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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29202/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2 8290 d el ruolo generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle entrate-riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale Oggetto: iva – servizio postale - esenzione - depositata il 28 giugno 2023, elettivamente domiciliatain Roma, Corso d’Italia, n. 19, presso quest’ultimo difensore; - ricorrent e - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1677/24/2015, depositata in data 22aprile 201 5 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso dichiarando di non opporsi alla richiesta di estinzione del processo; uditi per l a ricorrent e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e , per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello StatoLaura Paolucci; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente l’attività di riscossione mediante ruolo, un avviso di contestazione , relativo alperio do di imposta 200 5 , con il quale era stata irrogata la sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture emesse dalla società TNT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla quale era stato affidato il servizio di notifica delle cartelle di pagamento, in quanto le suddette operazioni non eranostate assoggettate a iva; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appelloprincipale e la società appello incidentale; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello principale, in particolare ha ritenuto che alla fattispecie doveva applicarsi la previsione di cui all’art. 10, n. 16, d.P.R. n. 633/1972; in particolare, ha ritenuto che il regime di esenzione di cui alla suddetta previsione poteva trovare applicazione, anche alla luce della norma interpretativa di cui all’art. 6, l. n. 31/1980, solo con riferimento alle prestazioni rese dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell’espletamento del servizio postale o da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione, sicchè l’esenzione aveva riguardo solo alle prestazioni rese per i servizi postali universalie non a quelle di recapito della corrispondenza non epistolare svolte per conto di un’altra impresa privata al di fuori del regime di esclusiva; nella specie, tali requisiti soggettivi non erano stati riscontrati né provati; non sussisteva, inoltre, il difetto di motivazione dell’atto impugnato né la nullità dell’atto per violazione dell’art. 12, legge n. 212/2000, né poteva trovare accoglimento la ragione di doglianza della società relativa al fatto che non poteva essere applicata la sanzione sulla base dellasupposta natura di organismo pubblico della società in quanto partecipata anche dall’Agenzia delle entrate; la società ha quindi proposto ricors o per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi di censura ed illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio va dato atto che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha evidenziato di avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, della cartella di pagamento n. 29620150044705945000 relativa all’atto di contestazione oggetto della presente controversia; in particolare, risulta data prova della presentazione della suddetta domanda, della riferibilità della stessa alla cartella di pagamento derivante dall’atto di contestazione oggetto del presente giudizio nonché dell’avvenuto versamento di quanto dovuto; verificata l'osservanza dei requisiti richiesti, va dichiarata l'estinzione del processoper cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito; le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass. civ., 12 gennaio 2022, n. 733; Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407); in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407).

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con spese giudiziali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2 8290 d el ruolo generale dell’anno 20 1 5 proposto da: Agenzia delle entrate-riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale Oggetto: iva – servizio postale - esenzione - depositata il 28 giugno 2023, elettivamente domiciliatain Roma, Corso d’Italia, n. 19, presso quest’ultimo difensore; - ricorrent e - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1677/24/2015, depositata in data 22aprile 201 5 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso dichiarando di non opporsi alla richiesta di estinzione del processo; uditi per l a ricorrent e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e , per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello StatoLaura Paolucci; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente l’attività di riscossione mediante ruolo, un avviso di contestazione , relativo alperio do di imposta 200 5 , con il quale era stata irrogata la sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture emesse dalla società TNT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla quale era stato affidato il servizio di notifica delle cartelle di pagamento, in quanto le suddette operazioni non eranostate assoggettate a iva; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appelloprincipale e la società appello incidentale; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello principale, in particolare ha ritenuto che alla fattispecie doveva applicarsi la previsione di cui all’art. 10, n. 16, d.P.R. n. 633/1972; in particolare, ha ritenuto che il regime di esenzione di cui alla suddetta previsione poteva trovare applicazione, anche alla luce della norma interpretativa di cui all’art. 6, l. n. 31/1980, solo con riferimento alle prestazioni rese dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell’espletamento del servizio postale o da imprese assuntrici del servizio stesso in regime di concessione, sicchè l’esenzione aveva riguardo solo alle prestazioni rese per i servizi postali universalie non a quelle di recapito della corrispondenza non epistolare svolte per conto di un’altra impresa privata al di fuori del regime di esclusiva; nella specie, tali requisiti soggettivi non erano stati riscontrati né provati; non sussisteva, inoltre, il difetto di motivazione dell’atto impugnato né la nullità dell’atto per violazione dell’art. 12, legge n. 212/2000, né poteva trovare accoglimento la ragione di doglianza della società relativa al fatto che non poteva essere applicata la sanzione sulla base dellasupposta natura di organismo pubblico della società in quanto partecipata anche dall’Agenzia delle entrate; la società ha quindi proposto ricors o per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi di censura ed illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio va dato atto che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha evidenziato di avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, della cartella di pagamento n. 29620150044705945000 relativa all’atto di contestazione oggetto della presente controversia; in particolare, risulta data prova della presentazione della suddetta domanda, della riferibilità della stessa alla cartella di pagamento derivante dall’atto di contestazione oggetto del presente giudizio nonché dell’avvenuto versamento di quanto dovuto; verificata l'osservanza dei requisiti richiesti, va dichiarata l'estinzione del processoper cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito; le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass. civ., 12 gennaio 2022, n. 733; Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407); in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407). P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con spese giudiziali
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