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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 15718/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.764/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro R.G.N. 764/2018 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 73 SC B INT 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1163/2017depositata il 16/06/2017 , R.G.N. 2110/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stata dichiarata la legittimità degli sgravi ex art. 9, co. 8, legge nr. 407 del 1990, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall’art. 4, comma 14, della legge nr. 92 del 2012;

2. la Corte di appello, riportata la normativa di riferimento succedutasi nel tempo, ha ritenuto, in estrema sintesi, che la condizione ostativa al riconoscimento del beneficio contributivo fosse integrata dall’assunzione di lavoratori aventi la medesima qualifica e mansioni sostanzialmente analoghe a quelle dei lavoratoriin precedenza licenziati per un qualunque motivo;

3. nel caso di specie non era riscontrabile la descritta situazione: la parte privata aveva , infatti, fornito incontestabile prova in ordine all’assenza di qualsivoglia avvicendamento tra i neoassunti e i lavoratori in precedenza licenziati, essendovi anche adibizione dei primi a sedi del tutto differenti; R.G.N. 764/2018

4. ha proposto ricorso per cassazione l'INPS , affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la società in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA]:

5. c on l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dellalegge n r . 407 del 1990, art. 8,comma 9, ratione temporis applicabile (nel testo antecedente alla modificazione apportata dall’art. 4, co. 14, della legge nr. 92 del 2012) in connessione con l’art. 12 disp. att. legge in generale cod.civ., per avere laCorte di merito affermato il diritto alle agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, aveva proceduto al licenziamento di altri dipendenti, su lla base dell ’unica considerazione che i neoassunti non ricopri vano il medesimo posto dei precedenti lavoratori: in tal modo, senza procedere alla verifica necessaria delle condizioni che legittimano il riconoscimento del beneficio contributivoovvero l’effettivo incremento occupazionale;

6. il motivo è fondato;

7. in generale, la giurisprudenza d ella Corte è ferma nel ritenere che, in tema di sgravi contributivi, gravi sul datore di lavoro (che vanti il diritto al beneficio) l'onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari in relazione alla fattispecie normativa di cui si invoca l'applicazione (ex plurimis, Cass. nr. 35299 del 2021; Cass. nr. 1157 del 2018; Cass. nr. 18160 del 2018);

8. con specifico riferimento alla fattispecie di causa, l 'art. 8, comma 9, ratione temporis applicabile (prima cioè delle modifiche introdotte dalla legge del 2012), nella parte di interesse, è così formulato: « a decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro […] in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di R.G.N. 764/2018 integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i co ntributi previdenziali ed assistenziali sono a pplicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi»;

9. come più volte osservato da lla Corte (v. , tra le altre, Cass.nr. 9872 del 2014, in motiv.), si è in presenza di una disposizione che mira a contenere il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l'attribuzione al datore dilavoro della possibilità di usufruire di una riduzionedei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore.

Proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione e, allo stesso tempo, di evitare facili abusi da parte del datore dilavoro, la norma subordina questa agevolazione a determinati requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore sia al datore dilavoro: a) al lavoratore, ilquale: -risulti disoccupato daalmeno ventiquattro mesi; -risulti sospeso dalavoro e beneficiario e sia beneficiario di un trattamentostraordinario di integrazione salariale da almeno ventiq uattromesi; b) al datore dilavoro, che: -assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato; -nonabbia effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda;

10. si è, peraltro , osservato che , pur nella diversità delle fattispecie giuridiche eso nerative dell’obbligo contributivo , caratterizzate, però, tutte dalla fruizione di sgravi finalizzati all'incentivo dell'occupazione, ad essere indagato non può essere solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il R.G.N. 764/2018 cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul pianooccupazionale (v., fra le altre, Cass. nr. 6194 del 2022; Cass. nr. 1763 del 2021; Cass. nr. 9662 del 2019);

11. coerentemente, in relazione a fattispecie concrete che hanno riguarda to assunzioni dopo licenziamenti ( sia pure nella vigenza della nuova norma - successiva cioè alle modifiche di cui si è detto, che esclude i benefici in presenza di assunzioni avvenute per «sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo»- ma con considerazioni che valgono anche per il caso di specie), la Corte ha ritenuto necessaria una indagine in concreto « sulla inevitabilità della scelta e sulla necessità della nuova assunzione», a tutela dei lavoratori l icenziati , trattandosi di un « aspetto [ … ] giuridicamente e logicamente anteriore al profilo dell'incremento occupazionale»(v.

Cass. 35299 del 2021 , in motivazione ) .

In concreto, deve, dunque, indagarsi se effettivamente i lavoratori licenziati non siano in grado di svolgere i compiti assegnati ai lavoratori successivamente assunt i e, in definitiva, se non sia più possibile, per una qualsiasi ragione, la loro riassunzione;

12. nel caso di specie, a prescindere d a lle ulteriori circostanze fattuali indicate nel ricorso dall’INPS, le conclusioni della Corte territoriale non sono in linea con gli indicati orientamenti di legittimità, perché «l’assenza di qualsivoglia avvicendamento tra i neoassunti e i lavoratori in precedenza licenziati»è argomentazione generica, inidonea a dare conto , secondo i criteri esposti , della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio contributivo;

13. nei termini indicati è, dunque , ravvisabile un vizio di sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta disciplinata dalla legge e, pertanto, si impone unnuovo esame per la verifica delle condizioni normative di cui all’art. 9, co. 8, legge nr. 407 del 1990, ratione temporisapplicabile;

14. il ricorso va accol to, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bari , in diversa R.G.N. 764/2018 composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di Bari , in diversa composizione, cui dem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.764/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro R.G.N. 764/2018 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 73 SC B INT 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n. 1163/2017depositata il 16/06/2017 , R.G.N. 2110/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stata dichiarata la legittimità degli sgravi ex art. 9, co. 8, legge nr. 407 del 1990, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall’art. 4, comma 14, della legge nr. 92 del 2012; 2. la Corte di appello, riportata la normativa di riferimento succedutasi nel tempo, ha ritenuto, in estrema sintesi, che la condizione ostativa al riconoscimento del beneficio contributivo fosse integrata dall’assunzione di lavoratori aventi la medesima qualifica e mansioni sostanzialmente analoghe a quelle dei lavoratoriin precedenza licenziati per un qualunque motivo; 3. nel caso di specie non era riscontrabile la descritta situazione: la parte privata aveva , infatti, fornito incontestabile prova in ordine all’assenza di qualsivoglia avvicendamento tra i neoassunti e i lavoratori in precedenza licenziati, essendovi anche adibizione dei primi a sedi del tutto differenti; R.G.N. 764/2018 4. ha proposto ricorso per cassazione l'INPS , affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la società in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA]: 5. c on l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dellalegge n r . 407 del 1990, art. 8,comma 9, ratione temporis applicabile (nel testo antecedente alla modificazione apportata dall’art. 4, co. 14, della legge nr. 92 del 2012) in connessione con l’art. 12 disp. att. legge in generale cod.civ., per avere laCorte di merito affermato il diritto alle agevolazioni contributive in favore del datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, aveva proceduto al licenziamento di altri dipendenti, su lla base dell ’unica considerazione che i neoassunti non ricopri vano il medesimo posto dei precedenti lavoratori: in tal modo, senza procedere alla verifica necessaria delle condizioni che legittimano il riconoscimento del beneficio contributivoovvero l’effettivo incremento occupazionale; 6. il motivo è fondato; 7. in generale, la giurisprudenza d ella Corte è ferma nel ritenere che, in tema di sgravi contributivi, gravi sul datore di lavoro (che vanti il diritto al beneficio) l'onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari in relazione alla fattispecie normativa di cui si invoca l'applicazione (ex plurimis, Cass. nr. 35299 del 2021; Cass. nr. 1157 del 2018; Cass. nr. 18160 del 2018); 8. con specifico riferimento alla fattispecie di causa, l 'art. 8, comma 9, ratione temporis applicabile (prima cioè delle modifiche introdotte dalla legge del 2012), nella parte di interesse, è così formulato: « a decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro […] in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di R.G.N. 764/2018 integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i co ntributi previdenziali ed assistenziali sono a pplicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi»; 9. come più volte osservato da lla Corte (v. , tra le altre, Cass.nr. 9872 del 2014, in motiv.), si è in presenza di una disposizione che mira a contenere il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l'attribuzione al datore dilavoro della possibilità di usufruire di una riduzionedei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore. Proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione e, allo stesso tempo, di evitare facili abusi da parte del datore dilavoro, la norma subordina questa agevolazione a determinati requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore sia al datore dilavoro: a) al lavoratore, ilquale: -risulti disoccupato daalmeno ventiquattro mesi; -risulti sospeso dalavoro e beneficiario e sia beneficiario di un trattamentostraordinario di integrazione salariale da almeno ventiq uattromesi; b) al datore dilavoro, che: -assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato; -nonabbia effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda; 10. si è, peraltro , osservato che , pur nella diversità delle fattispecie giuridiche eso nerative dell’obbligo contributivo , caratterizzate, però, tutte dalla fruizione di sgravi finalizzati all'incentivo dell'occupazione, ad essere indagato non può essere solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il R.G.N. 764/2018 cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul pianooccupazionale (v., fra le altre, Cass. nr. 6194 del 2022; Cass. nr. 1763 del 2021; Cass. nr. 9662 del 2019); 11. coerentemente, in relazione a fattispecie concrete che hanno riguarda to assunzioni dopo licenziamenti ( sia pure nella vigenza della nuova norma - successiva cioè alle modifiche di cui si è detto, che esclude i benefici in presenza di assunzioni avvenute per «sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo»- ma con considerazioni che valgono anche per il caso di specie), la Corte ha ritenuto necessaria una indagine in concreto « sulla inevitabilità della scelta e sulla necessità della nuova assunzione», a tutela dei lavoratori l icenziati , trattandosi di un « aspetto [ … ] giuridicamente e logicamente anteriore al profilo dell'incremento occupazionale»(v. Cass. 35299 del 2021 , in motivazione ) . In concreto, deve, dunque, indagarsi se effettivamente i lavoratori licenziati non siano in grado di svolgere i compiti assegnati ai lavoratori successivamente assunt i e, in definitiva, se non sia più possibile, per una qualsiasi ragione, la loro riassunzione; 12. nel caso di specie, a prescindere d a lle ulteriori circostanze fattuali indicate nel ricorso dall’INPS, le conclusioni della Corte territoriale non sono in linea con gli indicati orientamenti di legittimità, perché «l’assenza di qualsivoglia avvicendamento tra i neoassunti e i lavoratori in precedenza licenziati»è argomentazione generica, inidonea a dare conto , secondo i criteri esposti , della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio contributivo; 13. nei termini indicati è, dunque , ravvisabile un vizio di sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta disciplinata dalla legge e, pertanto, si impone unnuovo esame per la verifica delle condizioni normative di cui all’art. 9, co. 8, legge nr. 407 del 1990, ratione temporisapplicabile; 14. il ricorso va accol to, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bari , in diversa R.G.N. 764/2018 composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di appello di Bari , in diversa composizione, cui dem
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