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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12661/2026

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appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza di condanna emessa, all’esito di rito abbreviato, dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di NaveedAkhtar per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1, legge fall.,perché, in qualità di socio di maggioranza ed amministratore unico della societàdal 30.11.2011 al 7.4.2014 e successivamente quale amministratore di fatto della“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, dichiarata fallita in data 25.2.2016, sottraeva tutti i librisociali e le scritture contabili, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori,ostacolando la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, nonchél’accertamento delle responsabilità da parte del curatore del fallimento.La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto provato che l’imputato, anchedopo la dismissione formale della sua carica societaria e la cessione delle quotepossedute, avesse continuato a svolgere un ruolo gestorio della fallita ed avessevolontariamente occultato la documentazione contabile della società dopo averritirato la stessa dal commercialista che la custodiva, determinando una totaleopacità della situazione patrimoniale dell’impresa e conseguente danno per lamassa creditoria.2.

Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato consta di due motivi, diseguito indicati nei termini strettamente necessari per la motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att.

Cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge (con riferimento alledisposizioni di cui agli articoli 216, 223, legge fall. e 192 cod. proc. pen.) e viziodi motivazione, per avere la Corte di appello di Milano ritenuto accertata laresponsabilità dell’imputato nonostante la sua dismissione della carica diamministratore in data 3.2.2014 e l’assenza di ingerenze continuative nella nuovagestione.

La difesa osserva, al riguardo, che la nomina del nuovo amministratorenon potesse ritenersi meramente formale, dato che lo stesso aveva apposto la suasu uno degli assegni poi posti all’incasso nel dicembre 2014.Nessuna prova, inoltre, vi sarebbe stata in ordine al fatto che ladocumentazione contabile, materialmente consegnata dal commercialista aldipendente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fosse stata da questi ritirata per contodell’imputato e non del nuovo amministratore.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (in relazione all’art.216, comma 2, legge fall.) ed errata qualificazione giuridica della condotta nelreato di bancarotta fraudolenta documentale, anziché semplice, in assenza didimostrazione del dolo specifico di ottenere un ingiusto profitto o recarepregiudizio ai creditori, apoditticamente affermato come sussistente dalla Corte diappello senza alcuna argomentazione specifica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Prima di esaminare dettagliatamente i motivi di ricorso, appare opportunoporre in evidenza che la responsabilità del ricorrente per la condotta incontestazione è stata accertata, all’esito dei due giudizi di merito, con una “doppiaconforme” sentenza di condanna.La sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano, infatti, si salda nellasua struttura argomentativa con quella di primo grado, per i ripetuti richiami adessa e l’adozione dello stesso criterio di valutazione delle prove, il che consenteuna lettura congiunta dei due provvedimenti, che si integrano e completano traloro, secondo lo schema più volte delineato dalla giurisprudenza di questa Corte(sul punto, tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).In punto di difetto di motivazione, quale causa di annullamento dellasentenza, deve altresì essere rilevato che il vizio, come ripetutamente posto inevidenza da questa Corte, non può essere ravvisato sulla base di una criticaframmentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente edorganico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una validamotivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di unadeterminata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali siastato fatto richiamo, sia pure implicito (tra le tante, Sez. 1, n. 20030 del18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01).3.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il ruolo di amministratoredi fatto della società da parte del ricorrente anche dopo la formale dismissionedella carica formale e la circostanza che sia stato l’[OSCURATO:PERSONA] a ritirare, personalmenteo a mezzo di un suo delegato, la documentazione contabile precedentementecustodita dal commercialista della società, è in parte privo di specificità, perchénon si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato (anche nellaparte in cui richiama le considerazioni espresse nella prima sentenza di condanna)ed in parte è infondato.La responsabilità del ricorrente per la condotta in contestazione è stataaffermata dai giudici di merito all’esito della complessiva ricostruzione dellavicenda in esame che, come osservato in precedenza, non può essereframmentata in singoli punti.All’esito del giudizio di primo grado (come richiamato anche nella sentenzadella Corte di appello di Milano a p. 3), era stato accertato che la società fallita,costituita nel 2011, non aveva mai avuto in realtà una vera struttura aziendale e,fin dall’origine, aveva operato in modo fraudolento al precipuo fine di acquisireforniture con l’intento di non pagare i creditori.Come indicato in modo ancor più puntuale dal Tribunale di Milano (si veda p.9 della sentenza impugnata), la società non aveva una reale struttura operativa,disponeva solo di un ufficio in locazione ed aveva immobilizzazioni materialiinsignificanti.

La stessa aveva operato solo negli anni 2012 e 2013, durante i qualiaveva contratto ingenti debiti con almeno due società, “[OSCURATO:SOCIETA].”e “[OSCURATO:PERSONA]”, alla seconda delle quali, tra la fine del 2013 e l’inizio del2014, erano stati consegnati una serie di assegni risultati privi di copertura edinfatti “protestati” nel dicembre del 2014 allorquando erano stati posti all’incasso.Successivamente, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto le sue quote (cessione per la qualenon risulta neanche il pagamento di un corrispettivo) ed in data 3.2.2014 avevacomunicato all’Agenzia delle entrate la dismissione della sua carica diamministratore unico (neanche annotata nel registro delle imprese).

Da talemomento, la società non aveva più operato ed il nuovo amministratore([OSCURATO:PERSONA]), secondo quanto indicato nello stesso ricorso, si sarebbelimitato solo a sottoscrivere l’ultimo degli assegni consegnati ai creditori.In relazione poi al ritiro della documentazione contabile, come emerge dalledue sentenze di merito, il commercialista Sorentino (tenutario delle scritturecontabili) riferiva di aver consegnato una parte consistente della documentazionecontabile direttamente a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alcuni libri sociali(libro soci, libro mastro e libro giornale) a [OSCURATO:PERSONA] qualche giorno dopo (il[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Lo stesso commercialista precisava altresì che [OSCURATO:PERSONA], durante lavita della società, era il soggetto che seguiva le direttive dell’[OSCURATO:PERSONA] e con il qualeegli abitualmente si relazionava, posto che quest’ultimo era quasi sempreall’estero.Così ricostruita, dunque, la genesi e l’effettiva operatività della società fallita,prima il Tribunale e successivamente la Corte di appello, hanno coerentementeritenuto che la cessione delle quote e la nomina di un nuovo amministratore nellafase terminale della società, fossero meri espedienti posti in essere dal ricorrenteper evitare le responsabilità derivanti dall’inevitabile dichiarazione di decozionedella “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; che il ritiro e l’occultamento della documentazionecontabile fossero interamente riferibili all’odierno ricorrente e fossero finalizzati acelare l’accertamento della propria condotta fraudolenta.Il ragionamento e la conclusione dei giudici di merito non presentano profilidi illogicità e non sono scalfite dalle deduzioni difensive che ripropongono rilievibasati su dati puramente formali, come la dismissione della carica diamministratore del ricorrente quando ormai la società aveva cessato di operare,la formale sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, di uno degli assegniemessi dalla società (circostanza questa neanche debitamente comprovata masolo dedotta in ricorso) ed infine la circostanza che una parte delle scritturecontabili sia stata consegnata ad un collaboratore della società (ma in realtà sitrattava del fiduciario di [OSCURATO:PERSONA]) tre giorni dopo che il ricorrente avevacomunicato all’Agenzia delle entrate di non essere più amministratore unico.Si tratta di rilievi che non evidenziano vizi di motivazione censurabili in sededi legittimità e che pertanto devono essere rigettati.4.

Considerazioni in parte analoghe devono essere ribadite anche in relazioneal secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta l’erronea qualificazionegiuridica della condotta e la mancata motivazione in ordine alla sussistenza deldolo specifico di ottenere un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori.Per quanto la motivazione della Corte di appello di Milano sia sul puntoindubbiamente sintetica, viene in ogni caso precisato che la documentazionecontabile era stata deliberatamente sottratta (e non solo tenuta in mododisordinato, il che esclude la possibilità di riqualificazione della condotta nel menograve reato di bancarotta semplice) dopo essere stata ritirata dal commercialistae proprio al fine di determinare una “totale opacità sulla situazione patrimonialedell’impresa”.Tale osservazione si ricollega alla stessa formulazione del capo diimputazione, in cui viene indicato che uno degli scopi dell’imputato era quello diostacolare l’accertamento delle responsabilità dell’imputato da parte degli organifallimentari, finalità che è qualificabile come un ingiusto profitto per il fallito e alcontempo come pregiudizio per le ragioni creditorie e che ha trovato riscontro nellaricostruzione complessiva della vicenda, come in precedenza sintetizzata.Nessun profilo di contraddittorietà vi è inoltre nel richiamo al fatto chel’originario coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) fosse stato condannato per lafattispecie di cui all’art. 217, comma 2, legge fall., giacché correttamente la Corteprecisa che tale pronuncia (oltre a basarsi su diverso quadro probatorio)riguardava condotte diverse, cronologicamente successive e, diversamente daquelle dell’[OSCURATO:PERSONA], non sorrette da un dolo intenzionale di sottrazione dellescritture.Il ricorso è dunque complessivamente infondato e deve essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in data 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Milanoha confermato la sentenza di condanna emessa, all’esito di rito abbreviato, dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di NaveedAkhtar per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1, legge fall.,perché, in qualità di socio di maggioranza ed amministratore unico della societàdal 30.11.2011 al 7.4.2014 e successivamente quale amministratore di fatto della“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, dichiarata fallita in data 25.2.2016, sottraeva tutti i librisociali e le scritture contabili, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori,ostacolando la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, nonchél’accertamento delle responsabilità da parte del curatore del fallimento.La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto provato che l’imputato, anchedopo la dismissione formale della sua carica societaria e la cessione delle quotepossedute, avesse continuato a svolgere un ruolo gestorio della fallita ed avessevolontariamente occultato la documentazione contabile della società dopo averritirato la stessa dal commercialista che la custodiva, determinando una totaleopacità della situazione patrimoniale dell’impresa e conseguente danno per lamassa creditoria.2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato consta di due motivi, diseguito indicati nei termini strettamente necessari per la motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. Cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge (con riferimento alledisposizioni di cui agli articoli 216, 223, legge fall. e 192 cod. proc. pen.) e viziodi motivazione, per avere la Corte di appello di Milano ritenuto accertata laresponsabilità dell’imputato nonostante la sua dismissione della carica diamministratore in data 3.2.2014 e l’assenza di ingerenze continuative nella nuovagestione. La difesa osserva, al riguardo, che la nomina del nuovo amministratorenon potesse ritenersi meramente formale, dato che lo stesso aveva apposto la suasu uno degli assegni poi posti all’incasso nel dicembre 2014.Nessuna prova, inoltre, vi sarebbe stata in ordine al fatto che ladocumentazione contabile, materialmente consegnata dal commercialista aldipendente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fosse stata da questi ritirata per contodell’imputato e non del nuovo amministratore.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (in relazione all’art.216, comma 2, legge fall.) ed errata qualificazione giuridica della condotta nelreato di bancarotta fraudolenta documentale, anziché semplice, in assenza didimostrazione del dolo specifico di ottenere un ingiusto profitto o recarepregiudizio ai creditori, apoditticamente affermato come sussistente dalla Corte diappello senza alcuna argomentazione specifica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Prima di esaminare dettagliatamente i motivi di ricorso, appare opportunoporre in evidenza che la responsabilità del ricorrente per la condotta incontestazione è stata accertata, all’esito dei due giudizi di merito, con una “doppiaconforme” sentenza di condanna.La sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano, infatti, si salda nellasua struttura argomentativa con quella di primo grado, per i ripetuti richiami adessa e l’adozione dello stesso criterio di valutazione delle prove, il che consenteuna lettura congiunta dei due provvedimenti, che si integrano e completano traloro, secondo lo schema più volte delineato dalla giurisprudenza di questa Corte(sul punto, tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).In punto di difetto di motivazione, quale causa di annullamento dellasentenza, deve altresì essere rilevato che il vizio, come ripetutamente posto inevidenza da questa Corte, non può essere ravvisato sulla base di una criticaframmentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente edorganico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una validamotivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di unadeterminata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali siastato fatto richiamo, sia pure implicito (tra le tante, Sez. 1, n. 20030 del18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01).3. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il ruolo di amministratoredi fatto della società da parte del ricorrente anche dopo la formale dismissionedella carica formale e la circostanza che sia stato l’[OSCURATO:PERSONA] a ritirare, personalmenteo a mezzo di un suo delegato, la documentazione contabile precedentementecustodita dal commercialista della società, è in parte privo di specificità, perchénon si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato (anche nellaparte in cui richiama le considerazioni espresse nella prima sentenza di condanna)ed in parte è infondato.La responsabilità del ricorrente per la condotta in contestazione è stataaffermata dai giudici di merito all’esito della complessiva ricostruzione dellavicenda in esame che, come osservato in precedenza, non può essereframmentata in singoli punti.All’esito del giudizio di primo grado (come richiamato anche nella sentenzadella Corte di appello di Milano a p. 3), era stato accertato che la società fallita,costituita nel 2011, non aveva mai avuto in realtà una vera struttura aziendale e,fin dall’origine, aveva operato in modo fraudolento al precipuo fine di acquisireforniture con l’intento di non pagare i creditori.Come indicato in modo ancor più puntuale dal Tribunale di Milano (si veda p.9 della sentenza impugnata), la società non aveva una reale struttura operativa,disponeva solo di un ufficio in locazione ed aveva immobilizzazioni materialiinsignificanti. La stessa aveva operato solo negli anni 2012 e 2013, durante i qualiaveva contratto ingenti debiti con almeno due società, “[OSCURATO:SOCIETA].”e “[OSCURATO:PERSONA]”, alla seconda delle quali, tra la fine del 2013 e l’inizio del2014, erano stati consegnati una serie di assegni risultati privi di copertura edinfatti “protestati” nel dicembre del 2014 allorquando erano stati posti all’incasso.Successivamente, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto le sue quote (cessione per la qualenon risulta neanche il pagamento di un corrispettivo) ed in data 3.2.2014 avevacomunicato all’Agenzia delle entrate la dismissione della sua carica diamministratore unico (neanche annotata nel registro delle imprese). Da talemomento, la società non aveva più operato ed il nuovo amministratore([OSCURATO:PERSONA]), secondo quanto indicato nello stesso ricorso, si sarebbelimitato solo a sottoscrivere l’ultimo degli assegni consegnati ai creditori.In relazione poi al ritiro della documentazione contabile, come emerge dalledue sentenze di merito, il commercialista Sorentino (tenutario delle scritturecontabili) riferiva di aver consegnato una parte consistente della documentazionecontabile direttamente a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alcuni libri sociali(libro soci, libro mastro e libro giornale) a [OSCURATO:PERSONA] qualche giorno dopo (il[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Lo stesso commercialista precisava altresì che [OSCURATO:PERSONA], durante lavita della società, era il soggetto che seguiva le direttive dell’[OSCURATO:PERSONA] e con il qualeegli abitualmente si relazionava, posto che quest’ultimo era quasi sempreall’estero.Così ricostruita, dunque, la genesi e l’effettiva operatività della società fallita,prima il Tribunale e successivamente la Corte di appello, hanno coerentementeritenuto che la cessione delle quote e la nomina di un nuovo amministratore nellafase terminale della società, fossero meri espedienti posti in essere dal ricorrenteper evitare le responsabilità derivanti dall’inevitabile dichiarazione di decozionedella “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; che il ritiro e l’occultamento della documentazionecontabile fossero interamente riferibili all’odierno ricorrente e fossero finalizzati acelare l’accertamento della propria condotta fraudolenta.Il ragionamento e la conclusione dei giudici di merito non presentano profilidi illogicità e non sono scalfite dalle deduzioni difensive che ripropongono rilievibasati su dati puramente formali, come la dismissione della carica diamministratore del ricorrente quando ormai la società aveva cessato di operare,la formale sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, di uno degli assegniemessi dalla società (circostanza questa neanche debitamente comprovata masolo dedotta in ricorso) ed infine la circostanza che una parte delle scritturecontabili sia stata consegnata ad un collaboratore della società (ma in realtà sitrattava del fiduciario di [OSCURATO:PERSONA]) tre giorni dopo che il ricorrente avevacomunicato all’Agenzia delle entrate di non essere più amministratore unico.Si tratta di rilievi che non evidenziano vizi di motivazione censurabili in sededi legittimità e che pertanto devono essere rigettati.4. Considerazioni in parte analoghe devono essere ribadite anche in relazioneal secondo motivo del ricorso, con il quale si lamenta l’erronea qualificazionegiuridica della condotta e la mancata motivazione in ordine alla sussistenza deldolo specifico di ottenere un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori.Per quanto la motivazione della Corte di appello di Milano sia sul puntoindubbiamente sintetica, viene in ogni caso precisato che la documentazionecontabile era stata deliberatamente sottratta (e non solo tenuta in mododisordinato, il che esclude la possibilità di riqualificazione della condotta nel menograve reato di bancarotta semplice) dopo essere stata ritirata dal commercialistae proprio al fine di determinare una “totale opacità sulla situazione patrimonialedell’impresa”.Tale osservazione si ricollega alla stessa formulazione del capo diimputazione, in cui viene indicato che uno degli scopi dell’imputato era quello diostacolare l’accertamento delle responsabilità dell’imputato da parte degli organifallimentari, finalità che è qualificabile come un ingiusto profitto per il fallito e alcontempo come pregiudizio per le ragioni creditorie e che ha trovato riscontro nellaricostruzione complessiva della vicenda, come in precedenza sintetizzata.Nessun profilo di contraddittorietà vi è inoltre nel richiamo al fatto chel’originario coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) fosse stato condannato per lafattispecie di cui all’art. 217, comma 2, legge fall., giacché correttamente la Corteprecisa che tale pronuncia (oltre a basarsi su diverso quadro probatorio)riguardava condotte diverse, cronologicamente successive e, diversamente daquelle dell’[OSCURATO:PERSONA], non sorrette da un dolo intenzionale di sottrazione dellescritture.Il ricorso è dunque complessivamente infondato e deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in data 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
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