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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38516/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte dì appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 6 febbraio 2018).

Ritenuto che l'unico motivo proposto (mancata verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen.) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte dì appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Bari, 6 febbraio 2018). Ritenuto che l'unico motivo proposto (mancata verifica della sussistenza dell'art. 129 cod. proc. pen.) si appalesa del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta (così come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris