CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 21063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (cui 04wh8v1), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 26/01/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità; il tema attiene alla omessa notifica al difensore dell'avviso di partecipazione all'udienza di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La comunicazione sarebbe stata compiuta a mezzo posta elettronica certificata al precedente difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e non al "nuovo" difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con revoca del precedente difensore, e, dunque, prima della fissazione della udienza di appello avvenuta con decreto del 9.11.2022, comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], cioè al non più difensore, con posta elettronica il 28.11.2022. Dunque, si sostiene, una nullità assoluta. Si aggiunge che la prova della conoscenza della nuova nomina sarebbe inferibile anche dal contenuto del decreto di citazione a giudizio, dal frontespizio del verbale di udienza e dalla intestazione della sentenza, in cui appare l'indicazione del nome dell'avv. ssa Carello, come difensore dell'imputato. Una mail scaricata, si ipotizza, e, forse, andata persa. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è fondato. 2. Dagli atti allegati al ricorso si ha conferma della ricostruzione in punto di fatto, posta a fondamento dall'imputato. Ulteriore conferma di detta ricostruzione emerge dagli atti indicati dal ricorrente e, in particolare, dalla stessa sentenza impugnata da cui si evince, da una parte, che l'intestazione indicava come difensore dell'imputato l'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, che detta indicazione è poi stata sostituita con quella del precedente difensore. A ciò si aggiunge che nel giudizio di appello il difensore dell'imputato fu assente. Dunque una notifica del decreto di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di appello irrituale, perché compiuta al non più difensore. Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che l'omesso avviso, come nel caso di specie, dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan. Rv. 263598). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il