CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 25093/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 e deduce la mancanza di motivazione in punto di lamentata assenza di prova della condotta materiale di detenzione dell'arma, che si assume essere stata rinvenuta casualmente sul luogo dell'aggressione e, dunque, per un tempo tale da non poter integrare la fattispecie penale contestata; rilevato che il motivo è non consentito, perché reiterativo di analogo adeguatamente vagliato dal Giudice di appello e, comunque, manifestamente infondato; ritenuto, invero che la Corte territoriale - nel rispondere alla pedissequa censura di appello - ha chiarito (p. 3) che, secondo la narrazione delle persone offese, l'imputato si era recato presso la loro abitazione già munito del tubo di ferro; considerato che il ricorso non si confronta con le argomentazioni con le quali il Giudice di appello ha motivato la sicura disponibilità da parte del ricorrente dell'oggetto atto a offendere e invoca una non consentita rilettura delle risultanze probatorie, riproducendo nel ricorso stralci di deposizioni testimoniali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]