CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 43230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 951/2021 in data 28/02/2022 della Corte di appello di Torino, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva con documenti in data 20/09/2022; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/02/2022, la Corte di appello di Torino respingeva la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa in data 15/05/2018 dal Tribunale di Torino, irrevocabile in data 30/06/2018, che aveva condannato il sunnominato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa per i reati di cui agli artt. 648, 110 cod. pen., 582, 577 cod. pen. commessi in Torino il 24/11/2013, sentenza ricompresa nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Torino in data 18/03/2019; respingeva altresì la richiesta, avanzata in via preliminare, di rinnessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per la presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato nell'ipotesi in cui fosse stato considerato quale momento di conoscenza del provvedimento da parte del condannato quello della data di avvenuto arresto su territorio estero. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge processuale, nella specie dell'art. 629 bis cod. proc. pen. in relazione alle modalità di presentazione previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. e dall'art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 137/2020, convertito in I. 176/2020 nonché mancanza della motivazione ritenuta solo apparente, illogica o contraddittoria. Dalla scelta del legislatore di consentire la trasmissione delle impugnazioni a mezzo PEC si evince l'idoneità di tale strumento a garantire la provenienza dell'istanza da un soggetto legittimato a proporla. In tal senso, è ragionevole ritenere che l'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui regolamenta la proposizione della relativa istanza di rescissione del giudicato, debba essere interpretato anche alla luce dell'emergenza sanitaria, in senso estensivo fino a ricomprendervi anche il mezzo della raccomandata a/r, considerato che, in termini generali, al pari della PEC, anche la raccomandata garantisce la propria provenienza da un mittente, la immodificabilità del messaggio, la certezza della data e la ricezione da parte del destinatario. Secondo motivo: violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice a quo ritenuto che le difficoltà rappresentate e relative alla comunicazione del detenuto con i familiari e con il difensore, in un contesto di emergenza sanitaria e di isolamento da quarantena, non siano elementi sufficienti alla concessione del rimedio restitutorio. La difesa insiste affinchè la Corte di cassazione adita, nell'improbabile ipotesi che venga considerato quale momento di conoscenza del provvedimento da parte del condannato quello della data di avvenuto arresto su territorio estero ed in esecuzione del MAE, riconosca nel caso di specie tutti i presupposti per concedere la restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. ai fini della presentazione della rescissione del giudicato: richiesta che appare giustificata ì dall'impossibilità per il detenuto, durante la detenzione su territorio tedesco, di comunicare con i familiari (anche a ragione dell'emergenza epidemiologica) e/o con il legale al fine di attuare gli adempimenti necessari per il rilascio di una procura speciale in favore del difensore. 3. Il ricorso è inammissibile, con riferimento a tutti i profili di doglianza proposti. 4. Come rilevato anche dalla Procura generale, le argomentazioni dell'ordinanza impugnata appaiono ampiamente condivisibili e del tutto rispettose della normativa in vigore, sia con riferimento alle modalità di trasmissione dell'istanza di rescissione del giudicato, sia con riguardo alla ritenuta tardività dell'istanza stessa. L'ordinanza impugnata, infatti, ha innanzitutto evidenziato che l'istanza di rescissione del giudicato e i relativi allegati erano stati trasmessi alla Cancelleria della Corte di appello a mezzo di lettera raccomandata, e questo in contrasto con la giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha ritenuto inammissibile l'impugnazione straordinaria presentata a mezzo del servizio postale (cfr., Sez. 5, n. 45851 del 27/05/2016, Mitkova, Rv. 268447); inoltre, anche la precedente istanza presentata dal difensore a mezzo pec, firmata digitalmente e pervenuta in Cancelleria il 27/10/2021, non poteva essere ritenuta ammissibile, dal momento che gli allegati non erano stati firmati digitalmente per conformità all'originale. Va, infine, detto che l'istanza doveva essere presentata entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del procedimento, doveva ritenersi tardiva, dal momento che il termine per proporre l'istanza di rescissione non poteva farsi decorrere dal 13/10/2021, data in cui il Bashine era giunto all'aeroporto di Fiumicino, bensì dal precedente 10/03/2021, data in cui gli era stato notificato il mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, mandato di arresto che riportava tutti gli estremi del procedimento, la data di pronuncia della sentenza di condanna, quella della intervenuta irrevocabilità, l'indicazione dell'autorità che l'aveva emessa, la durata della pena inflitta e quella da scontare, i titoli di reato e anche il testo integrale dei capi di imputazione con l'indicazione della data e del luogo di commissione dei delitti. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sent