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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32611/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26;considerato che il primo motivo, sul mancato riconoscimento dell’attenuantedi cui all’art. 89 cod. pen., è fondato su argomenti che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla Corte di merito, poiché i giudici di appello hanno dato puntualmente contodelle risultanze dell’accertamento espletato dal perito nominato, evidenziandoche, per la semplicità della condotta contestata, l’interruzione della stessaall’arrivo delle guardie carcerarie e le ammissioni dello stesso imputato, non v’èragione di ritenere, a differenza di quanto accaduto in altro, parallelo, caso, chel’imputato non abbia agito coscientemente, ma sia stato, piuttosto, agito (nonagit, sed agitur);osservato che il secondo motivo è formulato per incuriam, giacché lecircostanze attenuanti generiche, di cui si lamenta il diniego, sono state applicatefin dal primo grado, risultando quindi carente l’interesse;ritenuto che il terzo motivo, con cui si contesta l'eccessività della pena, sirisolve in generiche considerazioni che richiamano il dettato normativo, senzaalcuna concretezza, risultando pertanto generico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26;considerato che il primo motivo, sul mancato riconoscimento dell’attenuantedi cui all’art. 89 cod. pen., è fondato su argomenti che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla Corte di merito, poiché i giudici di appello hanno dato puntualmente contodelle risultanze dell’accertamento espletato dal perito nominato, evidenziandoche, per la semplicità della condotta contestata, l’interruzione della stessaall’arrivo delle guardie carcerarie e le ammissioni dello stesso imputato, non v’èragione di ritenere, a differenza di quanto accaduto in altro, parallelo, caso, chel’imputato non abbia agito coscientemente, ma sia stato, piuttosto, agito (nonagit, sed agitur);osservato che il secondo motivo è formulato per incuriam, giacché lecircostanze attenuanti generiche, di cui si lamenta il diniego, sono state applicatefin dal primo grado, risultando quindi carente l’interesse;ritenuto che il terzo motivo, con cui si contesta l'eccessività della pena, sirisolve in generiche considerazioni che richiamano il dettato normativo, senzaalcuna concretezza, risultando pertanto generico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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