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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1959

Cassazione n. 27335/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1959 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del capoluogo piemontese che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina in concorso e lo aveva condannato alla pena di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore del Cipriani lamentando inosservanza ovvero erronea applicabile della legge penale ovvero di altre norme di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale: rileva, infatti, la mancanza della motivazione con la esposizione dei motivi in fatot ed in diritto su cui la decisione è fondata che nel caso di specie difetta.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto l'appello aveva avuto ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio su cui, invero, la Corte ha motivato in maniera del tutto esaustiva considerando che la pena era stata quantificata, dal GUP, nel minimo edittale nonostante la oggettiva gravità del fatto.

Il ricorso, inoltre, non si confronta con la analitica ed articolata motivazione con cui la Corte ha affrontato la doglianza difensiva in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1959 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del capoluogo piemontese che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina in concorso e lo aveva condannato alla pena di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore del Cipriani lamentando inosservanza ovvero erronea applicabile della legge penale ovvero di altre norme di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale: rileva, infatti, la mancanza della motivazione con la esposizione dei motivi in fatot ed in diritto su cui la decisione è fondata che nel caso di specie difetta. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto l'appello aveva avuto ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio su cui, invero, la Corte ha motivato in maniera del tutto esaustiva considerando che la pena era stata quantificata, dal GUP, nel minimo edittale nonostante la oggettiva gravità del fatto. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la analitica ed articolata motivazione con cui la Corte ha affrontato la doglianza difensiva in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 27335/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris