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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 20072/2025

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a seguente: ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale, contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza di cui alla sentenza - documento n. 5016/2025 pronunciata il 07.0E2025 dalla III Sezione della Corte di Cassazione, concernente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA: Con sentenza emessa il 18.12.2024 e depositata in data 7 febbraio 2025, RG 28307/2024, questa Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena finale che rideterminava, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sopra indicato.

Nel dispositivo del ruolo di udienza della suindicata sentenza della Suprema Corte, tuttavia, veniva erroneamente dichiarata la inammissibilità dell'interno ricorso con condanna alle spese ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza relativo alla sentenza-documento n. 5016/2025 del 7/2/2025, sul ricorso n. 28307/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in luogo delle parole da "dichiara inammissibile" fino a "Cassa delle ammende" si legga: "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina nella misura finale di euro 5.333,00 di ammenda.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso".

Manda alla cancelleria per le annotazioni.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale, contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza di cui alla sentenza - documento n. 5016/2025 pronunciata il 07.0E2025 dalla III Sezione della Corte di Cassazione, concernente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA: Con sentenza emessa il 18.12.2024 e depositata in data 7 febbraio 2025, RG 28307/2024, questa Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena finale che rideterminava, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sopra indicato. Nel dispositivo del ruolo di udienza della suindicata sentenza della Suprema Corte, tuttavia, veniva erroneamente dichiarata la inammissibilità dell'interno ricorso con condanna alle spese ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza relativo alla sentenza-documento n. 5016/2025 del 7/2/2025, sul ricorso n. 28307/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in luogo delle parole da "dichiara inammissibile" fino a "Cassa delle ammende" si legga: "annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina nella misura finale di euro 5.333,00 di ammenda. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso". Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 20072/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris