Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06388/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è generico, ripetitivo, manifestamente infondato ed aspecifico, non confrontandosi affatto con la risposta fornita dalla Corte d'appello sul punto specifico (pg. 3 e 4); osservato che, per altro verso, lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove, con corretti richiami giurisprudenziali, e richiamando quanto considerato alla precedente pg. 3, si rileva come l'accertata consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa delle componenti della sua vettura osti alla configurabilità della fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è generico, ripetitivo, manifestamente infondato ed aspecifico, non confrontandosi affatto con la risposta fornita dalla Corte d'appello sul punto specifico (pg. 3 e 4); osservato che, per altro verso, lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove, con corretti richiami giurisprudenziali, e richiamando quanto considerato alla precedente pg. 3, si rileva come l'accertata consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa delle componenti della sua vettura osti alla configurabilità della fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
Sentenza Cassazione n. 06388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris