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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25633/2026

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ontroAnzidei Ennio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6392/2024depositata il 11/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dellaCorte d’Appello di Roma, pubblicata in data 11.10.2024, di rigettoNumero registro generale 1700/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 25633/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva accoltola domanda di condanna sia del ricorrente, sia della moglie DanielaBaldoni, al pagamento di € 62.695,00, oltre accessori e spese, a favoredell’attore [OSCURATO:PERSONA].Al ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi, EnnioAnzidei ha resistito con controricorso tempestivo senza proposizione diricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Prima della data fissata per la discussione del ricorso in camera diconsiglio, i difensori delle parti hanno congiuntamente richiesto ladeclaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, aspese compensate: i difensori hanno giustificato la richiesta perl’intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo, con il quale è statadefinita (anche) la controversia sub iudice.RAGIONI DELLA DECISIONESi deve dare atto del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente aproseguire il giudizio (cfr., tra le altre: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass.11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907) che fonda, appunto,una situazione di cessazione della materia del contendere (cfr. ancora, direcente, Cass. n.30640/2024), presupponente il sopravvenire dicircostanze comportanti il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenereuna pronuncia giudiziale di composizione della lite: nel caso di specie,detta situazione è stata legittimamente evidenziata, nello svolgimentodell’incarico professionale conferito loro e della rappresentanzaprocessuale delle parti che esso comprende, ex art.82-84 c.p.c., daiprocuratori del ricorrente e del controricorrente ed è stata giustificata conil raggiungimento di una definizione pattizia della controversia.Deve essere quindi dichiarata l’intervenuta cessazione della materiadel contendere.Numero registro generale 1700/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 25633/2026Data pubblicazione 21/09/2026Si compensano integralmente tra le parti le spese del presente giudiziodi legittimità, come richiesto in conseguenza degli accordi raggiunti.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile (per causediverse da situazioni sopravvenute idonee ad incidere sulle condizionidell’azione) o improcedibile, o sia stata respinta nel merito.La Corte di Cassazione,-dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/09/2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroAnzidei Ennio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6392/2024depositata il 11/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dellaCorte d’Appello di Roma, pubblicata in data 11.10.2024, di rigettoNumero registro generale 1700/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 25633/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva accoltola domanda di condanna sia del ricorrente, sia della moglie DanielaBaldoni, al pagamento di € 62.695,00, oltre accessori e spese, a favoredell’attore [OSCURATO:PERSONA].Al ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi, EnnioAnzidei ha resistito con controricorso tempestivo senza proposizione diricorso incidentale.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Prima della data fissata per la discussione del ricorso in camera diconsiglio, i difensori delle parti hanno congiuntamente richiesto ladeclaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, aspese compensate: i difensori hanno giustificato la richiesta perl’intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo, con il quale è statadefinita (anche) la controversia sub iudice.RAGIONI DELLA DECISIONESi deve dare atto del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente aproseguire il giudizio (cfr., tra le altre: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass.11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907) che fonda, appunto,una situazione di cessazione della materia del contendere (cfr. ancora, direcente, Cass. n.30640/2024), presupponente il sopravvenire dicircostanze comportanti il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenereuna pronuncia giudiziale di composizione della lite: nel caso di specie,detta situazione è stata legittimamente evidenziata, nello svolgimentodell’incarico professionale conferito loro e della rappresentanzaprocessuale delle parti che esso comprende, ex art.82-84 c.p.c., daiprocuratori del ricorrente e del controricorrente ed è stata giustificata conil raggiungimento di una definizione pattizia della controversia.Deve essere quindi dichiarata l’intervenuta cessazione della materiadel contendere.Numero registro generale 1700/2025Numero sezionale 1861/2026Numero di raccolta generale 25633/2026Data pubblicazione 21/09/2026Si compensano integralmente tra le parti le spese del presente giudiziodi legittimità, come richiesto in conseguenza degli accordi raggiunti.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile (per causediverse da situazioni sopravvenute idonee ad incidere sulle condizionidell’azione) o improcedibile, o sia stata respinta nel merito.La Corte di Cassazione,-dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/09/2026.Il PresidenteMauro Mocci