CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Genova udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibili le istanze di misura alternativa presentate dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze, in quanto ha rilevato che il condannato non aveva mai preso contatti con l’Ufficio esecuzione penale esterna per l’elaborazione di un programma, e che il domicilio indicato nella istanza non era attuale perchè, da accertamenti di polizia, egli risultava irreperibile in quei luoghi da cinque o sei anni. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge processuale, perché l’avviso della fissazione dell’udienza camerale era stato notificato al difensore d’ufficio sia in proprio che quale domiciliatario eletto, ma in realtà nell’istanza di misure alternative il condannato aveva nominato quale difensore l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, presso il cui studio aveva eletto domicilio; la circostanza che nelle more l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sospeso dall’esercizio della professione ha reso necessario nominare un difensore di ufficio in sua sostituzione, ma non ha fatto venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso di lui. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che, dopo l’istanza di misura alternativa, e prima della decisione del Tribunale su di essa, il difensore di fiducia del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato sospeso dall’esercizio della professione (a partire dal 17 ottobre 2024 per la durata di un anno). Per questo motivo il Tribunale di sorveglianza, in mancanza di nuova nomina fiduciaria, ha dovuto nominare un difensore d’ufficio, individuato nell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. L’avviso dell’udienza camerale è stato notificato il 26 marzo 2025 all’avv. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il sistema S.N.T., due volte, sia in proprio che quale domiciliataria del condannato. La notifica in proprio è corretta, perché effettivamente alla data dell’avviso di udienza, in mancanza di nuove nomine fiduciarie, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava essere difensore del condannato nella procedura davanti al Tribunale di sorveglianza. La notifica per conto del condannato è, invece, errata, perché la sospensione dall’esercizio della professione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] non privava di effetti l’elezione di domicilio presso di lui, elezione di domicilio che avrebbe dovuto, pertanto, essere utilizzata per effettuare tale notifica. Nel sistema processuale la qualità di difensore che esercita la professione non è necessaria per assumere il ruolo di domiciliatario ai fini delle notifiche ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; il domicilio per una notifica può, infatti, essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore, o che l'abbia perduta. Il collegio ritiene, pertanto, di dare continuità all’orientamento, più volte emerso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato sospeso dal competente Consiglio dell'Ordine, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato quanto ai fini dalla nomina del difensore” (Sez. 5, n. 23096 del 10/07/2020, Afzali, Rv. 279399 – 02; conformi Sez. 6, n. 26287 del 28/05/2013, Abis, Rv. 256817 – 01; più di recente Sez. 4, n. 32142 del 18/09/2025, Foltea, n.m.; Sez. 4, n. 31525 del 01/06/2023, Camara, n.m.). L’errore in cui è incorso il Tribunale comporta la nullità della notifica al condannato dell’avviso di udienza, atteso che “l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen” (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Coderoni, Rv. 284540 - 01). Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio pe