Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 30875/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, oltre ad essere generico per indeterminatezza, non indicando elementi a sostegno della particolare tenuità del danno, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per la concessione dell'attenuante è necessario che il danno cagionato alla parte offesa sia di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia solo lieve (Sez. 6, n. 1857 del 12/10/1989, Cancellieri, Rv. 183285-01), e nel caso di specie il valore della refurtiva, stimato in seimila euro circa, non può considerarsi tale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, oltre ad essere generico per indeterminatezza, non indicando elementi a sostegno della particolare tenuità del danno, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per la concessione dell'attenuante è necessario che il danno cagionato alla parte offesa sia di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia solo lieve (Sez. 6, n. 1857 del 12/10/1989, Cancellieri, Rv. 183285-01), e nel caso di specie il valore della refurtiva, stimato in seimila euro circa, non può considerarsi tale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30875/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris