CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, e domiciliati presso i rispettivi domicilii digitali e ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t.; - intimato - avverso il decreto della Corte di appello di Salerno – Sez. lavoro emesso nel procedimento iscritto nel R.G.V.G. al n. 894/2021 (comunicato il 19 luglio 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4543/2023 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 4 agosto 2021, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva – ai sensi della legge n. 89/2001 – il riconoscimento dell’equo indennizzo relativamente all’asserita durata irragionevole della procedura riguardante il fallimento n. 19/2001 –nel corso della quale aveva svolto, per un determinato periodo (essendosi poi dimesso), le funzioni di curatore fallimentare - dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in danno della società “[OSCURATO:PERSONA] 84 s.c.r.l.”, con sentenza del 20 giugno 2001 e definito con decreto di chiusura depositato il 21 gennaio 2021. Con decreto monocratico del 1° settembre 2021, il giudice designato della Corte di appello di Salerno rigettava il ricorso, rilevando il difetto della qualità di parte in capo al Romanelli nel giudizio presupposto. Il citato decreto veniva opposto dal Romanelli e, nella costituzione dell’opposto Ministero, la Corte salernitana, in composizione collegiale, rigettava, con decreto comunicato il 19 luglio 2022, l’opposizione. A sostegno dell’adottata decisione, la citata Corte rilevava che al Romanelli non poteva riconoscersi la qualità di parte bensì quella di curatore della procedura fallimentare e, quindi, sprovvisto della titolarità di una “sua causa”, non essendo un creditore insinuato al passivo né titolare di pretese in conflitto con quelle degli altri creditori o contestate in giudizio, ma ausiliare del giudice delegato al fallimento. Né – aggiungeva la Corte – la rinuncia all’incarico da parte del curatore determinava l’assunzione della qualità di parte processuale, osservando, altresì, che l’attesa della liquidazione del compenso fino al termine della suddetta procedura (peraltro sottratto al concorso) rientra nel rischio professionale del curatore fallimentare, sicché l’opponente non aveva subito alcun danno non patrimoniale per effetto della durata di siffatta procedura, dovendosi ritenere titolare di un credito sorto in funzione della procedura e non insinuato in essa. 2. Avverso il suddetto decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA]. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorrente ha anche depositato memoria, nonché istanza di riunione del ricorso a quelli recanti i nn. R.G. 29041/2022, 4542/2023 e 4645/2023, aventi il medesimo oggetto e relativi alle stesse parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva, in via pregiudiziale, il collegio che non sussistono i presupposti per disporre la riunione degli indicati ricorsi, sia perché fissati per la congiunta trattazione alla stessa udienza, sia in quanto attinenti all’impugnazione di distinti decreti della Corte di appello di Salerno adottati in sede collegiale in esito a diverse opposizioni formulate ai sensi dell’art. 5-terdella legge n. 89/2001. 2. Ciò posto, con il formulato motivo il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100 c.p.c., 6 CEDU e 2 della legge n. 89/2001, deducendo l’erroneità dell’impugnato decreto nella parte in cui aveva ritenuto che esso ricorrente non avesse assunto la qualità di “parte” nel giudizio presupposto limitatamente al segmento temporale decorrente dalla data delle sue dimissioni quale curatore fallimentare alla data di proposizione della domanda per l’ottenimento dell’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo, avendo dovuto attendere un tempo superiore a 19 anni per valutare, solo al termine della procedura fallimentare, la ricorrenza o meno di ipotesi creditorie per richiedere o meno il suo compenso finale, ai sensi dell’art. 36 del R.D. n. 267/1942, per l’ufficio di curatore che aveva rivestito. 3. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Infatti, la motivazione addotta a sostegno del decreto impugnato è del tutto corretta poiché al curatore fallimentare – quale ausiliar io giudiziale nominato dal giudice della procedura del dichiarato fallimento (che svolge il suo incarico nell’interesse della massa dei creditori) –non può essere riconosciuta la qualità di parte nel senso inteso dall’art. 1 della legge n. 89/2001 (pacificamente attribuibile ai creditori insinuati e anche al fallito: cfr. Cass. n. 13065/2013), né tantomeno può ritenersi che egli l’acquisti a seguito delle sue sopravvenute dimissioni in ordine al credito maturato per il compenso relativo all’attività svolta. Legittimamente, perciò, è stata esclusa la sua legittimazione – nella qualità spesa - ad avanzare la pretesa all’equo indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare protrattasi oltre la data delle rassegnate dimissioni, solo all’esito della quale egli sarebbe stato abilitato a chiedere la liquidazione di detto compenso (cfr. Cass. SU n. 26730/2007 e Cass. n. 10455/2014), oltretutto caratterizzantesi come prededucibile ai sensi dell’art. 111 del citato R.D. n. 267/1942 e ciò senza trascurare la circostanza che lo stesso era legittimato a chiedere (come, in concreto, avvenuto) acconti nel corso della procedura (mentre era in carica), che, in ipotesi di sue intervenute dimissioni, avrebbero potuto essere già satisfattivi del suo credito (salvo eventuale conguaglio da invocare al termine della medesima procedura, rientrando l’eventualità del possibile dilazionarsi della procedura nell’ambito del suo rischio professionale). Del resto, la Corte di appello ha giustamente considerato che l’attesa della liquidazione del compenso fino al termine della procedura, proprio perché prevista per legge e, quindi, preventivamente accettata dal curatore, non ha determinato alcun patema d’animo correlato all’irragionevole durata (successivamente maturata, nel caso di specie, rispetto al momento delle anticipate dimissioni del Romanelli, quale curatore) della procedura fallimentare e alla conseguente incertezza sulla tempistica del pagamento del suo compenso, il cui credito, in ogni caso, non è oggetto di insinuazione al fallimento, il che solo gli avrebbe conferito la qualità di parte, trattandosi, invero, di un credito che viene ad insorgere in funzione della procedura stessa in virtù della carica rivestita di ausiliario del giudice fallimentare (anche se solo per una durata parziale della stessa), che rimane accertato in via definitiva e completa solo al momento della chiusura della procedura concorsuale. 3. In conclusione, il ricorso va respinto, senza farsi luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio, poiché l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva. Non sussistono, inoltre, i presupposti per l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il processo di cui alla legge n. 89/2001 non è soggetto al contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 11 lug