendo un contenuto decisionale del tutto autonomo rispetto al proscioglimento dell'imputata. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla conferma della misura di sicurezza, statuizione che elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della misura di sicurezza, statuizione che elimina. C