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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17531/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 14/9/2023, ritenuto che fosse la riproposizione di una precedente analoga richiesta, ha dichiarato "non luogo a provvedere" in relazione all'istanza presentata il 25/7/023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto "l'annullamento del dato di conservatoria con tutti gli effetti di legge, confermando il provvedimento di revoca della confisca".

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 666 in combinato disposto con l'art. 125 cod. proc. pen.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la decisione sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto ritenuto, la questione posta sarebbe diversa da quella oggetto della precedente istanza e, quindi, il provvedimento sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 3.

In data 29 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 29 dicembre 2023 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegata l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano a seguito dell'istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta identità tra la richiesta formulata con l'attuale istanza e quella già in precedenza decisa dal giudice dell'esecuzione.

La doglianza è fondata.

Il presupposto sul quale il giudice dell'esecuzione ha fondato la dichiarazione di "non luogo a provvedere" in merito alla richiesta proposta è costituito dall'inammissibilità della stessa in quanto mera riproposizione di una istanza già decisa.

La motivazione quanto alla ritenuta sovrapponibilità delle richieste e, perciò, quanto al presupposto della conclusione, è inesistente.

Dal testo del provvedimento impugnato, infatti, al di là della mera e generica affermazione per cui "l'istanza ripropone il tema della vigenza della confisca dei beni siti in [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]", non vi è alcuna indicazione concreta dalla quale poter inferire se e in quali termini la presente istanza sia sovrapponibile, quanto alle ragioni esposte e alle richieste formulate, a quella in precedenza decisa.3.

Per le ragioni evidenziate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 14/9/2023, ritenuto che fosse la riproposizione di una precedente analoga richiesta, ha dichiarato "non luogo a provvedere" in relazione all'istanza presentata il 25/7/023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto "l'annullamento del dato di conservatoria con tutti gli effetti di legge, confermando il provvedimento di revoca della confisca". 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 666 in combinato disposto con l'art. 125 cod. proc. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la decisione sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto ritenuto, la questione posta sarebbe diversa da quella oggetto della precedente istanza e, quindi, il provvedimento sarebbe stato emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 3. In data 29 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 29 dicembre 2023 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], allegata l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Milano a seguito dell'istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta identità tra la richiesta formulata con l'attuale istanza e quella già in precedenza decisa dal giudice dell'esecuzione. La doglianza è fondata. Il presupposto sul quale il giudice dell'esecuzione ha fondato la dichiarazione di "non luogo a provvedere" in merito alla richiesta proposta è costituito dall'inammissibilità della stessa in quanto mera riproposizione di una istanza già decisa. La motivazione quanto alla ritenuta sovrapponibilità delle richieste e, perciò, quanto al presupposto della conclusione, è inesistente. Dal testo del provvedimento impugnato, infatti, al di là della mera e generica affermazione per cui "l'istanza ripropone il tema della vigenza della confisca dei beni siti in [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]", non vi è alcuna indicazione concreta dalla quale poter inferire se e in quali termini la presente istanza sia sovrapponibile, quanto alle ragioni esposte e alle richieste formulate, a quella in precedenza decisa.3. Per le ragioni evidenziate il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano. Cos
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