CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26492/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile. Rilevato che in merito alla contestazione di resistenza a pubblico ufficiale, è incontroverso che alla guida della propria vettura l'imputato non si è fermato all'alt dandosi alla fuga e colpendo più volte l'auto di servizio degli operanti, danneggiandola, nel tentativo di sottrarsi all'inseguimento. Pertanto, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, relativa a un imputato che aveva tentato di fuggire durante un controllo dei carabinieri, rivolgendo inoltre ai predetti minacce di morte per indurli a lasciarlo andare e cercando di forzare con la propria auto il posto di blocco); Rilevato altresì che manifestamente infondati risultano il secondo e il quarto motivo, relativi alla mancata applicazione della particolare tenuità per i reati di danneggiamento aggravato e le contravvenzioni di cui alle indicate norme del Codice della strada (la cui sussistenza è argomentata in modo non illogico dalla sentenza impugnata). Sul punto, la Corte territoriale ha motivato in modo adeguato, evidenziando il danno cagionato dall'imputato, la cui condotta - anche in considerazione dei precedenti penali, pure per fatti specifici (v. sentenza di primo grado, pag. 5) - non appare "particolarmente tenue". Rilevato, infine, che inammissibile è il motivo con il quale si eccepisce che la detenzione dello stupefacente (16 grammi di hashish) fosse per uso personale. La sentenza di appello ha, in modo adeguato, confermato il giudizio negativo sul punto adottato dal primo Giudice alla luce delle concrete modalità della condotta (la fuga è risultata finalizzata a evitare il rinvenimento della droga custodita nella vettura; nel garage in uso all'imputato sono stati trovati, oltre ad altro quantitativo di droga, occultato tra due valigie, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione): motivazione non sindacabile in sede di legittimità, atteso che «in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione» (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 202