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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30467/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione degli identici motivi d'impugnazione presentati con il gravame, affrontati dalla corte di appello, che ha ampiamente illustrato gli elementi convergenti nel senso del pieno coinvolgimento del ricorrente alla rapina (ivi compreso il dolo), dando risposta ai rilievi sulla credibilità del testimone ed escludendo anche la configurabilità del concorso anomalo, congruamente motivando anche sulla misura della pena, in relazione all'estensione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che, a fronte di ciò, il ricorrente reitera le medesime argomentazioni così sostanzialmente introducendo davanti alla Corte di cassazione un ulteriore giudizio di merito, precluso al giudice della legittimità, senza esporre censure astrattamente riconducibili al paradigma di alcuno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, va ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione degli identici motivi d'impugnazione presentati con il gravame, affrontati dalla corte di appello, che ha ampiamente illustrato gli elementi convergenti nel senso del pieno coinvolgimento del ricorrente alla rapina (ivi compreso il dolo), dando risposta ai rilievi sulla credibilità del testimone ed escludendo anche la configurabilità del concorso anomalo, congruamente motivando anche sulla misura della pena, in relazione all'estensione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che, a fronte di ciò, il ricorrente reitera le medesime argomentazioni così sostanzialmente introducendo davanti alla Corte di cassazione un ulteriore giudizio di merito, precluso al giudice della legittimità, senza esporre censure astrattamente riconducibili al paradigma di alcuno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; considerato che, pertanto, va ribadito che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17
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