CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 ottobre 1991
Cassazione n. 29018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1968 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti alla CORTE APPELLO CAMPOBASSO. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale richiede e viene rilasciato certificato di presenza. Il difensore presente chiede che l'annullamento sia fatto senza rinvio. , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], imputati di reati in tema di stupefacenti, ricorre, con un unico atto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Campobasso, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena ad entrambi inflitta, così disponendo: anni quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 16.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Lamenta violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e relativa carenza di motivazione, giacché, nella richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena finale era stata stabilita in misura inferiore e, precisamente, nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA], anni tre, mesi quattro ed euro 14.000 di multa; per [OSCURATO:PERSONA], anni tre, mesi due ed euro 14.000 di multa. 3. Il ricorso è fondato. 4. Risulta, infatti, dalla richiesta di concordato, formulata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. e accolta dal pubblico ministero, in data 10/12/2020, che la pena finale era stata rideterminata, su accordo delle parti, nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA], anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa; per [OSCURATO:PERSONA], anni tre, mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena che viene rideterminata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 14.000 di multa. Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere es