CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24413/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/05/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro confermavala sentenza del Tribunale di Castrovillari del 1 2 / 0 7 /20 2 3 , che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’articolo7 d.l. n. 4/2019 alla pena di mesi 8di reclusione. 2. Avverso tale sentenz a l’imputat o propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 131-biscod. pen.. 3. Il ricorso èinammissibile. La sentenza impugnata chiarisce che il fatto non può considerarsi di particolare tenuità in ragione della gravità del reato, come considerata a seguito di una valutazione globale del fatto, ritenendo particolarmente grave la condotta insidiosa del ricorrente, che ha omesso di dichiarare di percepire il beneficio (non dovuto in ragione del suo stato detentivo) non solo in sede di interrogatorio di garanzia, ma anche nelle fasi successive, essendo emersa poi l’illegittimità della situazione solo a seguito di approfonditi controlli da parte dei Carabinieri. Tale motivazione risulta fare buon governo dei principi stabiliti da questa Corte, la quale ritiene addirittura che la motivazione p ossa risultare implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dalgiudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 -02). 5. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l’11 aprile 20