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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05159/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata nonché i motivi aggiunti depositati in data 24 ottobre 2022.

Ritenuto che le censure non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti ("commessi a distanza di mesi se non di anni"), ma anche la loro consumazione in contesti territoriali distinti e con il concorso di persone diverse.

Tali elementi sono stati plausibilmente considerati sintomatici della sussistenza di un sistema di vita caratterizzato dall'abitualità di determinati r.77?- r7t.i !!!.^r!li , 7.7r f7:!77!-:7 f:77!! .777ti necessarie per vivere, piuttosto che dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Le censure del ricorrente - che prospettano una diversa ed alternativa valutazione del dato temporale (che, pur riferito solo alle violazioni commesse in epoca più ravvicinata, non può, in ogni caso, definirsi breve perché pari a più mesi) e considerano irrilevante e comunque recessiva rispetto all'omogeneità delle violazioni (detenzione e spaccio dello stesso tipo di sostanza stupefacente) la diversità del luogo di consumazione dei reati e la mancata identificazione di tutti i concorrenti - sono, di contro, manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità perché finiscono, nella sostanza, per sollecitare una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata nonché i motivi aggiunti depositati in data 24 ottobre 2022. Ritenuto che le censure non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti ("commessi a distanza di mesi se non di anni"), ma anche la loro consumazione in contesti territoriali distinti e con il concorso di persone diverse. Tali elementi sono stati plausibilmente considerati sintomatici della sussistenza di un sistema di vita caratterizzato dall'abitualità di determinati r.77?- r7t.i !!!.^r!li , 7.7r f7:!77!-:7 f:77!! .777ti necessarie per vivere, piuttosto che dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Le censure del ricorrente - che prospettano una diversa ed alternativa valutazione del dato temporale (che, pur riferito solo alle violazioni commesse in epoca più ravvicinata, non può, in ogni caso, definirsi breve perché pari a più mesi) e considerano irrilevante e comunque recessiva rispetto all'omogeneità delle violazioni (detenzione e spaccio dello stesso tipo di sostanza stupefacente) la diversità del luogo di consumazione dei reati e la mancata identificazione di tutti i concorrenti - sono, di contro, manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità perché finiscono, nella sostanza, per sollecitare una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 n
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