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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30176/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa del responsabile civile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia con la quale, in data 22/09/2021, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 589, comma 4, cod. pen. perché, a bordo della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA], mentre percorreva la SP 35 Chiatona-Massafra con direzione di marcia verso Massafra, nell'impegnare una curva a destra a medio raggio di curvatura in condizioni di precario avvistamento, a velocità superiore al limite di 60 km/h prescritto in quel tratto di strada, aveva invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] collidendo contro la predetta autovettura e cagionando, per violazione degli artt.140, comma 1, 141, commi 1,2,3, 142, comma 5, 143, commi 1 e 3, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, la morte di [OSCURATO:PERSONA] e le lesioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2014.

2. Il giudice di primo grado aveva previamente disposto procedersi a perizia all'esito della quale la tesi accusatoria, sostenuta dalla consulenza tecnica del pubblico Ministero, aveva trovato conferma nelle valutazioni dell'esperto d'ufficio.

Erano state indicate anche le ragioni per le quali la tesi dell'imputato, secondo la quale sarebbe stata l'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] a invadere l'opposta corsia di marcia, non potesse ritenersi convincente.

3. La dinamica del sinistro è stata, pertanto, definitivamente ricostruita come segue: quando il veicolo [OSCURATO:PERSONA] si trovava nei pressi dell'oleificio Girardi aveva affrontato una curva destrorsa per il suo senso di marcia alla velocità di 39,50 km/h; la conducente della [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi visto sopraggiungere dalla direzione opposta il veicolo [OSCURATO:PERSONA] che occupava la sua corsia di marcia; la velocità della [OSCURATO:PERSONA] risultava essere pari a 74,47 km/h; il conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA] alla vista del pericolo, ossia il veicolo [OSCURATO:PERSONA] in fase di invasione della sua corsia di marcia, aveva cercato di rallentare e nel contempo aveva sterzato a sinistra al fine di evitare la collisione frontale; il conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA] aveva, dal canto suo, cercato di rientrare nella propria corsia di marcia cosicché l'impatto si era verificato nella corsia di marcia di pertinenza della Opel; la [OSCURATO:PERSONA] era sfuggita alla collisione frontale e la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito una rotazione in senso orario di 90 gradi.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione sull'assunzione di una prova decisiva nonché violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sull'accertamento dei fatti e sulle circostanze che si riferiscono all'imputazione in violazione degli artt. 187 e 192, comma 1, cod. proc. pen.

La difesa ritiene che la Corte di appello abbia omesso di fornire una risposta puntuale alle argomentazioni difensive prospettate con l'atto di impugnazione, consistenti nella richiesta di rinnovazione dibattimentale con rinnovazione della perizia o con escussione in contraddittorio del perito del fribunale ing. [OSCURATO:PERSONA] e del consulente del responsabile civile ing. [OSCURATO:PERSONA].

Nel corpo della sentenza non vi è alcuna menzione della richiesta di rinnovazione dibattimentale.

La difesa lamenta anche l'assenza di autonoma rielaborazione delle ragioni della decisione da parte del decidente, la mancanza di motivazione circa le valutazioni tecniche del consulente del responsabile civile, la disamina della relazione a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere assunta quale prova in quanto introdotta nel dibattimento mediante memoria ex art. 121 cod. proc. pen..

Con riguardo alla scatola nera installata nella [OSCURATO:PERSONA], era stato evidenziato come, pur essendo possibile che le informazioni registrate nella scatola nera non fossero state trasmesse dal dispositivo alla compagnia assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] si era resa disponibile a verificare la possibile presenza nel terminale di ulteriori dati fino al momento del sinistro.

In particolare, tali dati, uniti alla consulenza del tecnico del responsabile civile, avrebbero consentito di mettere in discussione le conclusioni del perito, ma la sentenza ha omesso di fornire motivazione su tale punto.

4.1. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di motivazione sulle prove orali e documentali addotte dalla difesa in favore dell'imputato: l'esame del consulente del Pubblico ministero ing. [OSCURATO:PERSONA], l'esame del perito ing. [OSCURATO:PERSONA], la documentazione offerta sulla esclusione della parte civile; vizio della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. anche sotto il profilo dell'omessa motivazione in relazione alle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello e dotate del requisito della decisività.

La difesa ritiene che la Corte territoriale abbia ritenuto provata la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio escludendo dal novero della valutazione delle prove quanto dichiarato all'udienza del 16 gennaio 2019 dal consulente dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva specificato come il sinistro si fosse verificato sulla corsia di marcia della [OSCURATO:PERSONA] e aveva affermato di non poter calcolare ciò che era successo prima dell'urto, in assenza di impronte di frenata.

Il consulente aveva anche dichiarato che la mancanza di visibilità porta automaticamente quasi tutti i conducenti a portarsi al centro strada per vedere meglio, ma di tale comportamento si è tenuto conto esclusivamente con riguardo all'imputato.

La sentenza ha del tutto trascurato le valutazioni tecniche del consulente del responsabile civile, che aveva contestato la ricostruzione offerta dal perito.

Il giudice ha omesso di indicare le motivazioni per le quali ha disatteso le osservazioni critiche alla relazione peritale formulate dal consulente di parte.

Con riguardo alla richiesta di esclusione della parte civile, la difesa ritiene la motivazione carente perché la questione della esclusione della parte civile è stata sollevata quando si è avuta conoscenza dell'azione civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale civile di Taranto.

L'atto notificato all'imputato il 9 ottobre 2018 è stato portato a conoscenza della difesa successivamente a tale data, quando si è avuta contezza della sospensione del giudizio civile per la pendenza del processo penale e sul rilievo rappresentato dal responsabile civile.

Tutto ciò era ampiamente documentato e la Corte avrebbe potuto verificare l'identità di petitum e causa petendi.

4.2. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta della motivazione in merito all'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale, sono comparse le parti, che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo motivo di ricorso, che ineriscono alla valutazione delle prove e delle relazioni tecniche che hanno permesso di ricostruire la complessa dinamica del sinistro, sono manifestamente infondati.

Si tratta, in ogni caso, di argomenti che la difesa aveva già sottoposto all'esame del giudice di appello; dal raffronto tra il ricorso e l'atto di appello si evince che si tratta di argomenti pedissequamente reiterati nelle fasi di merito e di legittimità.

Reiterazione che t~arebbe ammissibile se le doglianze non fossero state prese in considerazione dal giudice di appello; posto che il giudice di appello, nel caso in esame, ha fornito replica alle medesime doglianze, il ricorso risulta aspecifico per omesso confronto con il provvedimento impugnato.1.1.

Va premesso che il tema dei poteri istruttori del giudice di appello è stato ampiamente affrontato dal legislatore.

Dal raffronto con la disciplina prevista nel codice di rito del 1930 emerge la sostanziale conferma di tali poteri dettata con l'entrata in vigore del codice vigente.

Secondo l'art.520 cod.proc.pen. del 1930, intitolato «Facoltà del giudice d'appello: rinnovazione del dibattimento», vi era la possibilità, per il giudice che riteneva di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, di ordinare la presentazione di nuovi documenti, di rinnovare in tutto o in parte il dibattimento, di disporre l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove, di sentire i periti e consulenti tecnici e, nei casi di assoluta necessità, di disporre nuova perizia.

Nella prdcedura introdotta nel 1989, sul diverso modello accusatorio, la formazione diretta della prova dinanzi al giudice di primo grado ha trovato definitiva consacrazione con la riforma, nel 1999, dell'art. 111 della Costituzione, in forza del quale può dirsi che la raccolta in forma dialettica delle prove è divenuto il metodo epistemologico costituzionalmente obbligato.

E, nella scelta se preservare intatta la tradizionale configurazione dell'appello, con una attività istruttoria limitata a una funzione integrativa, coerentemente con un giudizio di secondo grado inteso come mero controllo dell'accertamento effettuato nella fase precedente, che si presume completo, ovvero optare per un giudizio di appello autoreferenziale, dotato di propria autonomia, un novum iudicium e non un mero riesame critico, ha prevalso la soluzione di mantenere la sostanziale funzione di controllo di quanto in precedenza avvenuto, di modo che l'appello continua a essere strutturato come giudizio tipicamente cartolare e scritto.

1.2. Nel giudizio di appello ordinario è, dunque, tendenzialmente esclusa l'assunzione delle prove, limitandosi il giudice a decidere sul materiale formatosi in primo grado; la rinnovazione parziale del dibattimento, prevista dall'art. 603 cod. proc. pen. solo in presenza di specifiche condizioni, rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello e non costituisce, sul piano normativo, un presupposto indispensabile per giungere a un epilogo decisorio del tutto alternativo a quello del processo di primo grado.

1.3. E dato che la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, ne deriva l'affermazione di principio, ripetuta nella giurisprudenza della Corte regolatrice, per cui il giudice di appello che intenda procedere alla rinnovazione del dibattimento è tenuto ad esplicitarne le ragioni.

In particolare, il giudice deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti; il contenuto esplicativo del provvedimento adottato è, peraltro, l'unico profilo sul quale si può esplicare il sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 26937301).

1.4. Con riguardo alla perizia, poi, le Sezioni Unite con la sentenza Pavan hanno chiarito che l'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo (Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112 - 03).

1.5. Ben diverso risulta il compito del giudice di appello qualora, da un lato, non ritenga necessaria la rinnovazione dell'istruttoria e, dall'altro, non intenda pervenire a diversa valutazione dell'esito peritale.

In tale ipotesi, che è quel che interessa con riguardo al caso in esame, non sussiste alcun obbligo di rinnovazione delle prove o delle indagini peritali e non sussiste alcun obbligo motivazionale quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (ex multis, Sez. 6, n.2972 del 04/12/2020, dep.2021, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 259893 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01).

1.6. Esaminando, dunque, la sentenza impugnata, conforme alla sentenza di primo grado, in essa i giudici di appello hanno condiviso le valutazioni peritali in quanto fondate su dati obiettivi, segnatamente i danni riportati dai veicoli e la posizione dei mezzi dopo l'urto.

In particolare, è stata evidenziata la circostanza P0_5:z/c.( che la [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato si trovasse, dopo l'urto, in perpendicolare rispetto all'asse stradale: tale circostanza è stata ritenuta, con motivazione non manifestamente illogica, un dato obiettivo incompatibile con la tesi difensiva secondo la quale imputato viaggiava nella propria corsia di marcia tenendo la destra a velocità conforme al limite vigente su quel tratto di strada.

1.7. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di appello non hanno trascurato le doglianze difensive, come si desume dal fatto che le hanno puntualmente riportate alle pagg.5-6 della sentenza; ciò nonostante, hanno spiegato, con motivazione esente da vizi, per quali ragioni alcune considerazioni contenute nella consulenza tecnica del Pubblico ministero avessero rilievo dirimente nel senso di avvalorare la ricostruzione della dinamica sopra descritta.

A tal fine, è sufficiente verificare quanto indicato alle pagg. 7-8 della sentenza, nelle quali la Corte territoriale ha puntualmente confutato la tesi difensiva sulla base della conformazione della strada, che non avrebbe consentito all'imputato di avvistare il veicolo antagonista a una distanza tale quale quella indicata dallo stesso nell'immediatezza del fatto; sulla base della totale assenza di giustificazioni circa la posizione obliqua che la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto dopo l'urto, inconciliabile con quanto affermato dal Fasano circa il fatto che tenesse strettamente la destra; sulla base del fatto che, se l'imputato avesse tenuto una velocità contenuta nei limiti di 60 km/h, l'incidente non si sarebbe comunque verificato vista la distanza dal punto d'urto, avendo il Fasano necessità di uno spazio di frenata pari a soli 36,51 metri.

1.8. E' stato ritenuto dirimente, con motivazione esente da vizi, il dato secondo il quale un urto che provoca una rotazione del mezzo in senso orario o antiorario non può mai dirsi centrato per cui, avendo la [OSCURATO:PERSONA] intrapreso un moto rotatorio in senso orario di 90 gradi, fermandosi in posizione ortogonale rispetto all'asse stradale, non si poteva in alcun modo affermare che la traiettoria iniziale di questa autovettura fosse parallela all'asse stradale.

Secondo quanto si legge nella sentenza, inoltre, il perito aveva sviluppato tutte le ipotesi alternative pervenendo alla conclusione, confermata dal software pc crash, secondo la quale l'unica dinamica possibile fosse quella accolta nella sentenza di primo grado.

1.9. Del tutto destituite di fondamento sono tutte le doglianze che assumono omessa la disamina delle ricostruzioni alternative del sinistro introdotte nel giudizio dai tecnici a vario titolo nominati.

Risultano, in primo luogo, incomprensibili le ragioni per le quali la difesa del ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano esaminato quanto prospettato dall'ing.

Cicchi, trattandosi di esperto il cui parere è stato introdotto dalla stessa difesa, sia pure veicolandolo con memoria difensiva.

Neppure risulta comprensibile la censura con cui si lamenta che i giudici di merito avrebbero trascurato, tra le prove offerte dalla difesa, l'esame del consulente del pubblico ministero ing.

Vantaggiato.

Nel ricorso, a proposito di tale deposizione, sono riportati brani frammentari che in alcun modo potrebbero destrutturare la correttezza logica del ragionamento seguito dai giudici di merito, che hanno fondato la decisione anche sull'apporto di tale esperto.

E' stato, infatti, richiamato per intero il complesso ragionamento sviluppato nella consulenza di parte a sostegno del fatto che, sebbene il punto d'urto fosse individuabile all'interno della corsia percorsa dall'[OSCURATO:PERSONA], alcuni dati obiettivi (le condizioni di avvistamento legate alla conformazione della strada, l'assenza di tracce di sbandamento o di frenata e, soprattutto, la posizione finale dei mezzi dopo l'impatto) avvalorassero l'ipotesi secondo la quale, prima dell'urto, l'autovettura dell'imputato marciava a velocità superiore al limite vigente in quel tratto di strada invadendo l'opposta corsia di marcia.

Quel che occorre, in ogni caso, evidenziare è l'inidoneità delle argomentazioni svolte nel ricorso in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro a escludere la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di merito per attribuire la responsabilità del sinistro all'imputato.

L'obbligo del giudice di spiegare per quale ragione abbia ritenuto di disattendere le osservazioni critiche alla relazione peritale non si esplica, necessariamente, mediante l'espressa confutazione di esse ma può ritenersi soddisfatto allorché la motivazione esprima il dialettico confronto tra le prove a sostegno dell'impianto accusatorio e le prove a sostegno della tesi difensiva.

A tale onere i giudici delle conformi sentenze di merito non si sono sottratti, spiegando che il perito nominato dal t—ribunalef ing.

Scudellai aveva sottoposto a verifica tecnicg,mediante strumento informatico/ la tesi secondo la quale l'imputato, prima dell'urto, viaggiasse a velocità consentita nella propria corsia di marcia; ed è stato anche chiarito per quali ragioni, ove fosse stata vera la tesi che il veicolo [OSCURATO:PERSONA] stesse zigzagando o che la conducente avesse perso il controllo del veicolo, l'imputato, ove la sua condotta di guida fosse stata rispettosa del limite di velocità, avrebbe avuto il tempo necessario per arrestare la marcia.

Non può, dunque, condividersi l'assunto difensivo secondo il quale i giudici della Corte di appello avrebbero ignorato gli argomenti della difesa e le valutazioni del tecnico nominato dal responsabile civile, essendo vero il contrario, secondo quanto desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato.

Il ricorso difetta, sul punto, di specificità laddove omette di confrontarsi con il dato, ritenuto dirimente dagli esperti e dai giudici, concernente l'angolo di arrivo all'urto di ciascun mezzo, calcolato in 38 gradi per l'auto dell'imputato e in 43 gradi per il veicolo antagonista, incompatibile con ogni ipotesi diversa da quella per cui l'[OSCURATO:PERSONA] si trovasse nell'opposta corsia di marcia.

Va, piuttosto, evidenziato che la ricostruzione offerta dal consulente del responsabile civile, incentrata sulla manovra posta in essere dalla conducente del veicolo antagonista, ha trovato ampia smentita nelle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in cui, a confutazione della tesi difensiva, si è con logica ineccepibile concentrata l'attenzione sulla posizione di entrambi i veicoli nella fase di quiete dopo il sinistro.1.10 Le argomentazioni fondate su una lettura parcellizzata delle relazioni tecniche ovvero inerenti alla omessa disamina dei dati ricavabili dalla c.d. scatola nera installata sulla [OSCURATO:PERSONA] risultano del tutto aspecifiche e, in quanto espressive di mere ipotesi esplorative o incompatibili con il costrutto motivazionale sul quale si fonda il giudizio di responsabilità, da ritenersi implicitamente rigettate.

Vale la pena sottolineare che le censure concernenti l'omessa acquisizione dei dati eventualmente registrati nella c.d. scatola nera non risultano essere state formulate se non genericamente nell'atto dì appello, così da rendere del tutto coerente ad esse la replica fornita a pag.7 della sentenza.

2. La seconda parte del secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata.

2.1. Dall'esame degli atti allegati al ricorso, risulta che [OSCURATO:PERSONA] si è costituita parte civile nel corso dell'udienza preliminare in data 12 maggio 2016, mentre l'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale Civile di Taranto è stato notificato il 9 ottobre 2018.

Per stessa ammissione della difesa, il processo civile è stato sospeso.

2.2. L'azione civile proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale non poteva infatti proseguire, ai sensi dell'art.75, comma 2, cod. proc. pen. in quanto promossa quando la parte civile si era già costituita nel processo penale.

2.3. Correttamente la Corte territoriale ha confermato la legittimità dell'ordinanza con la quale il Iribunale, all'udienza del 13 gennaio 2021, ha ritenuto tardiva la domanda di esclusione della parte civile in quanto sollevata all'udienza del 29 maggio 2019, dopo l'apertura del dibattimento.

Occorre, infatti, ricordare che ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nella o per l'udienza preliminare, deve essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato o dal responsabile civile, a pena di decadenza, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280264 - 01).

3. Il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

3.1. Le conformi sentenze di merito hanno sviluppato il tema dell'elemento soggettivo del reato rappresentando a più riprese quali fossero le violazioni di regole "cautelari di generica prudenza e di norme specifiche del codice stradale ascrivibili all'imputato.

Le censure mosse nell'atto di appello con esclusivo riferimento alla concretizzazione del rischio concernente la violazione del limite di velocità da parte del Fasano non imponevano una specifica replica, tenuto conto della coesistente violazione della regola prevista dall'art.143 cod. strada, né ulteriore approfondimento in ordine alla prevedibilità e alla prevenibilità dell'evento.

3.2. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, con l'atto di appello la difesa si doleva del fatto che fosse stato ignorato lo stato d'incensuratezza dell'imputato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e dell'omessa motivazione a sostegno di un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, chiedendo la riduzione entro il limite di due anni con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3.2. La Corte di appello ha spiegato a pag.10 le ragioni per le quali non ritenesse sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego era stato già ampiamente giustificato a pag.7 della sentenza di primo grado senza che tale ragionamento fosse stato contestato con argomenti specifici.

3.3. Pur accogliendo la domanda di mitigazione del trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena finale in misura superiore al biennio ha comportato l'implicito diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, peraltro richiesto con istanza generica.

3.4. Occorre, peraltro, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa del responsabile civile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia con la quale, in data 22/09/2021, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 589, comma 4, cod. pen. perché, a bordo della propria autovettura [OSCURATO:PERSONA], mentre percorreva la SP 35 Chiatona-Massafra con direzione di marcia verso Massafra, nell'impegnare una curva a destra a medio raggio di curvatura in condizioni di precario avvistamento, a velocità superiore al limite di 60 km/h prescritto in quel tratto di strada, aveva invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] collidendo contro la predetta autovettura e cagionando, per violazione degli artt.140, comma 1, 141, commi 1,2,3, 142, comma 5, 143, commi 1 e 3, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, la morte di [OSCURATO:PERSONA] e le lesioni di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2014. 2. Il giudice di primo grado aveva previamente disposto procedersi a perizia all'esito della quale la tesi accusatoria, sostenuta dalla consulenza tecnica del pubblico Ministero, aveva trovato conferma nelle valutazioni dell'esperto d'ufficio. Erano state indicate anche le ragioni per le quali la tesi dell'imputato, secondo la quale sarebbe stata l'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] a invadere l'opposta corsia di marcia, non potesse ritenersi convincente. 3. La dinamica del sinistro è stata, pertanto, definitivamente ricostruita come segue: quando il veicolo [OSCURATO:PERSONA] si trovava nei pressi dell'oleificio Girardi aveva affrontato una curva destrorsa per il suo senso di marcia alla velocità di 39,50 km/h; la conducente della [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi visto sopraggiungere dalla direzione opposta il veicolo [OSCURATO:PERSONA] che occupava la sua corsia di marcia; la velocità della [OSCURATO:PERSONA] risultava essere pari a 74,47 km/h; il conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA] alla vista del pericolo, ossia il veicolo [OSCURATO:PERSONA] in fase di invasione della sua corsia di marcia, aveva cercato di rallentare e nel contempo aveva sterzato a sinistra al fine di evitare la collisione frontale; il conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA] aveva, dal canto suo, cercato di rientrare nella propria corsia di marcia cosicché l'impatto si era verificato nella corsia di marcia di pertinenza della Opel; la [OSCURATO:PERSONA] era sfuggita alla collisione frontale e la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito una rotazione in senso orario di 90 gradi.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione sull'assunzione di una prova decisiva nonché violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sull'accertamento dei fatti e sulle circostanze che si riferiscono all'imputazione in violazione degli artt. 187 e 192, comma 1, cod. proc. pen. La difesa ritiene che la Corte di appello abbia omesso di fornire una risposta puntuale alle argomentazioni difensive prospettate con l'atto di impugnazione, consistenti nella richiesta di rinnovazione dibattimentale con rinnovazione della perizia o con escussione in contraddittorio del perito del fribunale ing. [OSCURATO:PERSONA] e del consulente del responsabile civile ing. [OSCURATO:PERSONA]. Nel corpo della sentenza non vi è alcuna menzione della richiesta di rinnovazione dibattimentale. La difesa lamenta anche l'assenza di autonoma rielaborazione delle ragioni della decisione da parte del decidente, la mancanza di motivazione circa le valutazioni tecniche del consulente del responsabile civile, la disamina della relazione a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere assunta quale prova in quanto introdotta nel dibattimento mediante memoria ex art. 121 cod. proc. pen.. Con riguardo alla scatola nera installata nella [OSCURATO:PERSONA], era stato evidenziato come, pur essendo possibile che le informazioni registrate nella scatola nera non fossero state trasmesse dal dispositivo alla compagnia assicuratrice, [OSCURATO:PERSONA] si era resa disponibile a verificare la possibile presenza nel terminale di ulteriori dati fino al momento del sinistro. In particolare, tali dati, uniti alla consulenza del tecnico del responsabile civile, avrebbero consentito di mettere in discussione le conclusioni del perito, ma la sentenza ha omesso di fornire motivazione su tale punto. 4.1. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza di motivazione sulle prove orali e documentali addotte dalla difesa in favore dell'imputato: l'esame del consulente del Pubblico ministero ing. [OSCURATO:PERSONA], l'esame del perito ing. [OSCURATO:PERSONA], la documentazione offerta sulla esclusione della parte civile; vizio della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. anche sotto il profilo dell'omessa motivazione in relazione alle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello e dotate del requisito della decisività. La difesa ritiene che la Corte territoriale abbia ritenuto provata la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio escludendo dal novero della valutazione delle prove quanto dichiarato all'udienza del 16 gennaio 2019 dal consulente dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva specificato come il sinistro si fosse verificato sulla corsia di marcia della [OSCURATO:PERSONA] e aveva affermato di non poter calcolare ciò che era successo prima dell'urto, in assenza di impronte di frenata. Il consulente aveva anche dichiarato che la mancanza di visibilità porta automaticamente quasi tutti i conducenti a portarsi al centro strada per vedere meglio, ma di tale comportamento si è tenuto conto esclusivamente con riguardo all'imputato. La sentenza ha del tutto trascurato le valutazioni tecniche del consulente del responsabile civile, che aveva contestato la ricostruzione offerta dal perito. Il giudice ha omesso di indicare le motivazioni per le quali ha disatteso le osservazioni critiche alla relazione peritale formulate dal consulente di parte. Con riguardo alla richiesta di esclusione della parte civile, la difesa ritiene la motivazione carente perché la questione della esclusione della parte civile è stata sollevata quando si è avuta conoscenza dell'azione civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale civile di Taranto. L'atto notificato all'imputato il 9 ottobre 2018 è stato portato a conoscenza della difesa successivamente a tale data, quando si è avuta contezza della sospensione del giudizio civile per la pendenza del processo penale e sul rilievo rappresentato dal responsabile civile. Tutto ciò era ampiamente documentato e la Corte avrebbe potuto verificare l'identità di petitum e causa petendi. 4.2. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza assoluta della motivazione in merito all'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 5. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale, sono comparse le parti, che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo motivo di ricorso, che ineriscono alla valutazione delle prove e delle relazioni tecniche che hanno permesso di ricostruire la complessa dinamica del sinistro, sono manifestamente infondati. Si tratta, in ogni caso, di argomenti che la difesa aveva già sottoposto all'esame del giudice di appello; dal raffronto tra il ricorso e l'atto di appello si evince che si tratta di argomenti pedissequamente reiterati nelle fasi di merito e di legittimità. Reiterazione che t~arebbe ammissibile se le doglianze non fossero state prese in considerazione dal giudice di appello; posto che il giudice di appello, nel caso in esame, ha fornito replica alle medesime doglianze, il ricorso risulta aspecifico per omesso confronto con il provvedimento impugnato.1.1. Va premesso che il tema dei poteri istruttori del giudice di appello è stato ampiamente affrontato dal legislatore. Dal raffronto con la disciplina prevista nel codice di rito del 1930 emerge la sostanziale conferma di tali poteri dettata con l'entrata in vigore del codice vigente. Secondo l'art.520 cod.proc.pen. del 1930, intitolato «Facoltà del giudice d'appello: rinnovazione del dibattimento», vi era la possibilità, per il giudice che riteneva di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, di ordinare la presentazione di nuovi documenti, di rinnovare in tutto o in parte il dibattimento, di disporre l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove, di sentire i periti e consulenti tecnici e, nei casi di assoluta necessità, di disporre nuova perizia. Nella prdcedura introdotta nel 1989, sul diverso modello accusatorio, la formazione diretta della prova dinanzi al giudice di primo grado ha trovato definitiva consacrazione con la riforma, nel 1999, dell'art. 111 della Costituzione, in forza del quale può dirsi che la raccolta in forma dialettica delle prove è divenuto il metodo epistemologico costituzionalmente obbligato. E, nella scelta se preservare intatta la tradizionale configurazione dell'appello, con una attività istruttoria limitata a una funzione integrativa, coerentemente con un giudizio di secondo grado inteso come mero controllo dell'accertamento effettuato nella fase precedente, che si presume completo, ovvero optare per un giudizio di appello autoreferenziale, dotato di propria autonomia, un novum iudicium e non un mero riesame critico, ha prevalso la soluzione di mantenere la sostanziale funzione di controllo di quanto in precedenza avvenuto, di modo che l'appello continua a essere strutturato come giudizio tipicamente cartolare e scritto. 1.2. Nel giudizio di appello ordinario è, dunque, tendenzialmente esclusa l'assunzione delle prove, limitandosi il giudice a decidere sul materiale formatosi in primo grado; la rinnovazione parziale del dibattimento, prevista dall'art. 603 cod. proc. pen. solo in presenza di specifiche condizioni, rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello e non costituisce, sul piano normativo, un presupposto indispensabile per giungere a un epilogo decisorio del tutto alternativo a quello del processo di primo grado. 1.3. E dato che la previsione di un secondo grado di giurisdizione di merito trova la sua giustificazione proprio nell'opportunità di una verifica piena della correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado, ne deriva l'affermazione di principio, ripetuta nella giurisprudenza della Corte regolatrice, per cui il giudice di appello che intenda procedere alla rinnovazione del dibattimento è tenuto ad esplicitarne le ragioni. In particolare, il giudice deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti; il contenuto esplicativo del provvedimento adottato è, peraltro, l'unico profilo sul quale si può esplicare il sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 26937301). 1.4. Con riguardo alla perizia, poi, le Sezioni Unite con la sentenza Pavan hanno chiarito che l'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112 - 03). 1.5. Ben diverso risulta il compito del giudice di appello qualora, da un lato, non ritenga necessaria la rinnovazione dell'istruttoria e, dall'altro, non intenda pervenire a diversa valutazione dell'esito peritale. In tale ipotesi, che è quel che interessa con riguardo al caso in esame, non sussiste alcun obbligo di rinnovazione delle prove o delle indagini peritali e non sussiste alcun obbligo motivazionale quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (ex multis, Sez. 6, n.2972 del 04/12/2020, dep.2021, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 259893 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01). 1.6. Esaminando, dunque, la sentenza impugnata, conforme alla sentenza di primo grado, in essa i giudici di appello hanno condiviso le valutazioni peritali in quanto fondate su dati obiettivi, segnatamente i danni riportati dai veicoli e la posizione dei mezzi dopo l'urto. In particolare, è stata evidenziata la circostanza P0_5:z/c.( che la [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato si trovasse, dopo l'urto, in perpendicolare rispetto all'asse stradale: tale circostanza è stata ritenuta, con motivazione non manifestamente illogica, un dato obiettivo incompatibile con la tesi difensiva secondo la quale imputato viaggiava nella propria corsia di marcia tenendo la destra a velocità conforme al limite vigente su quel tratto di strada. 1.7. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di appello non hanno trascurato le doglianze difensive, come si desume dal fatto che le hanno puntualmente riportate alle pagg.5-6 della sentenza; ciò nonostante, hanno spiegato, con motivazione esente da vizi, per quali ragioni alcune considerazioni contenute nella consulenza tecnica del Pubblico ministero avessero rilievo dirimente nel senso di avvalorare la ricostruzione della dinamica sopra descritta. A tal fine, è sufficiente verificare quanto indicato alle pagg. 7-8 della sentenza, nelle quali la Corte territoriale ha puntualmente confutato la tesi difensiva sulla base della conformazione della strada, che non avrebbe consentito all'imputato di avvistare il veicolo antagonista a una distanza tale quale quella indicata dallo stesso nell'immediatezza del fatto; sulla base della totale assenza di giustificazioni circa la posizione obliqua che la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto dopo l'urto, inconciliabile con quanto affermato dal Fasano circa il fatto che tenesse strettamente la destra; sulla base del fatto che, se l'imputato avesse tenuto una velocità contenuta nei limiti di 60 km/h, l'incidente non si sarebbe comunque verificato vista la distanza dal punto d'urto, avendo il Fasano necessità di uno spazio di frenata pari a soli 36,51 metri. 1.8. E' stato ritenuto dirimente, con motivazione esente da vizi, il dato secondo il quale un urto che provoca una rotazione del mezzo in senso orario o antiorario non può mai dirsi centrato per cui, avendo la [OSCURATO:PERSONA] intrapreso un moto rotatorio in senso orario di 90 gradi, fermandosi in posizione ortogonale rispetto all'asse stradale, non si poteva in alcun modo affermare che la traiettoria iniziale di questa autovettura fosse parallela all'asse stradale. Secondo quanto si legge nella sentenza, inoltre, il perito aveva sviluppato tutte le ipotesi alternative pervenendo alla conclusione, confermata dal software pc crash, secondo la quale l'unica dinamica possibile fosse quella accolta nella sentenza di primo grado. 1.9. Del tutto destituite di fondamento sono tutte le doglianze che assumono omessa la disamina delle ricostruzioni alternative del sinistro introdotte nel giudizio dai tecnici a vario titolo nominati. Risultano, in primo luogo, incomprensibili le ragioni per le quali la difesa del ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito abbiano esaminato quanto prospettato dall'ing. Cicchi, trattandosi di esperto il cui parere è stato introdotto dalla stessa difesa, sia pure veicolandolo con memoria difensiva. Neppure risulta comprensibile la censura con cui si lamenta che i giudici di merito avrebbero trascurato, tra le prove offerte dalla difesa, l'esame del consulente del pubblico ministero ing. Vantaggiato. Nel ricorso, a proposito di tale deposizione, sono riportati brani frammentari che in alcun modo potrebbero destrutturare la correttezza logica del ragionamento seguito dai giudici di merito, che hanno fondato la decisione anche sull'apporto di tale esperto. E' stato, infatti, richiamato per intero il complesso ragionamento sviluppato nella consulenza di parte a sostegno del fatto che, sebbene il punto d'urto fosse individuabile all'interno della corsia percorsa dall'[OSCURATO:PERSONA], alcuni dati obiettivi (le condizioni di avvistamento legate alla conformazione della strada, l'assenza di tracce di sbandamento o di frenata e, soprattutto, la posizione finale dei mezzi dopo l'impatto) avvalorassero l'ipotesi secondo la quale, prima dell'urto, l'autovettura dell'imputato marciava a velocità superiore al limite vigente in quel tratto di strada invadendo l'opposta corsia di marcia. Quel che occorre, in ogni caso, evidenziare è l'inidoneità delle argomentazioni svolte nel ricorso in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro a escludere la correttezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di merito per attribuire la responsabilità del sinistro all'imputato. L'obbligo del giudice di spiegare per quale ragione abbia ritenuto di disattendere le osservazioni critiche alla relazione peritale non si esplica, necessariamente, mediante l'espressa confutazione di esse ma può ritenersi soddisfatto allorché la motivazione esprima il dialettico confronto tra le prove a sostegno dell'impianto accusatorio e le prove a sostegno della tesi difensiva. A tale onere i giudici delle conformi sentenze di merito non si sono sottratti, spiegando che il perito nominato dal t—ribunalef ing. Scudellai aveva sottoposto a verifica tecnicg,mediante strumento informatico/ la tesi secondo la quale l'imputato, prima dell'urto, viaggiasse a velocità consentita nella propria corsia di marcia; ed è stato anche chiarito per quali ragioni, ove fosse stata vera la tesi che il veicolo [OSCURATO:PERSONA] stesse zigzagando o che la conducente avesse perso il controllo del veicolo, l'imputato, ove la sua condotta di guida fosse stata rispettosa del limite di velocità, avrebbe avuto il tempo necessario per arrestare la marcia. Non può, dunque, condividersi l'assunto difensivo secondo il quale i giudici della Corte di appello avrebbero ignorato gli argomenti della difesa e le valutazioni del tecnico nominato dal responsabile civile, essendo vero il contrario, secondo quanto desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato. Il ricorso difetta, sul punto, di specificità laddove omette di confrontarsi con il dato, ritenuto dirimente dagli esperti e dai giudici, concernente l'angolo di arrivo all'urto di ciascun mezzo, calcolato in 38 gradi per l'auto dell'imputato e in 43 gradi per il veicolo antagonista, incompatibile con ogni ipotesi diversa da quella per cui l'[OSCURATO:PERSONA] si trovasse nell'opposta corsia di marcia. Va, piuttosto, evidenziato che la ricostruzione offerta dal consulente del responsabile civile, incentrata sulla manovra posta in essere dalla conducente del veicolo antagonista, ha trovato ampia smentita nelle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in cui, a confutazione della tesi difensiva, si è con logica ineccepibile concentrata l'attenzione sulla posizione di entrambi i veicoli nella fase di quiete dopo il sinistro.1.10 Le argomentazioni fondate su una lettura parcellizzata delle relazioni tecniche ovvero inerenti alla omessa disamina dei dati ricavabili dalla c.d. scatola nera installata sulla [OSCURATO:PERSONA] risultano del tutto aspecifiche e, in quanto espressive di mere ipotesi esplorative o incompatibili con il costrutto motivazionale sul quale si fonda il giudizio di responsabilità, da ritenersi implicitamente rigettate. Vale la pena sottolineare che le censure concernenti l'omessa acquisizione dei dati eventualmente registrati nella c.d. scatola nera non risultano essere state formulate se non genericamente nell'atto dì appello, così da rendere del tutto coerente ad esse la replica fornita a pag.7 della sentenza. 2. La seconda parte del secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata. 2.1. Dall'esame degli atti allegati al ricorso, risulta che [OSCURATO:PERSONA] si è costituita parte civile nel corso dell'udienza preliminare in data 12 maggio 2016, mentre l'atto di citazione di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale Civile di Taranto è stato notificato il 9 ottobre 2018. Per stessa ammissione della difesa, il processo civile è stato sospeso. 2.2. L'azione civile proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale non poteva infatti proseguire, ai sensi dell'art.75, comma 2, cod. proc. pen. in quanto promossa quando la parte civile si era già costituita nel processo penale. 2.3. Correttamente la Corte territoriale ha confermato la legittimità dell'ordinanza con la quale il Iribunale, all'udienza del 13 gennaio 2021, ha ritenuto tardiva la domanda di esclusione della parte civile in quanto sollevata all'udienza del 29 maggio 2019, dopo l'apertura del dibattimento. Occorre, infatti, ricordare che ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la richiesta motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nella o per l'udienza preliminare, deve essere proposta dal pubblico ministero, dall'imputato o dal responsabile civile, a pena di decadenza, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale (Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, O., Rv. 280264 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 3.1. Le conformi sentenze di merito hanno sviluppato il tema dell'elemento soggettivo del reato rappresentando a più riprese quali fossero le violazioni di regole "cautelari di generica prudenza e di norme specifiche del codice stradale ascrivibili all'imputato. Le censure mosse nell'atto di appello con esclusivo riferimento alla concretizzazione del rischio concernente la violazione del limite di velocità da parte del Fasano non imponevano una specifica replica, tenuto conto della coesistente violazione della regola prevista dall'art.143 cod. strada, né ulteriore approfondimento in ordine alla prevedibilità e alla prevenibilità dell'evento. 3.2. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, con l'atto di appello la difesa si doleva del fatto che fosse stato ignorato lo stato d'incensuratezza dell'imputato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e dell'omessa motivazione a sostegno di un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, chiedendo la riduzione entro il limite di due anni con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3.2. La Corte di appello ha spiegato a pag.10 le ragioni per le quali non ritenesse sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego era stato già ampiamente giustificato a pag.7 della sentenza di primo grado senza che tale ragionamento fosse stato contestato con argomenti specifici. 3.3. Pur accogliendo la domanda di mitigazione del trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena finale in misura superiore al biennio ha comportato l'implicito diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, peraltro richiesto con istanza generica. 3.4. Occorre, peraltro, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 30176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris