CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vanni B. Bertolini, che ha concluso perl’inammissibilità dei ricorsi.uditi, per l’imputato, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Verona, che sisono riportati ai rispettivi ricorsi chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27/10/2025, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenzadel 23/04/2024 con cui il Tribunale di Verona aveva condannato XXXXXXXXXXXXX allapena di anni sette e mesi tre di reclusione in relazione ai delitti di cui agli articoli 81, 572,612-b is , 609-b is e 609- te r , 582-585 , 624 , 646 cod . pen . in danno d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2. Avverso tale sentenza l’imputato propone, tramite i propri difensori di fiducia, duedistinti ricorsi per cassazione. 3. Il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal delitto di maltrattamenti in famiglia, nonché travisamento della prova dichiarativa ederronea qualificazione giuridica del fatto.Il giudice avrebbe fatto riferimento ad una coabitazione di breve durata, instabile edanomala, presupponendo una prospettiva di stabilità della coppia sulla base del solo fattoche l'imputato era solito dormire a casa della persona offesa fino a cinque volte allasettimana.In realtà tra i due soggetti vi era una semplice frequentazione priva di quella comunionedi vita e di intenti che caratterizza il rapporto di convivenza.3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione al delitto di violenza sessuale di cui al capo C); la Corte di appello avrebbetravisato le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla sussistenza del reato e alla suaqualificazione giuridica.Essa, infatti, nel corso dell’escussione dibattimentale, ha escluso di avere subitoviolenza sessuale, per cui la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore percettivo checoncretizza un travisamento per omissione.4. Il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli articoli 192 e 546 cod. proc. pen. in riferimento all’attendibilità della persona offesa, laquale, non solo a dibattimento ha negato la natura violenta della condotta, ma ha anchechiarito che le dichiarazioni inizialmente rese erano state eterodirette dalla polizia giudiziaria(tanto da convincere lo stesso pubblico ministero a chiedere l’assoluzione), mentre i riscontriestrinseci sono assolutamente indiretti e ambigui, oltre che provenienti da persona di dubbiaLa Corte d’appello si limita a ritenere inattendibile la ritrattazione, affermando che fosseavvenuta «per timore» o per dimenticanza, nonostante fossero passati solo due anni daifatti.4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione al delitto dimaltrattamenti in famiglia. Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo delricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].4.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenzadella recidiva. La Corte non chiarisce in che modo l’unico precedente penale, risalente e peraltri reati, sia significativo di particolare propensione al crimine e i presenti reati costituiscanoespressione di maggiore colpevolezza.4.4. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all’omessoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza anziché diequivalenza.4.5. Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione agli aumenti operati incontinuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, nelcaso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» di merito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha«riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009,Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01),ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa dellasentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessoargomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpounitario, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena diinammissibilità - in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv.209145).3. La presenza di una doppia conforme di merito proietta i suoi effetti anche sui limiti dideducibilità del vizio di travisamento della prova.3.1. In tal caso, infatti, il vizio in parola può essere dedotto con il ricorso per cassazionenell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi digravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quandoentrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanzeprobatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.).Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione é ammissibile laddove il datoprobatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, Mietti, Rv. 283777 - 01).Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifestaevidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01;Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, Loculli, n.m.). È necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile,tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delladichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che iltravisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 -01).Ne deriva l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significatoprobatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188del 4/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01).3.2. A ciò consegue l’inammissibilità di entrambi i profili di travisamento dedotti nelricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].3.2.1. Quanto al primo aspetto, in tutta evidenza, le prove sono state esaminate daentrambi i giudici del merito attraverso una lettura complessiva del compendio acquisito,laddove – al contrario - l’asserito travisamento, nella prospettazione difensiva, si sostanzia innull’altro che nella (inammissibile) sollecitazione a rivalutare, in questa sede, il significatoparti), operazione conformemente svolta attraverso un ragionamento scevro dacontraddizioni o manifeste illogicità.3.2.2. Quanto al secondo profilo, nessuna omissione è ravvisabile nella motivazione deigiudici del merito, che hanno proceduto ad un rigoroso vaglio di attendibilità tutte ledichiarazioni rese dalla persona offesa, dando atto delle contraddizioni cui la stessa èincorsa. Anche in tal caso, pertanto, si potrebbe parlare non già di travisamento ma, al limite,di un vizio di motivazione; vizio che, tuttavia, come si vedrà nei paragrafi che seguono, nonsussiste.4. Tanto premesso, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come tutti i profili di doglianza costituisconopedissequa reiterazione di analoghe censure puntualmente disattese dalla Corte territorialee, prima di lei, dal primo giudice.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata; Sez. 2, n. 7986del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena diinammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto egli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto eindefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto edegli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento ilcui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv254584; Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo sidestina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto eammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzioneil provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specificacritica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del12/3/2019, Furlan, cit.).5. Entrando nel dettaglio, in punto di attendibilità della persona offesa in relazione aldelitto di violenza sessuale, la Corte d’appello evidenzia come la stessa abbia narratol’occorso in modo perfettamente sovrapponibile non solo davanti alla polizia giudiziaria, maanche nelle querele presentate sua sponte (acquisite con il consenso delle parti), e cheanche la contraddizione in cui è caduta in dibattimento, ricondotta a perdurante timore neiconfronti dell’imputato e alla voglia di «voltare pagina» (tanto da indurre la p.o. a trasferirsiall’estero), è comunque rientrata dopo le contestazioni.Inoltre, fenomenale riscontro estrinseco sarebbe costituito dalle dichiarazioni dellasorella della vittima, con cui la stessa si confidava, che ha riferito delle violenzereiteratamente perpetrate, anche senza contraccettivo, contro la volontà della donna, chespesso era talmente intimidita dall’imputato da ritenere giusto non opporre resistenza afronte dei suoi impulsi sessuali.Del resto, in favore della complessiva attendibilità della donna militano anche il refertomedico ospedaliero, circa le percosse ricevute, e i messaggi minatori ad essa inviatidall’imputato, che costituiscono riscontro oggettivo degli altri reati contestati e grazie ai qualii giudici veneti, in assenza di ulteriori contraddizioni, non ritengono di dover procedere aduna valutazione di attendibilità frazionata delle dichiarazioni testimoniali della vittima.Con tale motivazione, completa e priva di aporie, il ricorrente non si confronta affatto,limitandosi a reiterare la doglianza disattesa in appello.6. Quanto alla nozione di convivenza, entrambe le sentenze, in punto di fatto, hannostabilito (v. pag. 4-5 sentenza di appello) che l’imputato conduceva una «doppia vita»,sostanzialmente disimpegnandosi attraverso due famiglie: presso la persona offesa eglidormiva fino a cinque giorni a settimana (la Corte definisce la coabitazione «frazionata macostante») e aveva convinto la donna che avrebbe lasciato la sua famiglia «regolare» perstare solo con lei.Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti infamiglia, il concetto di «convivenza», in ossequio al divieto di interpretazione analogica dellenorme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata estabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nellostesso luogo (Sez.6, n. 38336 del 28/9/2022, Rv. 283939).Si richiede, pertanto, una relazione affettiva implicante reciproche aspettative di mutuasolidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su unastabile condivisione dell'abitazione (Sez.6, n. 15883 del 16/3/2022, Rv.283436; Sez.6, n.31390 del 30/3/2023, Rv. 285087; Sez.6, n. 29928 del 29/5/2025, Rv. 288417).In ogni caso, come ricordato dalla sentenza impugnata a pagina 6, è configurabile (Sez.6, n. 17888 del 11/02/2021, O., Rv. 281092 - 01) il reato di maltrattamenti in famiglia anchein presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché siasorta una prospettiva di stabilità e un'attesa di reciproca solidarietà.Anche in questo caso le doglianze comuni a entrambi i ricorsi non considerano lacompleta motivazione delle sentenze di merito, risultando pertanto prive della necessariaspecificità.7. La doglianza relativa alla recidiva è inammissibile.7.1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che «in tema di recidivafacoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia cheescluda la sussistenza della stessa» (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, Colelli, n.m.; Sez. 6,n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01).Già con sentenza n. 20798/2011 (ud. 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01), leSezioni Unite hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l’«astrattapericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Esso postula,piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine adelinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia intermini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza edella capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificatatra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essereconcretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti,e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della piùaccentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.Si è poi affermato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste dauno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concretose la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e dipericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essisono i l segno, a l la qual i tà e a l grado d i o f fensiv i tà dei comportament i ,alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventualeoccasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo dellapersonalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontroformale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, DelChicca, Rv. 270419 – 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960 - 01).Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura lapregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, cheabbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n.10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01).Tra gli elementi da tenere in considerazione per i motivi di cui sopra, vi è anchel’eventuale lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie (nel caso di specie ècontestata la recidiva infraquinquennale, quindi il lasso temporale trascorso fra i due reatinon è certo ampio) e quella attualmente giudicata, certamente indice di una relazionequalificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, n.m.).Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, conargomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativaprosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018,ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, comenel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dallaparticolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01).E’ comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudiceha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione diuna «maggiore capacità delinquenziale».7.2. La sentenza (pag. 11) fa buon governo degli anzidetti principi.Essa sottolinea in primis che, pur trattandosi di violazioni eterogenee, il nuovo delitto èstato commesso «in un contesto di evidente insensibilità rispetto al precedente, alla suaefficacia risocializzante».Evidenzia poi la Corte territoriale che « il collegamento qualificato non sussiste solo nelcaso di ricaduta nella lesione del medesimo bene giuridico; nel caso in esame si registra unsignificativo salto di qualità. L’imputato ha approfittato, disposto come se fosse un padrone,della libertà sessuale della vittima, della sua persona, delle cose più importanti del suopatrimonio, in un crescendo di pericolosità che si è diversificata in ambiti diversi, il maggiorepregiudizio per beni importantissimi quali la libertà di determinazione della persona e ciò perun periodo significativo e con modalità brutali (capi C, A e B, ma non solo)».La doglianza, che non si confronta in modo realmente critico con la ampia motivazione,è quindi inammissibile per difetto di specificità estrinseca.7.3. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, peraltro, che il precedente che ha giustificato la contestazionedella recidiva infraquinquennale non può considerarsi «aspecifico» in relazione al capo D)della rubrica, posto che i delitti in materia di stupefacenti costituiscono reati plurioffensivi,che tutelano la salute (individuale e collettiva) e l'ordine pubblico (Corte costituzionale,sentenza n. 360 del 1995; Sez. U. n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211073, inmotivazione; Sez. U, n.28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239921; in riferimento all’art. 74d.P.R. 309/1990, Sez. 1, n. 4714 del 28/03/1996, Angelini, Rv. 204549).8. La doglianza relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inregime di prevalenza, è inammissibile.8.1. Questa Corte ha affermato che, in tema di bilanciamento di circostanzeeterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificarele ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a menoche non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fattotali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv.272460 – 01; Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524 - 01).8.2. Nel caso in esame, il primo giudice ha motivato il bilanciamento in termini diequivalenza in riferimento al marcato disvalore dei fatti commessi in continuazione, mentrela sentenza di appello evidenzia l’assoluta genericità del relativo motivo di appello, in cuil’imputato non indica neppure quali elementi di segno concreto dovrebbero giustificare unadifferente valutazione.La genericità della doglianza avanzata già in grado di appello determina lainammissibilità «originaria» della stessa.9. Il motivo relativo agli aumenti operati in continuazione è manifestamente infondato.9.1. In relazione agli aumenti operati per la continuazione, il [OSCURATO:PERSONA] non può cheprendere le mosse da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, Pizzone, secondo cui «overiconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinarela pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per talereato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno deireati satellite» (c.d. "visione multifocale" descritta dalle Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263717, poi richiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750,che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per isingoli reati satellite).Non vi è quindi dubbio sull’obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di penaprevisti per i singoli reati satellite; ciò, evidentemente, in ossequio al principio di«proporzionalità» della pena (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli, Rv. 264205, che,in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questoe il principio di proporzione).Diversa è la questione relativa all’obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena,che sia pur obbligatorio nell’an, merita ulteriore approfondimento in relazione al quantumnecessario nel singolo caso. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo ilquale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che almassimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersimotivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto (Sez. 1, n.6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.256464).E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelliritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza delcalcolo è il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base equelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, nonmassimata sul punto).Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n.8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. Pizzone), secondo cuiè necessario che:1. risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.;2. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;3. che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflessoanche della relazione interna agli illeciti accertati.9.2. Nel caso di specie, gli aumenti per continuazione operati dal primo giudice (che haanche determinato il quantum di pena per ogni reato in cifra assoluta) e confermati daisecondi sono stati prossimi ai minimi edittali (quattro mesi di continuazione interna per iresidui delitti di violenza sessuale, tre mesi per il delitto di maltrattamenti; due mesi per ildelitto di atti persecutori; un mese ciascuno per i reati di lesioni personali, furto eappropriazione indebita) e la sentenza impugnata, a pagina 12, evidenzia come gli aumentiex art. 81 cod. pen. siano stati fin troppo contenuti, a fronte di condotte assai gravi nella loroconcretezza, durata e modalità di estrinsecazione.Anche in questo caso il motivo di ricorso è genericamente contestativo, senza precisarele ragioni che avrebbero dovuto condurre ad un trattamento sanzionatorio leviore.10. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod.proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e quello del versamento della somma, infavore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascunricorrente. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.