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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06021/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] essendo i reati a lui ascritti estinti per morte del reo . nel corpo della motivazione il collegio ha dichiarato la intervenuta revoca ex lege delle statuizioni civili, richiamando la giurisprudenza secondo cui la morte dell'imputato comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale che del rapporto processuale civile nel processo penale e determina il venir meno anche delle eventuali statuizioni civili.

Avverso la detta pronunzia propone ricorso il difensore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'articolo 150 codice penale e vizio di motivazione poiché La Corte di appello ha errato nel dichiarare revocate le statuizioni di natura civile e violazione dell'articolo 185 poiché il giudice penale può dichiarare la nullità del contratto di compravendita che ha per oggetto il bene immobile provento della condotta criminosa mentre la Corte ha revocato le statuizioni senza tener conto della ricostruzione della vicenda usuraria che ha sottratto alla parte civile l'abitazione di proprietà in cui abita tutt'ora pagando un canone di locazione.

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili e ne impedisce la conferma nel successivo grado del giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 11073 del 17/02/2009 Ud. (dep. 12/03/2009 ) Rv. 243865 - 01 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] essendo i reati a lui ascritti estinti per morte del reo . nel corpo della motivazione il collegio ha dichiarato la intervenuta revoca ex lege delle statuizioni civili, richiamando la giurisprudenza secondo cui la morte dell'imputato comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale che del rapporto processuale civile nel processo penale e determina il venir meno anche delle eventuali statuizioni civili. Avverso la detta pronunzia propone ricorso il difensore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'articolo 150 codice penale e vizio di motivazione poiché La Corte di appello ha errato nel dichiarare revocate le statuizioni di natura civile e violazione dell'articolo 185 poiché il giudice penale può dichiarare la nullità del contratto di compravendita che ha per oggetto il bene immobile provento della condotta criminosa mentre la Corte ha revocato le statuizioni senza tener conto della ricostruzione della vicenda usuraria che ha sottratto alla parte civile l'abitazione di proprietà in cui abita tutt'ora pagando un canone di locazione. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui La morte dell'imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili e ne impedisce la conferma nel successivo grado del giudizio. (Sez. 2, Sentenza n. 11073 del 17/02/2009 Ud. (dep. 12/03/2009 ) Rv. 243865 - 01 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06021/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris