CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 1978
Cassazione n. 41120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/06/1978 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza emessa il 5 luglio 2016, il Tribunale di Bologna aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e 4, comma 2, d.P.R. n. 110 del 1975; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato il non doversi procedere, in ordine al secondo reato, per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena e confermando nel resto la pronuncia di primo grado; - che, avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del delitto di furto in abitazione per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con l'art. 624-bis, comma 3, cod. pen., che (anche nel testo vigente all'epoca del fatto) prevedeva per il reato in questione il massimo edittale di dieci anni di reclusione; ragion per cui non può ritenersi ancora decorso il termine massimo di prescrizione, iniziato a decorrere il 14 maggio 2013; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis