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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 45019/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/1/2021 della Corte di appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza in data 11/12/2020 del Tribunale di Napoli, dichiarando la prescrizione del reato ex art. 474, cod.pen. di cui al capo A) e riducendo la pena per il reato di cui all'art. 648, cod.pen. contestata al capo B. Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. per la mancanza di elementi di prova in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 474, cod.pen. 1.2.

Vizio di motivazione «in riferimento alla carenza della condizione di procedibilità della configurazione della fattispecie di cui all'art. 648, c.p.»;

1.3. Vizio di motivazione in riferimento alle circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

La Corte di appello ha disattese i motivi di appello illustrando i plurimi elementi convergenti nel senso della palese contraffazione della merce; specificando gli ulteriori plurimi elementi convergenti nel senso della piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; ha escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'elevato numero di capi di abbigliamento.

A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Il ricorrente non oppone censure volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di merito, reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, così sollevando questioni il cui vaglio è precluso al giudice della legittimità.

Va ricordato, infatti, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2.2. Con specifico riguardo al tema della necessità della registrazione della merce, va ribadito che «ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen. allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce», (Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01)».

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, che risulta aspecifico e -al contempo- manifestamente infondato, giacchè non è stato assolto l'onere ora ribadito.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/1/2021 della Corte di appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza in data 11/12/2020 del Tribunale di Napoli, dichiarando la prescrizione del reato ex art. 474, cod.pen. di cui al capo A) e riducendo la pena per il reato di cui all'art. 648, cod.pen. contestata al capo B. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, cod.proc.pen. per la mancanza di elementi di prova in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 474, cod.pen. 1.2. Vizio di motivazione «in riferimento alla carenza della condizione di procedibilità della configurazione della fattispecie di cui all'art. 648, c.p.»; 1.3. Vizio di motivazione in riferimento alle circostanze attenuanti generiche. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello ha disattese i motivi di appello illustrando i plurimi elementi convergenti nel senso della palese contraffazione della merce; specificando gli ulteriori plurimi elementi convergenti nel senso della piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; ha escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'elevato numero di capi di abbigliamento. A fronte di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali e nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Il ricorrente non oppone censure volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di merito, reiterando le censure di fatto già sollevate dinanzi a quel Giudice, così sollevando questioni il cui vaglio è precluso al giudice della legittimità. Va ricordato, infatti, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2. Con specifico riguardo al tema della necessità della registrazione della merce, va ribadito che «ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen. allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce», (Sez. 2, Sentenza n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01)». Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, che risulta aspecifico e -al contempo- manifestamente infondato, giacchè non è stato assolto l'onere ora ribadito. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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