Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 04366/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria II 31 dicembre 1979 Avverso la sentenza resa il 16 maggio 2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di BARI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Foggia il 10 giugno 2022, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e sequestro di persona contestati ai capi 1 e 2 della rubrica e per l'effetto rideterminava la pena come concordata dalle parti.

Ricorre l'imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché l'imputato non aveva rinunciato alle censure in merito alla recidiva, al giudizio di equivalenza tra le circostanze contrapposte e alla riduzione della pena.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame la pena è stata determinata nel rispetto dei criteri di legge e dell'accordo sulla pena intercorso con il P.G., sicchè le censure formulate dal ricorrente non sono consentite.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente - [OSCURATO:PERSONA] I orsellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANiCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALI: i 1 FEB. 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria II 31 dicembre 1979 Avverso la sentenza resa il 16 maggio 2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di BARI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Foggia il 10 giugno 2022, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e sequestro di persona contestati ai capi 1 e 2 della rubrica e per l'effetto rideterminava la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché l'imputato non aveva rinunciato alle censure in merito alla recidiva, al giudizio di equivalenza tra le circostanze contrapposte e alla riduzione della pena. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01) Nel caso in esame la pena è stata determinata nel rispetto dei criteri di legge e dell'accordo sulla pena intercorso con il P.G., sicchè le censure formulate dal ricorrente non sono consentite. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente - [OSCURATO:PERSONA] I orsellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANiCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALI: i 1 FEB. 202
Sentenza Cassazione n. 04366/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris