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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1959

Cassazione n. 21578/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1959 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE E3RANCACCIO; eee OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto di legna, avendo l'imputato sottratto più di quanto pattuito in un contratto stipulato con la persona offesa per il taglio di alberi di arancio.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso„ con cui il ricorrente contesta vizi di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza, è formulato secondo schemi di censura "in fatto", non consentiti in sede di legittimità, e riproduttivi di eccezioni già risolte dal giudice d'appello (mancanza di elementi di prova), posto che la sentenza impugnata ha ben chiarito le prove sulla base delle quali è giunta a ritenere responsabile il ricorrente del delitto contestatogli (soprattutto si richiamano punti

1.2. e 3 della sentenza impugnata).

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

2.1. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile rilevato che, secondo giurisprudenza costante, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nell'art. 163 cod. pen. (il giudice di merito, in particolare, a pag. 5 della sentenza impugnata, chiariva che, tra l'altro, la particolare intensità del dolo ed i precedenti penali risultanti dal certificato del casellario non permettevano di concedere il beneficio suddetto).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1959 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE E3RANCACCIO; eee OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto di legna, avendo l'imputato sottratto più di quanto pattuito in un contratto stipulato con la persona offesa per il taglio di alberi di arancio. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso„ con cui il ricorrente contesta vizi di motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza, è formulato secondo schemi di censura "in fatto", non consentiti in sede di legittimità, e riproduttivi di eccezioni già risolte dal giudice d'appello (mancanza di elementi di prova), posto che la sentenza impugnata ha ben chiarito le prove sulla base delle quali è giunta a ritenere responsabile il ricorrente del delitto contestatogli (soprattutto si richiamano punti 1.2. e 3 della sentenza impugnata). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.1. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile rilevato che, secondo giurisprudenza costante, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e nell'art. 163 cod. pen. (il giudice di merito, in particolare, a pag. 5 della sentenza impugnata, chiariva che, tra l'altro, la particolare intensità del dolo ed i precedenti penali risultanti dal certificato del casellario non permettevano di concedere il beneficio suddetto). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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