CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 10928/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento n. 14603-2021 promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], definito con sentenza resa da questa Corte in data 13-07-2021; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] premesso che, con sentenza n. 38088/2021 emessa in data 13-07-2021 nel procedimento n. 14603-2021 R.G.N., questa Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona del 9 aprile 2021 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; lette la nota trasmessa 1'8 ottobre 2024 dall'[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Verona e la certificazione dell'Agenzia delle Entrate; rilevato che nel dispositivo del ruolo di camera di consiglio e nell'intestazione della sentenza n. 38088-2021, il mese di nascita del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per mero errore materiale, è stato indicato in marzo e non in quello corretto, ossia agosto; ritenuto che a tale errore può porsi rimedio con il procedimento di correzione previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 38088/2021, relativamente al ricorso R.G.N. 14603/2021 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che ove la data di nascita del ricorrente è stata indicata nel 18-03-1963, deve leggersi ed intendersi: 18-08-1963. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.